CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 gennaio 2022
Cassazione n. 20941/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10329/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 68, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d e lla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 529/2021 , depositata il05/01/2022, R.G.N. 959/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze in riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. 1.1. Questi aveva chiesto la condanna della società a corrispondergli le retribuzioni maturate dalla data della sentenza del 17.2.2015 -con la quale era stata accertata e dichiarat a l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società a decorrere dal 20 agosto 2007 e questaera stata condannataa ripristinarlo riammettendo in servizio il ricorrente con mansioni equivalenti- alla data del deposito de l ricorso introduttivo del giudizio, il cui importo era stato quantificatoin €42.000,00 oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella somma ritenuta di giustizia , oltre che al pagamento delleulteriori somme maturate per tale titolo dalla data del deposito del ricorso a quello dell'effettiva riammissione in servizio. 1.2. Diversamente dal Tribunale il giudice di appello,dopo aver premesso che in discussione erano le somme pretese per effetto della mancata riammissione inservizio del lavoratore all'esito d el precedente giudizio , e che era incontroverso tra le parti che nessuna delle due aveva sollecitato la ricostituzione del rapporto ha ritenuto che l’ inottemperanza all’ordine giudiziale di ripristino del rapporto non fosse assimilabile a quella disciplinata dall'articolo 18 della legge 300 del 1970. Quindi, a lla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011 con riguardo all’indennità prevista dall’art. 32 della legge n. 183 d el 2010e dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n . 2990 del 2018 oltre chedalla Corte C ostituzionale con la sentenza n. 29 del 2019 , ha qualificato come retributivo e non risarcitorio il credito vantato dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro in conseguenza del rifiuto opposto alla prestazione effettivamente offerta dal lavoratore dopo la decisione che aveva ripristinatoil rapporto. 1.3. Ha poi sottolineato che il rifiuto della prestazione deve essere effettivo e deve perciò seguire un'offerta della stessa da parte del lavoratore , successivaalla sentenza . La Corte di merito ha ritenuto che questo sia l’onere minimo che grava sullaparte vittoriosa e che vale a manifestare la concreta e attuale volontà di proseguire il rapporto,evitandosi così il rischio di comportamenti opportunistici.1.4. Per l'effetto ha ritenuto che,in mancanza di una costituzione in mora della società successiva alla decisione del 2015, nulla era dovuto al lavoratore per le retribuzioni. 2. Per la Cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con un motivo al quale resiste la [OSCURATO:SOCIETA].. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, ha riservato il deposito della motivazione nel termine di legge. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli 1206, 1207 e 1217 c.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e si è ribadito che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, era corretto il ragionamento del giudice di primo grado che aveva posto a carico del datore di lavoro l'onere di rivolgere al lavoratore un invito a riprendere servizio laddove invece nessun onere di attivarsi doveva ritenersi sussistente in capo al lavoratore. 3.1. Ha poi sottolineato che , in ogni caso, la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che il datore di lavoro era stato costituito in mora quando, il 31 marzo 2015, il ricorrente aveva notificato alla società ed ai soci la sentenza 60 del 2015 con la quale era stata ordinata la sua riammissione, sentenza che era munita di clausola esecutiva. 3.2. Sostiene che nessun altro atto di impulso di parte poteva pretendersi per la costituzione in mora del datore di lavoroed evidenzia che a seguito di tale notifica il datore di lavoro ha considerato il rapporto nuovamente esistente pur rinunciando ad utilizzare le prestazioni del lavoratore . A dimostrazione di ciò ricorda che il 19 ottobre 2019 era stato comunicato al ricorrente il suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Inoltre, sostiene che la costituzione in mora era stata ribadita con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Grosseto. 4. Il ricorso, per la sua genericità, deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Con la sentenza di appello è stato affermato che,successivamente alla sentenza con la quale era stata accertata la nullità del termine e disposta la riammissione in servizio, il lavoratore non aveva offert o la sua prestazione con l’ulteriore precisazione che il ricorso introduttivo del presente giudizio, iniziato dopo due anni dalla prima sentenza, non conteneva alcuna richiesta in tal senso e dunque non poteva essere interpretato come costituzione in mora. 4.2. Ritiene il Collegio che tale ricostruzione fattuale non sia stata efficacemente censurata con il ricorso. 4.3. La Corte territoriale, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite in giudizio, ha valutato complessivamente le condotte tenute dalle parti ed ha ricostruito un quadro di sostanziale disinteresse alla ricostituzione del rapporto protrattosi per oltre due anni dalla sentenza che aveva accertato la nullità del termine. A tal fine ha sottolineato anche che,in tale contesto, neppure con il ricorso introduttivo del presente giudizio era stata specificatamente formulata una richiesta di ripristino del rapporto. 4.4. Si tratta di accertamento di fatto che non può qui essere rivisto e che avrebbe dovuto semmai essere censurato, nei limiti consentiti, sotto il profilo del vizio di motivazione, e non è stato fatto. 4.5. Va qui evidenziato da un canto che dalla censura non è possibile comprendere se e in che termini la notifica della sentenza avente ad oggetto l’accertamento della nullità del termine apposto alcontratto fosse stata accompagnata da una intimazione diretta al datore di lavoro e finalizzata alla ripresa del servizio. La Corte ha accertato che non vi era mai stataed era onere del lavoratore dimostrare che, al contrario il datore di lavoro era stato ritualmente costituito in mora. Inoltre la circostanza che il datore di lavoro abbia formalmente ricostituito il rapporto e poi provveduto al licenziamento dell’odiernoricorrente è circostanza che non emerge dalla sentenza impugnata e che non risulta essere stata tempestivamente allegata sin dal primo grado di giudizio. 5. In conclusione per le considerazioni su esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L e spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma