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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05041/2023

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ORDINANZA sul ricorso n. 16707/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato d l avverso la sentenza n. 3941/2019 della Corte di appello dilBologn3 pubblicata il 30 settembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 30 settembre 2019 la Corte di appello di Milano rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità bangladina) per la riforma dell'ordinanza emessa il 26 settembre 2018 dal Tribunale di Milano, dispositiva del rigetto delle domande di accertamento del vantato diritto: alla protezione sussidiaria e, in subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari. 1.1 La motivazione di tale sentenza può essere così sintetizzata: dal racconto dall'appellante non è possibile ravvisare elementi che si concretino in "comprovati atti persecutori o violazione dei diritti umani specificamente al medesimo riferiti, egli avendo, per sua stessa ammissione, lasciato il Bangladesh, in sostanza, per motivi personali di natura privata"; non sussiste poi nel paese di origine dell'appellante (Bangladesh) una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata tale da far presupporre un grave pericolo o un danno grave alla persona in caso di rimpatrio; da escludere è infine il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto non è emersa alcuna condizione di vulnerabilità, posto che "non può essere sufficiente il richiamo generalizzato allo stato di guerra o all'insufficiente rispetto dei diritti umani"; né, quanto alla dimostrazione dell'effettiva integrazione dell'appellante sul territorio nazionale, può ritenersi sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa con contratto a tempo determinato e per poche ore settimanali, trasformato (in prossimità dell'udienza) in rapporto a tempo indeterminato sempre in regime part-time e per poche ore settimanali.

2. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione.

3. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di partecipare all'eventuale udienza pubblica di discussione. i [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo che la stessa è caratterizzata da "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251/2007 e art. 8 D.Lgs. n. 25/2008 (art. 360, comma 3, c.p.c.)", per avere il giudice di appello basato il giudizio di inattendibilità "su mere speculazioni soggettive", senza considerare i parametri indicati dalle norme violate.

2. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile in quanto è formulato in termini di assoluta astrazione, limitandosi a riprodurre norme di legge, linee guida e giurisprudenza di legittimità, senza delineare specifiche censure alle parti della sentenza oggetto di impugnazione.

3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. 251/2007 in relazione all'art. 7 D.Lgs. 251/07".

4. Il motivo è di evidenza inammissibile, in quanto: si caratterizza anch'esso per l'assoluta astrazione della censura, in quanto si sostanzia nella mera riproduzione di nome di legge nazionali ed europee e non formula critiche specifiche al provvedimento impugnato; non si confronta con la ragione fondante la decisione di conferma del rigetto della domanda di protezione.5.

Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, lettera g), d.lgs. 251/2007 in relazione all'art. 14 d.lgs. 251/2007", deducendo che la Corte di appello "avrebbe dovuto quantomeno riconoscere la protezione sussidiaria, mediante la puntuale applicazione dell'art. 2, lettera g), d.lgs. 251/2007".

6. Anche tale censura, per come dedotta, è inammissibile, stante la sua genericità.

Il ricorrente non prova neppure a criticare, se non in maniera astratta e meramente assertiva, le ragioni illustrate nella sentenza a fondamento della decisione di conferma del rigetto della domanda in discorso; anche in questo caso, si limita a riprodurre norme di legge, pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché rapporti sulla situazione socio-politica in Bangladesh (che non è dato sapere se e come acquisiti agli atti del giudizio di merito), senza specificare in che modo il quadro così prospettato debba riferirsi alla situazione personale e specifica del ricorrente.

7. Il ricorrente censura, infine, la sentenza impugnata per "falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, T.U." per non aver la Corte di appello effettuato un giudizio comparativo tra la situazione del richiedente nel paese di origine e l'attuale livello di integrazione in Italia.

8. Anche l'ultimo motivo è inammissibile in quanto: censura in maniera del tutto astratta e generica la parte di sentenza relativa al diniego della protezione umanitaria; non si confronta specificamente con il contenuto della motivazione della sentenza sul punto, da cui risulta con chiarezza che la Corte di appello ha svolto il giudizio di comparazione richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando, con motivazione specifica, che, nel caso di specie, non è riscontrabile né una condizione di vulnerabilità del soggetto interessato, né un'effettiva sua integrazione nella società italiana che possa giustificare la sua permanenza nello Stato.

9. Il ricorso è dunque inammissibile e non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese del presente giudizio in quanto l'intimata Amministrazione non ha svolto difese.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezionecivile, il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 16707/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato d l avverso la sentenza n. 3941/2019 della Corte di appello dilBologn3 pubblicata il 30 settembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 30 settembre 2019 la Corte di appello di Milano rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità bangladina) per la riforma dell'ordinanza emessa il 26 settembre 2018 dal Tribunale di Milano, dispositiva del rigetto delle domande di accertamento del vantato diritto: alla protezione sussidiaria e, in subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari. 1.1 La motivazione di tale sentenza può essere così sintetizzata: dal racconto dall'appellante non è possibile ravvisare elementi che si concretino in "comprovati atti persecutori o violazione dei diritti umani specificamente al medesimo riferiti, egli avendo, per sua stessa ammissione, lasciato il Bangladesh, in sostanza, per motivi personali di natura privata"; non sussiste poi nel paese di origine dell'appellante (Bangladesh) una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata tale da far presupporre un grave pericolo o un danno grave alla persona in caso di rimpatrio; da escludere è infine il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto non è emersa alcuna condizione di vulnerabilità, posto che "non può essere sufficiente il richiamo generalizzato allo stato di guerra o all'insufficiente rispetto dei diritti umani"; né, quanto alla dimostrazione dell'effettiva integrazione dell'appellante sul territorio nazionale, può ritenersi sufficiente lo svolgimento di attività lavorativa con contratto a tempo determinato e per poche ore settimanali, trasformato (in prossimità dell'udienza) in rapporto a tempo indeterminato sempre in regime part-time e per poche ore settimanali. 2. [OSCURATO:PERSONA] chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione. 3. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese, essendosi limitato a depositare memoria con cui ha chiesto di partecipare all'eventuale udienza pubblica di discussione. i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo che la stessa è caratterizzata da "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251/2007 e art. 8 D.Lgs. n. 25/2008 (art. 360, comma 3, c.p.c.)", per avere il giudice di appello basato il giudizio di inattendibilità "su mere speculazioni soggettive", senza considerare i parametri indicati dalle norme violate. 2. Il motivo, per come dedotto, è inammissibile in quanto è formulato in termini di assoluta astrazione, limitandosi a riprodurre norme di legge, linee guida e giurisprudenza di legittimità, senza delineare specifiche censure alle parti della sentenza oggetto di impugnazione. 3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata da "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 d.lgs. 251/2007 in relazione all'art. 7 D.Lgs. 251/07". 4. Il motivo è di evidenza inammissibile, in quanto: si caratterizza anch'esso per l'assoluta astrazione della censura, in quanto si sostanzia nella mera riproduzione di nome di legge nazionali ed europee e non formula critiche specifiche al provvedimento impugnato; non si confronta con la ragione fondante la decisione di conferma del rigetto della domanda di protezione.5. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, lettera g), d.lgs. 251/2007 in relazione all'art. 14 d.lgs. 251/2007", deducendo che la Corte di appello "avrebbe dovuto quantomeno riconoscere la protezione sussidiaria, mediante la puntuale applicazione dell'art. 2, lettera g), d.lgs. 251/2007". 6. Anche tale censura, per come dedotta, è inammissibile, stante la sua genericità. Il ricorrente non prova neppure a criticare, se non in maniera astratta e meramente assertiva, le ragioni illustrate nella sentenza a fondamento della decisione di conferma del rigetto della domanda in discorso; anche in questo caso, si limita a riprodurre norme di legge, pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, nonché rapporti sulla situazione socio-politica in Bangladesh (che non è dato sapere se e come acquisiti agli atti del giudizio di merito), senza specificare in che modo il quadro così prospettato debba riferirsi alla situazione personale e specifica del ricorrente. 7. Il ricorrente censura, infine, la sentenza impugnata per "falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, T.U." per non aver la Corte di appello effettuato un giudizio comparativo tra la situazione del richiedente nel paese di origine e l'attuale livello di integrazione in Italia. 8. Anche l'ultimo motivo è inammissibile in quanto: censura in maniera del tutto astratta e generica la parte di sentenza relativa al diniego della protezione umanitaria; non si confronta specificamente con il contenuto della motivazione della sentenza sul punto, da cui risulta con chiarezza che la Corte di appello ha svolto il giudizio di comparazione richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando, con motivazione specifica, che, nel caso di specie, non è riscontrabile né una condizione di vulnerabilità del soggetto interessato, né un'effettiva sua integrazione nella società italiana che possa giustificare la sua permanenza nello Stato. 9. Il ricorso è dunque inammissibile e non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese del presente giudizio in quanto l'intimata Amministrazione non ha svolto difese. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezionecivile, il 27
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