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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11860/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg 39157/24 -Udienza del 26 febbraio 2024 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputata per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta mancanza di motivazione poiché la Corte di appello avrebbe confermato la responsabilità dell'imputata senza vagliare adeguatamente le risultanze probatorie - è inammissibile perché fautore di una ricostruzione alternativa in fatto.

Nel solco della giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. le motivazioni di Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011 Rv. 249651, Scibe') deve concludersi che «si tratta di motivo non consentito perché pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali».

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui lamenta violazione di legge e omessa motivazione — in parte è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; in parte si limita a riproporre le stesse argomentazioni poste a base del primo motivo di ricorso, propugnando nuovamente la medesima ricostruzione in fatto adeguatamente sconfessata dalla decisione avversata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere -. -nore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg 39157/24 -Udienza del 26 febbraio 2024 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l'imputata per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui si lamenta mancanza di motivazione poiché la Corte di appello avrebbe confermato la responsabilità dell'imputata senza vagliare adeguatamente le risultanze probatorie - è inammissibile perché fautore di una ricostruzione alternativa in fatto. Nel solco della giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. le motivazioni di Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 Rv. 249651, Scibe') deve concludersi che «si tratta di motivo non consentito perché pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali». Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con cui lamenta violazione di legge e omessa motivazione — in parte è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; in parte si limita a riproporre le stesse argomentazioni poste a base del primo motivo di ricorso, propugnando nuovamente la medesima ricostruzione in fatto adeguatamente sconfessata dalla decisione avversata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere -. -nore I
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