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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 19901/2026

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uratore generale ROBERTOPATSCOT, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Preliminarmente deve darsi atto che il Collegio, con ordinanza emessa in data odierna,ha rigettato l’istanza di rinvio avanzata dal difensore del ricorrente, per le ragioni trascrittenel verbale di udienza, al cui contenuto si rinvia.2.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato,ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Foggia,emessa il 21 Maggio 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia inrelazione ai reati di concorso in rapina aggravata ad un istituto di credito e detenzioneillegale di una pistola nella propria abitazione.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per essere stata emessa dallostesso giudice che aveva pronunciato sentenza di applicazione della pena ai sensi degliartt. 444 e segg. nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], valutando la sussistenzadell’aggravante delle più persone riunite e che, pertanto, versava in una situazione diincompatibilità prevista dall’art. 34 cod. proc. pen., vista la decisività della aggravanterispetto alla posizione del ricorrente;2) violazione di legge per non avere la Corte dichiarato inutilizzabili i risultati delleintercettazioni di cui al RIT 308/11 per non essere state compiute le operazioni presso gliuffici della Procura della Repubblica senza adeguata giustificazione.Si trattava delle conversazioni dell’imputato con i familiari avvenute nella sala colloquidella [OSCURATO:PERSONA] di Foggia;3) con il terzo motivo, si eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato di detenzioneillegale di pistola di cui al capo B).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi in parte non consentiti ed, in parte,generici.1.

In ordine al primo motivo, deve rilevarsi che l'esistenza di cause di incompatibilità exart. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione,né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dellostesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo,lett. a), cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato che, dopo aver deciso in primogrado in ordine alle istanze in materia cautelare formulate dall'imputato ed avernedisposto il rinvio a giudizio, previo rigetto di richiesta di giudizio abbreviato, aveva poiconcorso a comporre il collegio di appello nel medesimo procedimento). (Sez. 6, n. 12550del 01/03/2016, K., Rv. 267419 - 01)Peraltro, il ricorrente veicola l’eccezione senza la produzione della sentenza resa neiconfronti del coimputato, sicché il ricorso, sotto questo profilo, non soddisfa neanche irequisiti della autosufficienza.2.

Il secondo motivo è generico.In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di attiprocessuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli attispecificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendioindiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimentoimpugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

Inoltre, nell'ipotesi incui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, ilmotivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità,l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta"prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventanoirrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultinosufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep.23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011).Nel caso in esame, il ricorrente non si è cimentato con la cosiddetta prova di resistenza,nonostante la presenza di prove a suo carico del tutto distinte dalle intercettazioni inipotesi inutilizzabili, costituite dall’esame dei tabulati delle utenze telefoniche e,soprattutto, dalla dichiarazione testimoniale di un soggetto che aveva visto i rapinatorisalire sul furgone condotto dal ricorrente.3.

L’inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la maturazione del termine diprescrizione del reato di detenzione di una pistola di cui al capo B (art. 2 L. 895/1967)commesso il 15 luglio 2011, intervenuta successivamente rispetto alla sentenzaimpugnata, emessa il 24 gennaio 2019 (il reato risulta commesso il 15 luglio 2011 eprevede una pena di anni otto di reclusione, sicché il termine di prescrizione, consideratal’interruzione, è pari ad anni dieci).Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delleAmmende, commisurata al suo grado di colpa nell’aver determinato la causa dellainammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso, il 16/04/2026Il consigliere relatore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uratore generale ROBERTOPATSCOT, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Preliminarmente deve darsi atto che il Collegio, con ordinanza emessa in data odierna,ha rigettato l’istanza di rinvio avanzata dal difensore del ricorrente, per le ragioni trascrittenel verbale di udienza, al cui contenuto si rinvia.2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato,ha confermato la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Foggia,emessa il 21 Maggio 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia inrelazione ai reati di concorso in rapina aggravata ad un istituto di credito e detenzioneillegale di una pistola nella propria abitazione.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per essere stata emessa dallostesso giudice che aveva pronunciato sentenza di applicazione della pena ai sensi degliartt. 444 e segg. nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], valutando la sussistenzadell’aggravante delle più persone riunite e che, pertanto, versava in una situazione diincompatibilità prevista dall’art. 34 cod. proc. pen., vista la decisività della aggravanterispetto alla posizione del ricorrente;2) violazione di legge per non avere la Corte dichiarato inutilizzabili i risultati delleintercettazioni di cui al RIT 308/11 per non essere state compiute le operazioni presso gliuffici della Procura della Repubblica senza adeguata giustificazione.Si trattava delle conversazioni dell’imputato con i familiari avvenute nella sala colloquidella [OSCURATO:PERSONA] di Foggia;3) con il terzo motivo, si eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato di detenzioneillegale di pistola di cui al capo B).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi in parte non consentiti ed, in parte,generici.1. In ordine al primo motivo, deve rilevarsi che l'esistenza di cause di incompatibilità exart. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione,né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dellostesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo,lett. a), cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato che, dopo aver deciso in primogrado in ordine alle istanze in materia cautelare formulate dall'imputato ed avernedisposto il rinvio a giudizio, previo rigetto di richiesta di giudizio abbreviato, aveva poiconcorso a comporre il collegio di appello nel medesimo procedimento). (Sez. 6, n. 12550del 01/03/2016, K., Rv. 267419 - 01)Peraltro, il ricorrente veicola l’eccezione senza la produzione della sentenza resa neiconfronti del coimputato, sicché il ricorso, sotto questo profilo, non soddisfa neanche irequisiti della autosufficienza.2. Il secondo motivo è generico.In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di attiprocessuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli attispecificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendioindiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimentoimpugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell'ipotesi incui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, ilmotivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità,l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta"prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventanoirrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultinosufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep.23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011).Nel caso in esame, il ricorrente non si è cimentato con la cosiddetta prova di resistenza,nonostante la presenza di prove a suo carico del tutto distinte dalle intercettazioni inipotesi inutilizzabili, costituite dall’esame dei tabulati delle utenze telefoniche e,soprattutto, dalla dichiarazione testimoniale di un soggetto che aveva visto i rapinatorisalire sul furgone condotto dal ricorrente.3. L’inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la maturazione del termine diprescrizione del reato di detenzione di una pistola di cui al capo B (art. 2 L. 895/1967)commesso il 15 luglio 2011, intervenuta successivamente rispetto alla sentenzaimpugnata, emessa il 24 gennaio 2019 (il reato risulta commesso il 15 luglio 2011 eprevede una pena di anni otto di reclusione, sicché il termine di prescrizione, consideratal’interruzione, è pari ad anni dieci).Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delleAmmende, commisurata al suo grado di colpa nell’aver determinato la causa dellainammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso, il 16/04/2026Il consigliere relatore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19901/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris