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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03952/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31091/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] PALERMO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA SICILIA n. 1603/12/19 depositata il 13/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 1603/12/19 del 13/03/2019 , la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1602/02/16 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso del contribuente nei confronti di un diniego di rimborso IVA relativo all’anno d’imposta 2012. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, il diniego dell’Ufficio era fondato sulla mancata presentazione del modello VR e sulla prescrizione del credito. 1.2.La CTR respingeva l’appello del sig. [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) l’appellante non aveva prodotto «alcun elemento documentale con riguardo al diritto alla restituzione della somma versata a titolo di Iva in eccedenza», con ciò non assolvendo all’onere probatorio a suo carico; b) la richiesta di rimborso non poteva essere fondata unicamente sull’esposizione del credito; c) il diniego di rimborso, non essendo equiparabile ad un avviso di accertamento, non doveva avere «una motivazione simile a quella prevista da specifiche disposizioni di legge per gli atti costituenti esercizio della potestà impositiva». 2.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza per motivazione apparente : la CTR si sarebbe limitat a ad aderire in maniera acritica alla prospettazione dell’Ufficio, senza tenere conto dell’attività istruttoria svolta dal contribuente, sicché non sono individuabili il percorso decisionale e le ragioni del mancato assolvimento dell’onere della prova. 1.1.Il motivo è infondato. 1.2.Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero –e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass.

S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass.

S.U. n. 16599 del 05/08/2016). 1.2.1.Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass.

S.U. n. 8053 del 07/04/2014). 1.3.Nel caso di specie, la CTR: i) ha affermato che l’onere della prova del credito IVA chiesto a rimborso gravassesul contribuente; ii) ha ritenuto che il contribuente non avesse documentato la sussistenza del credito e, comunque, la sua inerenza all’attività di impresa; iii) ha concluso che la semplice esposizione del credito in dichiarazione non fossesufficiente per il suo riconoscimento. 1.4.Trattasi di motivazione coerente e logica, la cui ratio decidendi è costituita dal mancato assolvimento dell’onere della prova, gravante sul sig. [OSCURATO:PERSONA], dei fatti costitutivi del credito chiesto al rimborso.

Ritiene, pertanto, il Collegio che detta motivazione rientri pienamente entro l’ambito del minimo costituzionale. 1.5.Del resto, il ricorrente assume che la CTR non abbia tenuto conto delle prove dallo stesso prodotte e, in particolare, di quelle esibite all’Amministrazione finanziaria in risposta all’invito di quest’ultima, ma non chiarisce di che documentazione si tratti, né la trascrive (anche a campione) ai fini della necessaria specificità del ricorso. 2.Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), dell’art. 183 della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 6 e 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere l’Amministrazione finanziaria disconosciuto l’esistenza del credito solo in sede giudiziale, senza alcun specifico riferimento alla documentazione prodotta in sede amministrativa dal contribuente e senza avere mai chiesto alcuna integrazione, con conseguente violazione del diritto unionale, che vieta agli Stati membri di rendere oltremodo gravoso il rimborso dell’imposta. 2.1.La complessa censura va disattesa. 2.2.Va, prima di tutto evidenziato che, nel caso di impugnazione del diniego di rimborso di un tributo, l'Amministrazione finanziaria può esercitare la facoltà di controdeduzione di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 e, quindi, prospettare, senza che si determini vizio di ultrapetizione, argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa, poiché, in tal caso, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore, che deve fornire la prova della propria domanda, mentre l'Ufficio non ha esplicitato una "pretesa" (impugnata dal contribuente), quale l'avviso di accertamento o di liquidazione, o l'irrogazione di una sanzione.

Ne consegue che la motivazione del provvedimento di rigetto non è esaustiva, potendo l’Amministrazione finanziaria integrarla con elementi ed argomentazione diverse ed ulteriori rispetto a quanto contenuto nel provvedimento di rigetto (Cass. n. 25999 del 02/09/2022). 2.3.Il ricorrente non può, pertanto, dolersi delle nuove contestazioni effettuate in sede giudiziale dall’Ufficio, dovendo fornire in questa sede la prova non solo dell’esistenza del credito IVA chiesto al rimborso (da ritenersi contestato per il semplice fatto del diniego di rimborso), ma anche di avere assolto all’impostada cui è maturata l’eccedenza, non derivando alcuna definitività da quanto indicato in dichiarazione (Cass. n. 21656 del 01/08/2024). 2.4.La CTR, dunque, ha correttamente applicato le regole di ripartizione dell’onere della prova e ha ritenuto non assolta – con legittima valutazione di merito, non suscettibile di contestazione con la proposizione di un motivo di violazione di legge –la prova gravante sul contribuente in ordine all’esistenza del credito IVA. 2.5.Infine, le ulteriori deduzioni di parte ricorrente e concernenti la violazione della normativa unionale in materia di rimborsi sono inconferenti.

In questa sede non è in discussione, infatti, il diritto al rimborso dell’eccedenza IVA, ma unicamente la prova dell’esistenza stessa del credito chiesto a rimborso , prova che non è stata fornita dal contribuente. 3.In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 78.177,00. 3.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31091/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] PALERMO -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA n. 1603/12/19 depositata il 13/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 1603/12/19 del 13/03/2019 , la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1602/02/16 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso del contribuente nei confronti di un diniego di rimborso IVA relativo all’anno d’imposta 2012. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, il diniego dell’Ufficio era fondato sulla mancata presentazione del modello VR e sulla prescrizione del credito. 1.2.La CTR respingeva l’appello del sig. [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) l’appellante non aveva prodotto «alcun elemento documentale con riguardo al diritto alla restituzione della somma versata a titolo di Iva in eccedenza», con ciò non assolvendo all’onere probatorio a suo carico; b) la richiesta di rimborso non poteva essere fondata unicamente sull’esposizione del credito; c) il diniego di rimborso, non essendo equiparabile ad un avviso di accertamento, non doveva avere «una motivazione simile a quella prevista da specifiche disposizioni di legge per gli atti costituenti esercizio della potestà impositiva». 2.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.AE resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132 cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza per motivazione apparente : la CTR si sarebbe limitat a ad aderire in maniera acritica alla prospettazione dell’Ufficio, senza tenere conto dell’attività istruttoria svolta dal contribuente, sicché non sono individuabili il percorso decisionale e le ragioni del mancato assolvimento dell’onere della prova. 1.1.Il motivo è infondato. 1.2.Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero –e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016). 1.2.1.Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014). 1.3.Nel caso di specie, la CTR: i) ha affermato che l’onere della prova del credito IVA chiesto a rimborso gravassesul contribuente; ii) ha ritenuto che il contribuente non avesse documentato la sussistenza del credito e, comunque, la sua inerenza all’attività di impresa; iii) ha concluso che la semplice esposizione del credito in dichiarazione non fossesufficiente per il suo riconoscimento. 1.4.Trattasi di motivazione coerente e logica, la cui ratio decidendi è costituita dal mancato assolvimento dell’onere della prova, gravante sul sig. [OSCURATO:PERSONA], dei fatti costitutivi del credito chiesto al rimborso. Ritiene, pertanto, il Collegio che detta motivazione rientri pienamente entro l’ambito del minimo costituzionale. 1.5.Del resto, il ricorrente assume che la CTR non abbia tenuto conto delle prove dallo stesso prodotte e, in particolare, di quelle esibite all’Amministrazione finanziaria in risposta all’invito di quest’ultima, ma non chiarisce di che documentazione si tratti, né la trascrive (anche a campione) ai fini della necessaria specificità del ricorso. 2.Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), dell’art. 183 della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 6 e 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, per avere l’Amministrazione finanziaria disconosciuto l’esistenza del credito solo in sede giudiziale, senza alcun specifico riferimento alla documentazione prodotta in sede amministrativa dal contribuente e senza avere mai chiesto alcuna integrazione, con conseguente violazione del diritto unionale, che vieta agli Stati membri di rendere oltremodo gravoso il rimborso dell’imposta. 2.1.La complessa censura va disattesa. 2.2.Va, prima di tutto evidenziato che, nel caso di impugnazione del diniego di rimborso di un tributo, l'Amministrazione finanziaria può esercitare la facoltà di controdeduzione di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 e, quindi, prospettare, senza che si determini vizio di ultrapetizione, argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa, poiché, in tal caso, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore, che deve fornire la prova della propria domanda, mentre l'Ufficio non ha esplicitato una "pretesa" (impugnata dal contribuente), quale l'avviso di accertamento o di liquidazione, o l'irrogazione di una sanzione. Ne consegue che la motivazione del provvedimento di rigetto non è esaustiva, potendo l’Amministrazione finanziaria integrarla con elementi ed argomentazione diverse ed ulteriori rispetto a quanto contenuto nel provvedimento di rigetto (Cass. n. 25999 del 02/09/2022). 2.3.Il ricorrente non può, pertanto, dolersi delle nuove contestazioni effettuate in sede giudiziale dall’Ufficio, dovendo fornire in questa sede la prova non solo dell’esistenza del credito IVA chiesto al rimborso (da ritenersi contestato per il semplice fatto del diniego di rimborso), ma anche di avere assolto all’impostada cui è maturata l’eccedenza, non derivando alcuna definitività da quanto indicato in dichiarazione (Cass. n. 21656 del 01/08/2024). 2.4.La CTR, dunque, ha correttamente applicato le regole di ripartizione dell’onere della prova e ha ritenuto non assolta – con legittima valutazione di merito, non suscettibile di contestazione con la proposizione di un motivo di violazione di legge –la prova gravante sul contribuente in ordine all’esistenza del credito IVA. 2.5.Infine, le ulteriori deduzioni di parte ricorrente e concernenti la violazione della normativa unionale in materia di rimborsi sono inconferenti. In questa sede non è in discussione, infatti, il diritto al rimborso dell’eccedenza IVA, ma unicamente la prova dell’esistenza stessa del credito chiesto a rimborso , prova che non è stata fornita dal contribuente. 3.In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 78.177,00. 3.1.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il
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