CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33588/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23865 /20 2 3 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso nel presente giudizio, in virtùdi procura speciale alle liti in calce del presente atto, dagli a vv ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: giacomocampani - [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Campanian. 2909 / 11 /2 3 depositata in data 0 4 / 05 /202 3 , non notificata; Oggetto: Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento TF503AE01854/2020relativo ad IVA, IRES e IRAP per l’anno d'imposta 2015 emesso dall'Agenzia delle Entrate , D.P. II di Napoli anche nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui costui veniva individuato come legale rappresentante e coobbligato in solido delle sommedovute dalla società; -la CTP rigettava il ricorso; appellava il contribuente; - la CTR con la sentenza impugnata ha accolto il gravame ritenendo l’assenza di elementi che consentano di far ritenere provata la responsabilitàdel Morrone per il periodo contestato (anno 2015); -ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con atto affidato a tremotivi di gravame; Consideratoche: -il primo motivo deduce la v iolazione del giudicato esterno e degli artt.2909c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; si censura la violazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 4463/36/2022depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non ulteriormente impugnata (comeattestato dalla certificazione in atti) : secondo parte ricorrente la CGTdi primo grado di Napoli ha erroneamente deciso il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento n. TF501AE02795/2020per l’anno d’imposta 2015 , con il quale l'Ufficio gli contestava l'avvenuta percezione degli utili quale socio per l'accertamento emesso nei confronti della società “Gruppo [OSCURATO:PERSONA]”. Sempre secondo il ricorrente, dovevasi prendere atto del giudicato esterno ridetto, che rileva in modo decisivo sul presente processo, poiché fa stato sul coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende societarie per l’anno di imposta 2015, essendo oramai acclarata definitivamentel’accertata partecipazione agli utili illecitamente prodotti Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 dalla Gruppo AM s . r . l . , con altrettanto definitivo accertamento processualedei fatti rilevanti e pregiudicanti quelli dell’attuale processo; -il motivo è infondato; - va premesso che costituisce invero consolidato indirizzo di questa Corte il principio secondo cui, con riguardo alla materia tributaria, "qualoradue giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapportogiuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridicaovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di dirittoaccertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverseda quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Taleefficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, inmateria tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativaad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati aldi fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutividella fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono caratteretendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimentodella capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 pronunciasostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitariadel tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione deipresupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta" (Cass. Sez.Un. 16 giugno 2006, n. 13916); - si è in particolare precisato che "l'efficacia del giudicato, riguardante anchei rapporti di durata, non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazionerelativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che sisiano verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili),e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che,estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplinatributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass.n. 6953 del 2015, n. 2433 del 2013)”, Cass. sez. V, 28.6.2017, n.16067. -invero, il ridetto invocato giudicato riguarda la responsabilità per tributi incapo al [OSCURATO:PERSONA] quale socio al 95% della società “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l., percipiente – in forza della c.d. ristretta base societaria, che lovede in sostanza aver qualifica quasi di c.d. “socio unico” – i redditi sottratti all’imposizione a livello societario e poi appresi a livello della compagine sociale senza transito degli stessi nelle scritture contabili e quindiin dichiarazione; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - diversamente, nel presente giudizio si controverte in ordine alla sua responsabilità, come evidenziato dalla sentenza della CTP riportata in ricorsoper cassazione che lo individua come soggetto che ha “ …agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente con personalità giuridicaquale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illecititributari commessi a proprio personale vantaggio”; -con altrettanta chiarezza, la sentenza il cui giudicato si invoca riferisce inveceche “… l’atto impugnato indica numerosi elementi informativi che consentono di presumere l’esistenza di utili extracontabili imputabili anche al Morrone - oltre che alla società e agli altri amministratori di fatto-in proporzione alla sua partecipazione nel 2015 (era socio al 95%) …”; - ancora , essa sentenza ritiene da escludersi che “…Morrone, che ha operatoquale rappresentante della società a ristretta base azionaria cui è contestata la percezione di utili extracontabili ”, abbia “… fornito la provacontraria, producendo elementi idonei a contestare gli esiti delle indagini e atti a superare la presunzione a base dell’avviso di accertamento”; - difettano quindi i requisiti per l’applicazione al presente giudizio dell’invocatogiudicato; - il secondo motivo si incentra sulla v iolazione degli artt. 2727, 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c . p . c.: si censura la sentenza per violazione degli art t. 2727 e seguenti c.c. in materia di provaper presunzioni in quanto ritiene l’Amministrazione ricorrente che la Corte di merito di secondo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e nella delibazione delle prove avendo escluso immotivatamente tutti gli indizi qualificati che avrebbero permesso di operare legittime presunzioni su cui fondare la prova anche per l’annualità in contestazione; -il motivo è inammissibile; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 -esso sollecita la Corte a un riesame del materiale probatorio in atti e quindia una nuova valutazione delle prove, operazione non consentita aquesto Giudice di Legittimità; -il terzo motivo censura la pronuncia gravata p er o messo esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; secondo parte ricorrentela sentenza avrebbe espresso di motivazione viziata laddove ha annullato l’accer tamento per non aver allegato e provato l’Ufficio i fatti storici noti posti a fondamento della presunzione semplice di corresponsabilitànella frode de l Morrone (socio e legale ra ppr esentante della Gruppo A . M . s . r . l . ,) con riferimento all’anno di imposta oggetto dell’accertamento,il 2015; - alla CGT sarebbe sfuggito , secondo il ricorrente, il fatto storico che nell’anno2015 l’iva evasa sull’ammontare degli acquisti intracomunitari èstata pari ad €. 382.842,00, su un imponibile di €.3.828.423,00, come risultaa pag. 56 del PVC redatto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. s . r . l . ; inoltre,sarebbe stato del tutto omesso anche il fatto storico che nella ricostruzionedei redditi e ricavi evasi dalla società i verbalizzanti hanno considerato,oltre al margine commerciale conseguito negli anni 2016 e 2017,anche quello realizzato nel 2015, valutando le operazioni illecite commessedal Morrone; ancora, sarebbe risultato omesso il fatto storico costituito dalle vendite in evasione per l’anno 2015 pari ad € 4.519.836,19 nelle quali l’amministratore Morrone ha avuto un ruolo; infine, pure sarebbe stato omesso il fatto storico del rinvenimento pressoi locali della GRUPPO A . M . s . r . l . siti in Carinaro (CE) di appunti manoscritti afferenti ad una contabilità parallela riferibile a false operazioni commerciali intrattenute dall’amministratore Morrone insiemead altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA] , nel corso dell’anno 2015; -il motivo è inammissibile; - tutti tali elementi – idonei a fornire prova indiziaria della sussistenza dioperazioni sottratte a imposizione – sono circostanze di fatto, peraltro inparte esaminate della CTR, che vengono nuovamente sottoposte, nel Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 tentativodi ottenere una revisione del meritus causae , a questa Corte, allaquale detta operazione non è consentita; - comunque, costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360 c.p.c., comma1, n. 5, non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto",in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenicorilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016,n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez.1, 05/03/2014, n. 5133); - non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionareil vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nè le argomentazioni odeduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152) né gli elementi istruttori; neppure una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439 ma anche Cass. V, n. 34288/2019); - nel caso di specie la p arte ricorrente, pur avendo fatto valere formalmentenel motivo l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, mira in realtà ad ottenere una rivisitazione e diversa valutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di L egittimità perché di esclusiva spettanza del giudice di merito; di qui l’inammissibilità del la censura (in argomento, tra moltissime, si rimanda a Cass. Sez.Un., Sentenza n. 34476 de