CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46351/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che non vi erano elementi in forza dei quali poter affermare che [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui aveva deciso di aderire all'associazione di tipo mafioso, avesse già preventivato di commettere anche gli ulteriori reati oggetto dell'istanza. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che i reati estorsivi, pur avendo costituito uno degli scopi dell'associazione, non erano stati pianificati sin dal momento costituivo del sodalizio criminoso. Non è configurabile, infatti, la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334-02). Il giudice dell'esecuzione, poi, ha evidenziato che i reati, alcuni dei quali del tutto eterogenei tra loro (estorsioni, favoreggiamento personale e falsa testimonianza), erano stati commessi in tempi diversi e con l'ausilio di soggetti diversi. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Si evidenzia, infine, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il principio di diritto secondo il quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame, non possa trovare accoglimento nel caso di specie, perché la decisione del giudice della cognizione indicata nel ricorso riguardava soggetti diversi, in ordine ai quali le valutazioni circa la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso dipendeva da presupposti di fatto ulteriori e diversi da quelli che avevano interessato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle