CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05424/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. f [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] con la ordinanza impugnata escludeva il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione reclamato ai sensi dell'art.314 cod.proc.pen. da [OSCURATO:PERSONA] Alessio assumendo che, in relazione alle contestazioni ascritte, il giudice di legittimità aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di detenzione in concorso di sostanze stupefacenti, in quanto la Corte Costituzionale aveva, medio tempore, riconosciuto la illegittimità costituzionale della normativa che aveva disposto un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le ipotesi di cui all'art.73 comma 4 Dpr 309/90 determinando la riviviscenza del più mite trattamento sanzionatorio originario, mentre la Corte di Appello in sede di giudizio di rinvio aveva assolto il [OSCURATO:PERSONA] dalla ipotesi associativa di cui all'art.74 DPr 309/90 per non avere commesso il fatto. 2. Il giudice distrettuale escludeva che ricorressero i presupposti di cui all'art.314 comma cod.proc.pen. in quanto il ricorrente aveva serbato una condotta che, valutata alla stregua degli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari e in particolare del contenuto di intercettazioni telefoniche, risultava del tutto compatibile con la partecipazione ai reati allo stesso contestati, tantochè in relazione all'ipotesi di detenzione dello stupefacente lo stesso era stato prosciolto per prescrizione, mentre in relazione al delitto associativo, le condotte serbate, pure riconosciute nella loro oggettiva rilevanza, erano state ritenute occasionali e non espressione di una adesione durevole al sodalizio. Inoltre nell'interrogatorio di garanzia il ricorrente aveva negato l'addebito fornendo al contenuto intercettivo un significato inverosimile e non coerente con gli elementi di indagine già acquisiti. 3. Avverso la suddetta ordinanza ricorre la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Alessio deducendo violazione di legge in relazione alla esclusione della riparazione per ingiusta detenzione. Nell'evidenziare che in relazione alla imputazione associativa la pronuncia assolutoria era intervenuta per motivi di merito, rilevava che vi era stato da parte dell'autorità giudiziaria un malgoverno dei principi che regolano la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e della prova nel corso del giudizio. Evidenziava inoltre che la condotta ostativa non avrebbe potuto fondarsi sul comportamento processuale tenuto dall'indagato improntato al silenzio o alla negazione di responsabilità, stemperandosi altrimenti la valutazione del giudice della riparazione in un giudizio morale e d'autore, in ragione dei profili di colleganza e di frequentazione con il fratello coinvolto nei fatti di droga. Quanto poi al reato di concorso nella detenzione di sostanza stupefacente, per cui era intervenuta pronuncia di prescrizione, assumeva che la corte distrettuale aveva omesso di valutare la fattispecie sotto il profilo della ingiustizia formale atteso che nella specie era risultato che la misura era stata disposta o mantenuta in assenza dei gravi indizi di colpevolezza e comunque in violazione delle condizioni di cui agli art.273 e 280 cod.proc.pen. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc.pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen., L'art. 646 c.p.p. stabilisce che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro tracciato dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, sez. 4, n. 542 del 21.4.1994, Bollato, rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si deduceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte). 2. La detenzione per essere ingiusta presuppone la adozione della custodia cautelare per titoli di reato per cui sia stata accertata la ingiustizia sostanziale tramite l'applicazione di determinate formule assolutorie. Se la custodia cautelare subita dall'indagato è stata disposta per titoli di reato solo in parte riconosciuti come infondati non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del diritto all'indennizzo nell'ipotesi di contestazione di una pluralità di reati dichiarati estinti per prescrizione in grado di appello, in relazione ai quali erano stati applicati gli arresti domiciliari e successivamente, per uno soltanto di essi, era stata disposta l'archiviazione per prescrizione del reato all'esito della trasmissione degli atti al P.M. sez.3, 9.10.2014, [OSCURATO:PERSONA].262396; sez.4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv.248976). 3. Va poi evidenziato che se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso, giacché l'interessato, pur assolto nel merito da alcune imputazioni, era stato prosciolto per prescrizione da altra imputazione, costituente, anche per se sola, titolo legittimante l'emissione o il mantenimento del provvedimento cautelare, sez.4, n.5621 del 16.10.2013, Colucci, Rv.258607; n. 29623 del 14.10.2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279713). 4. Nella specie il proscioglimento per uno dei reati contestati (art.73 comma 4 Dpr 309/90) é intervenuto con una formula (prescrizione del reato) inidonea a giustificare, ai sensi dell'art.314 comma 1 cod.proc.pen., la richiesta riparazione, in ragione del principio solidaristico sottinteso all'istituto secondo cui la riparazione presuppone la ingiustizia della detenzione e, d'altro canto non risultano ricorrere neppure i presupposti di cui all'art.314 comma 2 cod.proc.pen. laddove il titolo cautelare relativo ai fatti di droga non risulta essere stato annullato nel corso del procedimento, né è emerso, nell'ambito del giudizio, che fossero venute meno le condizioni per il mantenimento della misura, tenuto conto che i limiti di pena edittale previsti dall'art.73 comma 4 Dpr 309/90 giustificavano la cautela domiciliare (anche nella più mite cornice edittale scaturita dalla pronuncia di illegittimità costituzionale della normativa sopravvenuta), né che la durata complessiva della cautela sofferta abbia travalicato la misura della pena astrattamente irrogabile per detto titolo di reato ovvero in concreto irrogata nei precedenti gradi di giudizio, laddove il reato in questione era stato ritenuto satellite della ipotesi criminosa più grave concernente la partecipazione a reato associativo. 5. Quanto poi al delitto associativo il giudice distrettuale ha correttamente evidenziato, coerentemente con i principi formulati dal giudice di legittimità, che la condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa, e quindi il fatto preclusivo al riconoscimento dell'indennizzo, può consistere nel fatto già esaminato dal giudice penale dell'assoluzione e da questi ritenuto irrilevante sotto il profilo penale, stante il diverso accertamento demandato al giudice della riparazione. Conseguentemente anche la stessa condotta dell'imputato riconosciuta come indiziante nella prospettiva della integrazione dell'editto accusatorio, pure riconosciuta penalmente irrilevante dal giudice dell'assoluzione, può giustificare l'esclusione della riparazione in quanto connotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza (da ultimo sez.4, 2.7.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276859 [OSCURATO:DATA_NASCITA], Calzaretta, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative) soprattutto allorquando le conclusioni del giudice dell'assoluzione si fondino sull'ermeneusi dell'oltre ogni ragionevole dubbio che lascia pertanto spazio ad un diverso criterio valautativo da parte del giudice della riparazione e sempre che le circostanze utilizzate dal giudice della riparazione per negare il diritto all'indennizzo non risultino essere state escluse, nella loro oggettività, nel giudizio assolutorio. Nella fattispecie invero il patrimonio indiziario ritenuto ostativo alla riparazione (basato su intercettazioni telefoniche) ha passato il vaglio dei giudici dell'assoluzione, che hanno escluso la partecipazione all'associazione in ragione dell'occasionalità e non stabilità degli apporti conferiti dal [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, ma non ha escluso l'oggettività delle condotte contestate. 5. Ne consegue pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.1.2022