Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2021/2022
ECLI:EU:T:2022:230
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 7 aprile 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio
(causa T
‑
645/21)
«Ricorso di annullamento – Politica comune della pesca – Regolamento (UE) 2021/1139 – Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura – Sostegno finanziario concesso nell’ambito della gestione concorrente con gli Stati membri – Operazioni o spese non ammissibili – Deroghe alla non ammissibilità – Associazione per la tutela dell’ambiente marino – Atto legislativo – Insussistenza di incidenza individuale – Mancanza di incidenza diretta – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura – Ricorso di un’associazione per la tutela dell’ambiente marino – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 40
‑
42, 44
‑
48, 50
‑
52, 54)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura – Possibilità di una deroga alla non ammissibilità di talune operazioni o spese – Ricorso di un’associazione per la tutela dell’ambiente marino – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/1060, art. 23, e 2021/1139, artt. 17
‑
19)
(v. punti 60
‑
66, 69, 70, 73
‑
75)
3.
Diritti fondamentali – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato – Possibilità di avvalersi del ricorso di annullamento o del rinvio pregiudiziale per accertamento della validità
(Art. 19, § 1, TUE; artt. 263, comma 4, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 51, § 1)
(v. punti 85
‑
89)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della [OSCURATO:PERSONA] europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.
4)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese relative all’istanza d’intervento.