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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 19010/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 26830/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] COMMERCIALISTI E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 30163/2022 depositata il 02/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso notificato il 10 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista, ha proposto regolamento di competenza contro l’ordinanza del Tribunale di Roma comunicata il 2 novembre 2022, che ha dichiarato l’incompetenza dell’adito Tribunale ed indicato il Tribunale di Lecco quale giudice competente in ordine alla impugnazione della sanzione disciplinare (due mesi di sospensione) irrogata dal Consiglio Nazionale di Disciplina dei [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA], in quanto tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che haemesso la deliberazione. [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina dei [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una scrittura difensiva, mentre il Consiglio dell’Ordine di Lecco non ha svolto attività difensive.

Il procedimento va regolato alla stregua dell’art. 380-terc.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, secondo il regime transitorio dettato dall’art. 35, comma 7, del medesimo d.lgs.

Ha depositato conclusioni scritte il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per regolamento di competenza, non adducendo il ricorrente alcun argomento giuridico a contestazione della affermata competenza territoriale del Tribunale di Lecco.

Le parti hanno depositato memorie.

Il primo motivo del ricorso per regolamento deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 139 del 2005, attribuendo tale norma al tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione le impugnazioni delle delibere del Consiglio nazionale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'Albo o dall'elenco, nonché quelle in materia di eleggibilità a componente del Consiglio dell'Ordine, mentre quelle disciplinari sono regolate nei successivi articoli da 49 a 57 dello stesso d.lgs.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., avendo il Tribunale di Roma omesso di motivare sulla individuazione del Tribunale competente in ordine alle impugnazioni contenuta nello stesso provvedimento impugnato (“Tribunale ordinario del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione”, nella specie Roma, trattandosi di delibera del Consiglio Nazionale di Disciplina dei [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA]).

Il terzo motivo di ricorso deduce che il Tribunale di Roma abbia “recepito gli approdi interpretativi forniti da un precedente di legittimità inconferente alla fattispecie” (ovvero Cass. Sez.

Unite n. 30785 del 2011).

I tre motivi di ricorso sono palesemente infondati.

Questa Corte ha già rimarcato come la legge 24 febbraio 2005, n. 139, nel creare la disciplina unitaria degli ordinamenti professionali degli Ordini, dapprima separati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ha trascurato nel relativo art. 32 di richiamare integralmente quanto invece era previsto negli artt. 28 dei previgenti d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 e n. 1068, in particolare circa la impugnazione innanzi al Tribunale delle deliberazioni del Consiglio Nazionale aventi ad oggetto i provvedimenti disciplinari emessi dal rispettivo Ordine territoriale.

E così nemmeno l'art. 55 n. 139 del 2005, che prevede che contro le decisioni dell'Ordine territoriale possa essere proposto ricorso innanzi al Consiglio Nazionale, si esprime in merito alla impugnativa contro le decisioni di quest'ultimo.

La lacuna è stata colmata in via interpretativa, ritenendosi da questa Corte che la manipolazione dei previgenti artt. 28 non abbia mutato il precedente assetto di impugnativa innanzi al Tribunale ordinario (Cass. Sez. unite, 30 dicembre 2011, n. 30785; Cass. sez.

III, 21 febbraio 2013, n. 4370).

Avendo l’adito Tribunale di Roma dichiarato la propria incompetenza in ordine alla impugnazione della sanzione disciplinare, senza decidere il merito della causa, l’ordinanza poteva essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di competenza, la quale è perciò ammissibile (nei limiti in cui investe la sola statuizione sulla competenza), ma non fondata.

Deve quindi enunciarsi il seguente principio: Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sui ricorsi avverso le decisioni in materia disciplinare assunte ai sensi degli articoli 51, 52 e 53 della legge n. 139 del 2005, possono essere impugnate dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio territoriale che ha emesso la deliberazione disciplinare.

Nel caso in esame, l'azione disciplinare è stata esercitata dal Consiglio di [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dell'Ordine di Lecco, nel cui Albo il professionista dottor Bartoli è iscritto, e perciò è competente il Tribunale di Lecco.

Il ricorso va dunque rigettato, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Lecco, dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza, il quale provvederà anche sulle spesedel procedimento di regolamento.

In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza, dichiara competente il Tribunale di Lecco, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, fissando il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del processo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso artico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 26830/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] COMMERCIALISTI E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 30163/2022 depositata il 02/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso notificato il 10 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista, ha proposto regolamento di competenza contro l’ordinanza del Tribunale di Roma comunicata il 2 novembre 2022, che ha dichiarato l’incompetenza dell’adito Tribunale ed indicato il Tribunale di Lecco quale giudice competente in ordine alla impugnazione della sanzione disciplinare (due mesi di sospensione) irrogata dal Consiglio Nazionale di Disciplina dei [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA], in quanto tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che haemesso la deliberazione. [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina dei [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una scrittura difensiva, mentre il Consiglio dell’Ordine di Lecco non ha svolto attività difensive. Il procedimento va regolato alla stregua dell’art. 380-terc.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022, secondo il regime transitorio dettato dall’art. 35, comma 7, del medesimo d.lgs. Ha depositato conclusioni scritte il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per regolamento di competenza, non adducendo il ricorrente alcun argomento giuridico a contestazione della affermata competenza territoriale del Tribunale di Lecco. Le parti hanno depositato memorie. Il primo motivo del ricorso per regolamento deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 139 del 2005, attribuendo tale norma al tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione le impugnazioni delle delibere del Consiglio nazionale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'Albo o dall'elenco, nonché quelle in materia di eleggibilità a componente del Consiglio dell'Ordine, mentre quelle disciplinari sono regolate nei successivi articoli da 49 a 57 dello stesso d.lgs. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., avendo il Tribunale di Roma omesso di motivare sulla individuazione del Tribunale competente in ordine alle impugnazioni contenuta nello stesso provvedimento impugnato (“Tribunale ordinario del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione”, nella specie Roma, trattandosi di delibera del Consiglio Nazionale di Disciplina dei [OSCURATO:PERSONA] e degli [OSCURATO:PERSONA]). Il terzo motivo di ricorso deduce che il Tribunale di Roma abbia “recepito gli approdi interpretativi forniti da un precedente di legittimità inconferente alla fattispecie” (ovvero Cass. Sez. Unite n. 30785 del 2011). I tre motivi di ricorso sono palesemente infondati. Questa Corte ha già rimarcato come la legge 24 febbraio 2005, n. 139, nel creare la disciplina unitaria degli ordinamenti professionali degli Ordini, dapprima separati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ha trascurato nel relativo art. 32 di richiamare integralmente quanto invece era previsto negli artt. 28 dei previgenti d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 e n. 1068, in particolare circa la impugnazione innanzi al Tribunale delle deliberazioni del Consiglio Nazionale aventi ad oggetto i provvedimenti disciplinari emessi dal rispettivo Ordine territoriale. E così nemmeno l'art. 55 n. 139 del 2005, che prevede che contro le decisioni dell'Ordine territoriale possa essere proposto ricorso innanzi al Consiglio Nazionale, si esprime in merito alla impugnativa contro le decisioni di quest'ultimo. La lacuna è stata colmata in via interpretativa, ritenendosi da questa Corte che la manipolazione dei previgenti artt. 28 non abbia mutato il precedente assetto di impugnativa innanzi al Tribunale ordinario (Cass. Sez. unite, 30 dicembre 2011, n. 30785; Cass. sez. III, 21 febbraio 2013, n. 4370). Avendo l’adito Tribunale di Roma dichiarato la propria incompetenza in ordine alla impugnazione della sanzione disciplinare, senza decidere il merito della causa, l’ordinanza poteva essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di competenza, la quale è perciò ammissibile (nei limiti in cui investe la sola statuizione sulla competenza), ma non fondata. Deve quindi enunciarsi il seguente principio: Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sui ricorsi avverso le decisioni in materia disciplinare assunte ai sensi degli articoli 51, 52 e 53 della legge n. 139 del 2005, possono essere impugnate dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio territoriale che ha emesso la deliberazione disciplinare. Nel caso in esame, l'azione disciplinare è stata esercitata dal Consiglio di [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dell'Ordine di Lecco, nel cui Albo il professionista dottor Bartoli è iscritto, e perciò è competente il Tribunale di Lecco. Il ricorso va dunque rigettato, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Lecco, dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza, il quale provvederà anche sulle spesedel procedimento di regolamento. In ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza, dichiara competente il Tribunale di Lecco, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, fissando il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del processo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso artico
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