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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 39018/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 21584-2025 — Udienza del 5/11/2025 — [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art.614, commi 1 e 2 cod. pen.

Letta la memoria tempestivamente depositata dal difensore dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, in quanto pone il tema della configurabilità del reato in caso di domicilio non occupato in via continuativa, il che impone di prendere atto che il 12 aprile 2025 è maturato il termine massimo di prescrizione, decorsi sette anni e sei mesi dalla data del commesso reato, cui vanno aggiunti complessivi 227 giorni per le sospensione legate ai rinvii su istanza della difesa del 9.12.22 e del 22.6.23; Rilevato, quanto ad un possibile pros ex art. 129 cod. proc. pen., che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Nel caso di specie, escluso che gli altri motivi di ricorso contengano censure dotate della suindicata portata demolitoria, le doglianze in tema di mancata rinnovazione di cui sopra, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazione in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 21584-2025 — Udienza del 5/11/2025 — [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art.614, commi 1 e 2 cod. pen. Letta la memoria tempestivamente depositata dal difensore dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, in quanto pone il tema della configurabilità del reato in caso di domicilio non occupato in via continuativa, il che impone di prendere atto che il 12 aprile 2025 è maturato il termine massimo di prescrizione, decorsi sette anni e sei mesi dalla data del commesso reato, cui vanno aggiunti complessivi 227 giorni per le sospensione legate ai rinvii su istanza della difesa del 9.12.22 e del 22.6.23; Rilevato, quanto ad un possibile pros ex art. 129 cod. proc. pen., che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, escluso che gli altri motivi di ricorso contengano censure dotate della suindicata portata demolitoria, le doglianze in tema di mancata rinnovazione di cui sopra, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazione in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il
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