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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27399/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 luglio 1975 Avverso l'ordinanza del 22 settembre 2022 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino sezione del riesame ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Verbania del 25 agosto 2022, che gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di ricettazione di numerosi dispositivi elettronici e telefoni cellulari di provenienza illecita,perché recanti marchi contraffatti, misura che è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari dopo l'interrogatorio di garanzia dell'imputato. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 violazione delle norme che disciplinano la competenza territoriale e l'applicabilità di una misura cautelare in quanto la difesa aveva contestato la competenza territoriale del GIP del Tribunale di Verbania in favore del Tribunale di Napoli, poiché laddove non si conosce il luogo in cui il reato è stato consumato si applicano le regole supplettive descritte dall'articolo 9 cod. proc.pen. in forza del quale la competenza appartiene al giudice del luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato, che in questo caso è Napoli.

L'Esposito, in sede di interrogatorio, ha dichiarato che la contraffazione dei beni a lui sequestrati è stata posta in essere tramite l'applicazione di falsi adesivi sui dispositivi oggetto del sequestro, condotta che in realtà integra il reato di falso di cui all'articolo 473 codice penale e non giustifica l'adozione di alcuna misura cautelare.

Inoltre il tribunale ha ritenuto esistente l'esigenza cautelare unicamente sulla scorta della gravità dei fatti contestati, senza tener conto della reale entità degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1.In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Pertanto ai fini dell'adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell'articolo 273 comma uno bis cod.proc.pen. che richiama i comnni terzo e quarto dell'articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi.

Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti e che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari. 2.11 motivo di ricorso con il quale si lamenta la non esatta qualificazione giuridica della condotta ascritta all'indagato, che a giudizio del ricorrente integra il reato di apposizione di segni contraffatti piuttosto che quello di ricettazione, è generico poiché la corte ha reso al riguardo congrua e adeguata motivazione evidenziando che Esposito, al di là delle sue allegazioni, non ha fornito alcuna prova del sgjassunto difensivo e che, comunque, la mera consapevolezza di avere ricevuto merce contraffatta non integra il concorso nella contraffazione ma, appunto, il più grave delitto di ricettazione.

La Corte ha reso idonea motivazione anche in merito alla competenza territoriale sottolineando che a norma degli articoli 8 e 9 comma 1 cod. proc.pen. nel caso in cui non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato più grave,in via gradata si deve fare riferimento al luogo di consumazione del reato che in via decrescente si presenta come il più grave tra quelli residui, non essendo consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite dall'articolo 9 cod. proc.pen. se non quando sia incerto anche il luogo di consumazione di questi ultimi delitti.

Nel caso di specie dopo la ricettazione, il cui luogo di consumazione rimane incerto, il reato più grave risulta essere la truffa che si è consumata in Verbania e radica la competenza di quel tribunale.

Il ricorrente reitera le medesime censure già dedotte in sede di riesame e così incorre anche nel vizio di genericità. 3.Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale ha argomentato in ordine alla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di altri reati contro il patrimonio, valorizzando le concrete modalità del fatto e le risultanze del casellario giudiziale da cui emergono i precedenti specifici dell'imputato.

La censura è pertanto generica poiché non si confronta con la motivazione del tribunale.

Sotto altro profilo deve osservarsi che con la memoria depositata in udienza di riesame non è stata formulata alcuna critica in merito alle esigenze cautelari, ma solo sull'applicabilità della custodia cautelare, che è stata, peraltro, sostituita con gli arresti domiciliari, sìcchè il ricorrente non può dolersi della sussistenza delle esigenze cautelari non avendo sollevato alcuna questione specifica in merito 'Nel corso dell'udienza di riesa me.

7. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 8 febbraio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orsellino [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 luglio 1975 Avverso l'ordinanza del 22 settembre 2022 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Torino sezione del riesame ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Verbania del 25 agosto 2022, che gli ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di ricettazione di numerosi dispositivi elettronici e telefoni cellulari di provenienza illecita,perché recanti marchi contraffatti, misura che è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari dopo l'interrogatorio di garanzia dell'imputato. 2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 violazione delle norme che disciplinano la competenza territoriale e l'applicabilità di una misura cautelare in quanto la difesa aveva contestato la competenza territoriale del GIP del Tribunale di Verbania in favore del Tribunale di Napoli, poiché laddove non si conosce il luogo in cui il reato è stato consumato si applicano le regole supplettive descritte dall'articolo 9 cod. proc.pen. in forza del quale la competenza appartiene al giudice del luogo di residenza, dimora o domicilio dell'imputato, che in questo caso è Napoli. L'Esposito, in sede di interrogatorio, ha dichiarato che la contraffazione dei beni a lui sequestrati è stata posta in essere tramite l'applicazione di falsi adesivi sui dispositivi oggetto del sequestro, condotta che in realtà integra il reato di falso di cui all'articolo 473 codice penale e non giustifica l'adozione di alcuna misura cautelare. Inoltre il tribunale ha ritenuto esistente l'esigenza cautelare unicamente sulla scorta della gravità dei fatti contestati, senza tener conto della reale entità degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1.In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell'adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell'articolo 273 comma uno bis cod.proc.pen. che richiama i comnni terzo e quarto dell'articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti e che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari. 2.11 motivo di ricorso con il quale si lamenta la non esatta qualificazione giuridica della condotta ascritta all'indagato, che a giudizio del ricorrente integra il reato di apposizione di segni contraffatti piuttosto che quello di ricettazione, è generico poiché la corte ha reso al riguardo congrua e adeguata motivazione evidenziando che Esposito, al di là delle sue allegazioni, non ha fornito alcuna prova del sgjassunto difensivo e che, comunque, la mera consapevolezza di avere ricevuto merce contraffatta non integra il concorso nella contraffazione ma, appunto, il più grave delitto di ricettazione. La Corte ha reso idonea motivazione anche in merito alla competenza territoriale sottolineando che a norma degli articoli 8 e 9 comma 1 cod. proc.pen. nel caso in cui non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato più grave,in via gradata si deve fare riferimento al luogo di consumazione del reato che in via decrescente si presenta come il più grave tra quelli residui, non essendo consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite dall'articolo 9 cod. proc.pen. se non quando sia incerto anche il luogo di consumazione di questi ultimi delitti. Nel caso di specie dopo la ricettazione, il cui luogo di consumazione rimane incerto, il reato più grave risulta essere la truffa che si è consumata in Verbania e radica la competenza di quel tribunale. Il ricorrente reitera le medesime censure già dedotte in sede di riesame e così incorre anche nel vizio di genericità. 3.Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale ha argomentato in ordine alla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di altri reati contro il patrimonio, valorizzando le concrete modalità del fatto e le risultanze del casellario giudiziale da cui emergono i precedenti specifici dell'imputato. La censura è pertanto generica poiché non si confronta con la motivazione del tribunale. Sotto altro profilo deve osservarsi che con la memoria depositata in udienza di riesame non è stata formulata alcuna critica in merito alle esigenze cautelari, ma solo sull'applicabilità della custodia cautelare, che è stata, peraltro, sostituita con gli arresti domiciliari, sìcchè il ricorrente non può dolersi della sussistenza delle esigenze cautelari non avendo sollevato alcuna questione specifica in merito 'Nel corso dell'udienza di riesa me. 7. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 8 febbraio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orsellino [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAT
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