CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023
Cassazione n. 22844/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 ottobre 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Roma, pronunciata in data 11 febbraio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; osservato che, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato inammissibile, la parte civile ha diritto ad ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza (Sez. U, n. 877 del 14/07/2023, dep. 2023, Sacchettino, non massimata sul punto), contributo, nella specie, non apprezzabile da parte dell'INPS; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 marz