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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2019

Cassazione n. 22294/2026

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rte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di leggeprocessuale e il vizio di illogicità della motivazione, in relazione all’esclusione dellacircostanza attenuante della provocazione, di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen., non è consentitoperché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, risolvendosiperaltro in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01);che il giudice adito ha correttamente motivato in ordine all’esclusione della circostanzasi rileva l’impossibilità di configurare la condotta del ricorrente nei termini di una reazioneriflessa ad una provocazione subita, essendo tale condotta precedente a quellaasseritamente fonte della provocazione);che, peraltro, non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fattoapparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato a sua voltadeterminato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di leggeprocessuale e il vizio di illogicità della motivazione, in relazione all’esclusione dellacircostanza attenuante della provocazione, di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen., non è consentitoperché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, risolvendosiperaltro in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01);che il giudice adito ha correttamente motivato in ordine all’esclusione della circostanzasi rileva l’impossibilità di configurare la condotta del ricorrente nei termini di una reazioneriflessa ad una provocazione subita, essendo tale condotta precedente a quellaasseritamente fonte della provocazione);che, peraltro, non può essere invocata l'attenuante della provocazione quando il fattoapparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato a sua voltadeterminato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22294/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris