CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10202/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alie parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce, con il primo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancanza del dolo, con il secondo, l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, con il terzo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione recidiva, alla mancata concessione attenuanti generiche nella loro massima estensione e alla determinazione della pena; Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di appello con corretti argomenti e con motivazione non manifestamente illogica, e, comunque, si risolvono in una sollecitazione ad un rinnovato sindacato di merito sui punti predetti, non consentito nel giudizio di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell% ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2