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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 02181/2023

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raduzione decreto opposizione ClotildeParise - Consigliera - MarcoMarulli - Consigliere - Ud.15/12/2022 - CC GuidoMercolino - Consigliere - R.G.N.3534/2022 AnnamariaCasadonte - Consigliera Rel. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3534-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Udine, [OSCURATO:PERSONA] 64, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80007420302; -intimato - avverso l'ordinanza n. 33/2022 del giudice di pace di Udine, depositata il 26/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] , cittadino del Bangladesh nato il 1 gennaio 1981, impugna per cassazione l’ordinanza del giudice di pace di Udine di rigetto dell’opposizione da lui proposta ex art. 13 d.lgs. 286/1998 ed art. 18 d.lgs. 150/2011 avverso il decreto di espulsione del 16 novembre 2021 emesso dalprefetto di Udine.

2. L’opposizione si fondava sull’unico motivo di nullità del decreto prefettizio per violazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. 285/1998 e dell’art. 3, commi 3 e 4 d.p.r. n.394/1999 per essere stato il decreto tradotto in lingua inglese,non conosciuta dal richiedente.

3. Il giudice di pace ha motivato il rigetto dell’opposizione evidenziando che nel foglio notizie (e/o intervista) compilato con l’ausilio del mediatore culturale, sono raccolte le risposte del Taslim ed egli ha indicato per la notifica la lingua inglese. 4.La cassazione dell’ordinanza del giudice di pace depositata e notificata il 26.01.2022 è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato l’8 febbraio 2022 ed affidato a tre motivi, illustrati da memoria. 5.Non ha svolto attività difensiva l’intimata prefettura di Udine. considerato che

6. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) si deduce l’erroneità della decisione del giudice di pace per avere valorizzato ai fini della decisione una prova priva della natura di atto pubblico fidefaciente e di cui l’opponente aveva contestato la valenza probatoria.

6.1. Assume il ricorrente infatti che il foglio notizie non ha alcun elemento identificativo dell’amministrazione che l’ha ricevuto, né contiene i dati del pubblico ufficiale che ha svolto l’intervista e neppure contiene indicazioni relative all’interprete che aveva partecipato alla sua redazione. 7.Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione , in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere omesso il giudice di pace di esaminare le contestazioni ritualmente formulate in ordine alla validità ed efficacia del documento allegato dalla UTG prefettura di Udine quale prova della conoscenza della lingua inglese) si censura l’ordinanza impugnata per non essersi il giudice di pace pronunciato sulle eccezioni svolte in merito alla validità ed efficacia del c.d. foglie notizie prodotto dalla prefettura. 8.Con il terzo motivo (omesso esame di fatto decisivoed oggetto di discussione fra le parti) si deduce l’erroneità dell’ordinanza impugnata per esser il c.d. foglio notizie non sottoscritto in tutte le sue parti, non indicante quale autorità l’abbia redatto e per essere privo di indicazione delle persone intervenute alla redazione.

9. I tre motivi di ricorso, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili per difetto di specificità in ordine al tenore del c.d. foglio notizie che non è trascritto, né descritto ai fini della comprensione delle censure, diversamente da quanto affermato in ricorso.

9.1. Il predetto documento non è neppure allegato al ricorso e, pertanto, la Corte non è in alcun modo in condizione di procedere alla verifica della fondatezza o meno delle articolate doglianze.

10. Il ricorso è quindi inammissibile. 11.Nulla va disposto sulle spese di lite per essere la prefettura di Udine rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Al presente processo non si applica l’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso a Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
raduzione decreto opposizione ClotildeParise - Consigliera - MarcoMarulli - Consigliere - Ud.15/12/2022 - CC GuidoMercolino - Consigliere - R.G.N.3534/2022 AnnamariaCasadonte - Consigliera Rel. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3534-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Udine, [OSCURATO:PERSONA] 64, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80007420302; -intimato - avverso l'ordinanza n. 33/2022 del giudice di pace di Udine, depositata il 26/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] , cittadino del Bangladesh nato il 1 gennaio 1981, impugna per cassazione l’ordinanza del giudice di pace di Udine di rigetto dell’opposizione da lui proposta ex art. 13 d.lgs. 286/1998 ed art. 18 d.lgs. 150/2011 avverso il decreto di espulsione del 16 novembre 2021 emesso dalprefetto di Udine. 2. L’opposizione si fondava sull’unico motivo di nullità del decreto prefettizio per violazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. 285/1998 e dell’art. 3, commi 3 e 4 d.p.r. n.394/1999 per essere stato il decreto tradotto in lingua inglese,non conosciuta dal richiedente. 3. Il giudice di pace ha motivato il rigetto dell’opposizione evidenziando che nel foglio notizie (e/o intervista) compilato con l’ausilio del mediatore culturale, sono raccolte le risposte del Taslim ed egli ha indicato per la notifica la lingua inglese. 4.La cassazione dell’ordinanza del giudice di pace depositata e notificata il 26.01.2022 è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso notificato l’8 febbraio 2022 ed affidato a tre motivi, illustrati da memoria. 5.Non ha svolto attività difensiva l’intimata prefettura di Udine. considerato che 6. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.) si deduce l’erroneità della decisione del giudice di pace per avere valorizzato ai fini della decisione una prova priva della natura di atto pubblico fidefaciente e di cui l’opponente aveva contestato la valenza probatoria. 6.1. Assume il ricorrente infatti che il foglio notizie non ha alcun elemento identificativo dell’amministrazione che l’ha ricevuto, né contiene i dati del pubblico ufficiale che ha svolto l’intervista e neppure contiene indicazioni relative all’interprete che aveva partecipato alla sua redazione. 7.Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione , in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere omesso il giudice di pace di esaminare le contestazioni ritualmente formulate in ordine alla validità ed efficacia del documento allegato dalla UTG prefettura di Udine quale prova della conoscenza della lingua inglese) si censura l’ordinanza impugnata per non essersi il giudice di pace pronunciato sulle eccezioni svolte in merito alla validità ed efficacia del c.d. foglie notizie prodotto dalla prefettura. 8.Con il terzo motivo (omesso esame di fatto decisivoed oggetto di discussione fra le parti) si deduce l’erroneità dell’ordinanza impugnata per esser il c.d. foglio notizie non sottoscritto in tutte le sue parti, non indicante quale autorità l’abbia redatto e per essere privo di indicazione delle persone intervenute alla redazione. 9. I tre motivi di ricorso, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili per difetto di specificità in ordine al tenore del c.d. foglio notizie che non è trascritto, né descritto ai fini della comprensione delle censure, diversamente da quanto affermato in ricorso. 9.1. Il predetto documento non è neppure allegato al ricorso e, pertanto, la Corte non è in alcun modo in condizione di procedere alla verifica della fondatezza o meno delle articolate doglianze. 10. Il ricorso è quindi inammissibile. 11.Nulla va disposto sulle spese di lite per essere la prefettura di Udine rimasta intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Al presente processo non si applica l’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. Così deciso a Roma, nella
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