CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 11863/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona, ha confermato la pronunzia di primo pe_ grado di condanna allahnelidi giustizia nei confronti dell'imputato con riferimento al delitto di furto aggravato ex art 625 n 7 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato, in quanto la Corte d'Appello ha correttamente richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 1509 del 26/10/2020 Ud. (dep. 14/01/2021 ) Rv. 280157. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]