CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 aprile 2019
Cassazione n. 00512/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ORDINANZA sul ricorso 32355/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 88 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (nata dalla fusione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SC), in persona del suo procuratore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 828/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 11/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] agì nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] per sentirla condannare al risarcimento dei danni provocati al proprio fondo dal ristagno di acque piovane che assumeva dovuto alla mancata esecuzione di opere di canalizzazione e pompaggio previste, a carico della convenuta, da due sentenze passate in giudicato: il Tribunale di Palermo, disposta una ctu, accerlò Ve515LeriZci danni e li imputò al ritardo con cui la convenuta aveva reso efficiente il sistema di pompaggio e di smaltimento delle acque pluviali; condannò, pertanto, la Sicilconad al risarcimento del danno, per un importo di oltre 26.000,00 euro; la Corte di Appello di Palermo ha riformato la sentenza, respingendo la domanda attorea e condannando il Bonomo al pagamento delle spese del doppio grado; la Corte ha affermato, fra l'altro, che: nell'ambito della ctu svolta in primo grado, accanto ad un «nucleo di natura percipiente» (concernente il fatto che alla data del sopralluogo del luglio 2012 il sistema di smaltimento delle acque realizzato dalla convenuta risultava efficiente ed adeguato), vi era un «nucleo c.d. deducente» (là dove, procedendo a un mero raffronto fra lo stato anteriore dei luoghi emergente da fotografie prodotte dall'attore e lo stato attuale, il consulente aveva imputato i danni riscontrati nel frutteto del Bonomo al ritardo con cui la Sicilconad aveva reso efficiente il sistema di pompaggio e smaltimento) che costituiva una valutazione non avente natura di prova, che «non poteva ritenersi idonea né sufficiente a supportare un giudizio di responsabilità» a carico della convenuta; peraltro, il Bonanno si era limitato a notificare un atto di precetto, senza attivarsi per l'esecuzione ex art. 612 c.p.c. degli obblighi di fare derivanti dalle sentenze passate in giudicato; piuttosto che un ritardo nell'esecuzione, risultava pertanto «una spontanea esecuzione delle sentenze [...] da parte dell'obbligato»; tanto più che «sulla valutazione dell'asserito ritardo [...] non poteva non incidere anche la valutazione della portata delle opere da eseguire che certamente non avrebbe potuto essere immediata»; ha proposto ricorso per cassazione il Bonomo, affidandosi a due motivi; ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa (originata da fusione fra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.C.); la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art.194 c.p.c. e dell'art. 2712 c.c. e assume che la Corte territoriale «è incorsa in un grave errore di valutazione», giacché «la consulenza redatta dal CTU [...], in quanto diretta ad accertare i fatti di causa per come dedotti e provati dal sig. Bonomo, è da ritenere [...] di natura totalmente "percipiente", costituendo, perciò, fonte diretta di prova»; rileva che il ctu aveva concluso nel senso della imputabilità dei danni al ritardo della Sicilconad «sulla base dei riscontri effettuati e delle fotografie prodotte» ed evidenzia che, «a norma dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotografiche formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime» (disconoscimento che - assume- non era mai stato effettuato dalla Sicilconad, la quale si era limitata a sollevare delle contestazioni da «ritenersi tardive e comunque oggettivamente inveritiere»); il motivo è inammissibile perché non individua specifici errori di diritto riferibili alle norme richiamate in rubrica, di cui si limita a postulare la violazione sulla base di errori di valutazione che sarebbero stati compiuti dalla Corte nell'apprezzamento delle conclusioni del c.t.u.; in tal modo contrapponendo a quella compiuta dalla Corte una opposta lettura del compendio probatorio, ma omettendo di cogliere e di investire adeguatamente la ratio della decisione, che si compendia nella considerazione che la valutazione "deducente" del consulente - basata sul «mero raffronto tra lo stato preesistente dei luoghi, come risultante da fotografie prodotte, e lo stato attuale»- non poteva «ritenersi idonea né sufficiente a supportare un giudizio di responsabilità a carico della Sicilconad»; a fronte di una ratio siffatta, il Bonomo si limita a sostenere la natura totalmente "percipiente" dell'accertamento del c.t.u. (il che è erroneo atteso che soltanto lo stato attuale costituiva oggetto della diretta percezione del tecnico) e a evidenziare il mancato disconoscimento delle fotografie, senza tuttavia contestare adeguatamente la conclusione di inidoneità e insufficienza della prova a supportare il giudizio di responsabilità; il secondo motivo («sulla inammissibilità e improcedibilità dell'appello in ordine alla ragionevole probabilità di successo dei gravame») denuncia la «violazione dell'art. 348 bis del c.p.c., in combinato disposto con l'art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio)»: premesso che l'appello non aveva una ragionevole probabilità di accoglimento, il ricorrente sostiene che «la domanda di appello proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] risultava palesemente improcedibile, per mancanza dei presupposti di cui all'art. 348, comma 1 bis, c.p.c.»; il motivo è inammissibile giacché, «qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art.348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione» (Cass. n. 10422/2019), atteso che la valutazione (implicita) di ammissibilità è superata dalla decisione dell'appello nel merito, la quale soltanto può essere sottoposta a impugnazione;le spese di lite seguono la soccombenza, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma