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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20648/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 06/10/2022, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 22 comma 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, per l'effetto, lo aveva condannato - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio della equivalenza, rispetto alla contestata recidiva infraquinquennale - alla pena di mesi sei di reclusione ed euro cinquemila di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali; Rilevato che ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'omesso riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, in subordine, lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione adottata e, infine, dolendosi del mancato computo delle concesse circostanze attenuanti generiche secondo il regime della prevalenza, rispetto alla contestata recidiva; Ritenuto che le doglianze non possano oltrepassare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente volte a denunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità, oltre che interamente versate in fatto e tendenti a provocare una rivalutazione nel merito ad opera di questa Corte, ossia al compimento di una operazione non consentita in sede di legittimità.

Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).

Ebbene, i Giudici del merito hanno ritenuto di non poter applicare l'istituto ex art. 131-bis cod. pen. de quo, considerando il complessivo disvalore del fatto.

Completa ed esaustiva è anche la valutazione compiuta, in tema di criterio di bilanciamento della recidiva, rispetto alle circostanze attenuanti generiche.

La motivazione, in definitiva, risulta lineare, logica e priva di profili di forme di incoerenza; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 06/10/2022, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 22 comma 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, per l'effetto, lo aveva condannato - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, computate con il criterio della equivalenza, rispetto alla contestata recidiva infraquinquennale - alla pena di mesi sei di reclusione ed euro cinquemila di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali; Rilevato che ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'omesso riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, in subordine, lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione adottata e, infine, dolendosi del mancato computo delle concesse circostanze attenuanti generiche secondo il regime della prevalenza, rispetto alla contestata recidiva; Ritenuto che le doglianze non possano oltrepassare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente volte a denunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità, oltre che interamente versate in fatto e tendenti a provocare una rivalutazione nel merito ad opera di questa Corte, ossia al compimento di una operazione non consentita in sede di legittimità. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, i Giudici del merito hanno ritenuto di non poter applicare l'istituto ex art. 131-bis cod. pen. de quo, considerando il complessivo disvalore del fatto. Completa ed esaustiva è anche la valutazione compiuta, in tema di criterio di bilanciamento della recidiva, rispetto alle circostanze attenuanti generiche. La motivazione, in definitiva, risulta lineare, logica e priva di profili di forme di incoerenza; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità; Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 20648/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris