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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24774/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen., per effetto della mancata applicazione delle attenuanti generiche, e il vizio di motivazione sul punto e sulla determinazione della pena; Considerato che tale motivo, oltre ad essere meramente reiterativo dell'atto di appello, risulta aspecifico, in quanto si risolve nella mera prospettazione di principi di diritto relativi alle attenuanti generiche non riferiti alla motivazione della sentenza impugnata; Ritenuto che sul punto la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato risulta congrua, in quanto la Corte d'appello ha valorizzato i numerosi precedenti penali riportati dal ricorrente (cfr. p. 6 della sentenza impugnata); Considerato che sono inammissibilità per aspecificità le censure formulate dal ricorrente in ordine alla determinazione della pena, congruamente operata, peraltro, dalla Corte di appello in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del fatto commesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] censura l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen., per effetto della mancata applicazione delle attenuanti generiche, e il vizio di motivazione sul punto e sulla determinazione della pena; Considerato che tale motivo, oltre ad essere meramente reiterativo dell'atto di appello, risulta aspecifico, in quanto si risolve nella mera prospettazione di principi di diritto relativi alle attenuanti generiche non riferiti alla motivazione della sentenza impugnata; Ritenuto che sul punto la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato risulta congrua, in quanto la Corte d'appello ha valorizzato i numerosi precedenti penali riportati dal ricorrente (cfr. p. 6 della sentenza impugnata); Considerato che sono inammissibilità per aspecificità le censure formulate dal ricorrente in ordine alla determinazione della pena, congruamente operata, peraltro, dalla Corte di appello in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del fatto commesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 m
Sentenza Cassazione n. 24774/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris