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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2021/2022

ECLI:EU:T:2022:230
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 7 aprile 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio (causa T ‑ 645/21) «Ricorso di annullamento – Politica comune della pesca – Regolamento (UE) 2021/1139 – Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura – Sostegno finanziario concesso nell’ambito della gestione concorrente con gli Stati membri – Operazioni o spese non ammissibili – Deroghe alla non ammissibilità – Associazione per la tutela dell’ambiente marino – Atto legislativo – Insussistenza di incidenza individuale – Mancanza di incidenza diretta – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura – Ricorso di un’associazione per la tutela dell’ambiente marino – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 40 ‑ 42, 44 ‑ 48, 50 ‑ 52, 54)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura – Possibilità di una deroga alla non ammissibilità di talune operazioni o spese – Ricorso di un’associazione per la tutela dell’ambiente marino – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/1060, art. 23, e 2021/1139, artt. 17 ‑ 19) (v. punti 60 ‑ 66, 69, 70, 73 ‑ 75)

3. Diritti fondamentali – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato – Possibilità di avvalersi del ricorso di annullamento o del rinvio pregiudiziale per accertamento della validità (Art. 19, § 1, TUE; artt. 263, comma 4, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 51, § 1) (v. punti 85 ‑ 89) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della [OSCURATO:PERSONA] europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 4) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese relative all’istanza d’intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 7 aprile 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio (causa T ‑ 645/21) «Ricorso di annullamento – Politica comune della pesca – Regolamento (UE) 2021/1139 – Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura – Sostegno finanziario concesso nell’ambito della gestione concorrente con gli Stati membri – Operazioni o spese non ammissibili – Deroghe alla non ammissibilità – Associazione per la tutela dell’ambiente marino – Atto legislativo – Insussistenza di incidenza individuale – Mancanza di incidenza diretta – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura – Ricorso di un’associazione per la tutela dell’ambiente marino – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 40 ‑ 42, 44 ‑ 48, 50 ‑ 52, 54) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura – Possibilità di una deroga alla non ammissibilità di talune operazioni o spese – Ricorso di un’associazione per la tutela dell’ambiente marino – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/1060, art. 23, e 2021/1139, artt. 17 ‑ 19) (v. punti 60 ‑ 66, 69, 70, 73 ‑ 75) 3. Diritti fondamentali – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato – Possibilità di avvalersi del ricorso di annullamento o del rinvio pregiudiziale per accertamento della validità (Art. 19, § 1, TUE; artt. 263, comma 4, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 47 e 51, § 1) (v. punti 85 ‑ 89) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della [OSCURATO:PERSONA] europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. 4) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese relative all’istanza d’intervento.
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