CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23442/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di rissa; Considerato che le doglianze proposte con il primo motivo, con le quali si contesta l'affermazione di responsabilità, sono generiche, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pagg. 2-3); Ritenuto che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur tr mila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 /02/2122 [OSCURATO:PERSONA] ere e te so re [OSCURATO:PERSONA] R sa a iccoli Stefari , al 00` [OSCURATO:PERSONA] CANCET_ [OSCURATO:PERSONA] ----