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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 31741/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 24/06/2022, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del 15/09/2020 con la quale il Tribunale di Vasto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di furto in abitazione pluriaggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e, con la recidiva a ciascuna contestata, le aveva condannate alla pena di giustizia.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, poiché, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, la persona offesa, nel corso del dibattimento, non ha rinnovato il riconoscimento fotografico, come si desume dalla trascrizione di un breve passo del verbale, risultando evidenti la incertezze della persona offesa, peraltro esposta alle pressioni e ai suggerimenti del figlio, tanto che la stessa si era detta certa dell'età delle autrici del furto (circa vent'anni), laddove la ricorrente all'epoca dei fatti aveva 36 anni, non rilevando l'età così come desumibile dalle foto, avendo avuto Ragnitelli un contatto diretto con le autrici del furto.

La circostanza che nei giorni precedenti le imputate erano state controllate dai carabinieri a bordo di un'auto dello stesso tipo di quella dalla quale furono viste scendere le autrici del furto ha valenza neutra, in quanto si tratta di un'utilitaria di amplissima diffusione, il controllo risaliva a circa un mese prima del furto, le autrici erano accompagnate da una terza persona alla guida dell'auto (mentre in occasione del controllo non risulta che a bordo dell'auto vi fossero altri soggetti) e non risulta che le imputate abbiano avuto in uso quel tipo di auto.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, risultando la sentenza impugnata carente della valutazione degli elementi a discarico emersi nel processo.

3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, che ha confermato la valenza del riconoscimento fotografico nonostante le censure proposte con i motivi di appello, collegate all'età della persona offesa (ultraottantenne), all'età (più o meno vent'anni) attribuita alle autrici del furto (laddove le imputate avevano 36 - 38 anni), al mancato aggiornamento delle foto rispetto al momento del fatto, alla circostanza che, con riguardo all'auto Matiz (controllata in data prossima al furto, ma non il giorno dello stesso), non ne è stata rilevata la targa, alla mancata nitida individuazione delle imputate nelle immagini tratte dalla videosorveglianza.

La sentenza deve essere inoltre censurata con riguardo alla pena, determinata senza una completa valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e alla recidiva, ritenuta erroneamente sussistente. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Le censure articolate da entrambi i ricorsi in ordine al riconoscimento effettuato dalla persona offesa sono inammissibili.

La Corte di appello ha rilevato che la persona offesa aveva già riconosciuto le due imputate quale autrici del furto e che il riconoscimento era stato positivamente ribadito in dibattimento.

2.1. Quelle proposte dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

Dal tenore del motivo sembrerebbe denunciato un travisamento del prova (verosimilmente, un travisamento per invenzione), ma, al di là della considerazione della aspecificità dell'articolazione del motivo, dallo stesso brano riportato dal ricorso non si evince che la persona offesa abbia escluso il (nuovo) riconoscimento, laddove le incertezze cui fa riferimento l'impugnante mettono in luce come, in realtà, la censura investa non già il "significante" del dato probatorio, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, ma il suo "significato", che resta estraneo alla cognizione del giudice di legittimità atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01).

Quanto all'età delle autrici del furto, il riferimento della sentenza impugnata alle immagini ritratte nelle foto richiama una situazione di apparenza che poteva aver orientato le indicazioni dell'anziana persona offesa, trattandosi peraltro di rilievi all'evidenza inidonei a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione) (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

2.2. Del pari inammissibili sono le doglianze proposte con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: in ordine all'indicazione dell'età vale quanto appena rilevato, mentre in relazione al dedotto mancato aggiornamento delle foto, il ricorso non si confronta con la necessaria puntualità - risultando pertanto aspecifico - con il dato offerto dalla deposizione del teste di P.G.

Mancino, lì dove ha riferito che la persona offesa aveva riconosciuto senza ombra di dubbio le due imputate.

3. Anche le doglianze in vario modo collegate all'auto Matiz sono inammissibili.

3.1. La Corte distrettuale ha messo in luce come il teste Mancino abbia riferito che qualche giorno prima del furto, una vettura Matiz di colore grigio era stata fermata dai carabinieri con a bordo le due imputate, che, però, erano riuscite a fuggire.

Inoltre, dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza posto dinanzi all'abitazione della vittima, si vedevano due donne che, uscite da detta abitazione, salivano su una Matiz grigia; elemento, questo, al quale il giudice di appello attribuisce valenza di conferma del riconoscimento dell'imputata.

3.2. I ricorsi delle imputate, su un piano generale, sono inammissibili in quanto muovono dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica e indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230).

3.3. Più in particolare, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] fa leva su generiche deduzioni (la diffusione dell'auto e la mancata prova della disponibilità della stessa) che trascurano in toto d confrontarsi con il dato rappresentato dal precedente controllo (assertivamente avvenuto circa un mese prima del furto, laddove la Corte distrettuale parla di qualche giorno prima dello stesso), mentre la presenza di una terza persona all'evidenza non inficia il ragionamento delle conformi sentenze di merito.

Rilievo, quest'ultimo, valido anche per le deduzioni - anch'esse manifestamente infondate - del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla mancata rilevazione della targa e alla qualità delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza.4.

Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto del tutto generico. 5.

Le censure del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili.

Le doglianze relative alla pena e al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti sono manifestamente infondate, avendo il giudice di appello congruamente rilevato che l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio trova giustificazione nella personalità delle imputate (entrambe gravate da precedenti contro il patrimonio) e nella oggettiva gravità del fatto (commesso ai danni di una persona anziana e introducendosi nella sua abitazione).

Quanto alla recidiva, la sentenza impugnata ha sostanzialmente argomentato, sia pure con riferimento ad altri profili del trattamento sanzionatorio, richiamando, come si è detto, la personalità negativa delle imputate e la gravità del fatto, a fronte, comunque, dell'assoluta aspecificità del motivo di appello.

6. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 24/06/2022, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del 15/09/2020 con la quale il Tribunale di Vasto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di furto in abitazione pluriaggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e, con la recidiva a ciascuna contestata, le aveva condannate alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, poiché, diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, la persona offesa, nel corso del dibattimento, non ha rinnovato il riconoscimento fotografico, come si desume dalla trascrizione di un breve passo del verbale, risultando evidenti la incertezze della persona offesa, peraltro esposta alle pressioni e ai suggerimenti del figlio, tanto che la stessa si era detta certa dell'età delle autrici del furto (circa vent'anni), laddove la ricorrente all'epoca dei fatti aveva 36 anni, non rilevando l'età così come desumibile dalle foto, avendo avuto Ragnitelli un contatto diretto con le autrici del furto. La circostanza che nei giorni precedenti le imputate erano state controllate dai carabinieri a bordo di un'auto dello stesso tipo di quella dalla quale furono viste scendere le autrici del furto ha valenza neutra, in quanto si tratta di un'utilitaria di amplissima diffusione, il controllo risaliva a circa un mese prima del furto, le autrici erano accompagnate da una terza persona alla guida dell'auto (mentre in occasione del controllo non risulta che a bordo dell'auto vi fossero altri soggetti) e non risulta che le imputate abbiano avuto in uso quel tipo di auto. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, risultando la sentenza impugnata carente della valutazione degli elementi a discarico emersi nel processo. 3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata, che ha confermato la valenza del riconoscimento fotografico nonostante le censure proposte con i motivi di appello, collegate all'età della persona offesa (ultraottantenne), all'età (più o meno vent'anni) attribuita alle autrici del furto (laddove le imputate avevano 36 - 38 anni), al mancato aggiornamento delle foto rispetto al momento del fatto, alla circostanza che, con riguardo all'auto Matiz (controllata in data prossima al furto, ma non il giorno dello stesso), non ne è stata rilevata la targa, alla mancata nitida individuazione delle imputate nelle immagini tratte dalla videosorveglianza. La sentenza deve essere inoltre censurata con riguardo alla pena, determinata senza una completa valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e alla recidiva, ritenuta erroneamente sussistente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Le censure articolate da entrambi i ricorsi in ordine al riconoscimento effettuato dalla persona offesa sono inammissibili. La Corte di appello ha rilevato che la persona offesa aveva già riconosciuto le due imputate quale autrici del furto e che il riconoscimento era stato positivamente ribadito in dibattimento. 2.1. Quelle proposte dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Dal tenore del motivo sembrerebbe denunciato un travisamento del prova (verosimilmente, un travisamento per invenzione), ma, al di là della considerazione della aspecificità dell'articolazione del motivo, dallo stesso brano riportato dal ricorso non si evince che la persona offesa abbia escluso il (nuovo) riconoscimento, laddove le incertezze cui fa riferimento l'impugnante mettono in luce come, in realtà, la censura investa non già il "significante" del dato probatorio, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, ma il suo "significato", che resta estraneo alla cognizione del giudice di legittimità atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01). Quanto all'età delle autrici del furto, il riferimento della sentenza impugnata alle immagini ritratte nelle foto richiama una situazione di apparenza che poteva aver orientato le indicazioni dell'anziana persona offesa, trattandosi peraltro di rilievi all'evidenza inidonei a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione) (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 2.2. Del pari inammissibili sono le doglianze proposte con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: in ordine all'indicazione dell'età vale quanto appena rilevato, mentre in relazione al dedotto mancato aggiornamento delle foto, il ricorso non si confronta con la necessaria puntualità - risultando pertanto aspecifico - con il dato offerto dalla deposizione del teste di P.G. Mancino, lì dove ha riferito che la persona offesa aveva riconosciuto senza ombra di dubbio le due imputate. 3. Anche le doglianze in vario modo collegate all'auto Matiz sono inammissibili. 3.1. La Corte distrettuale ha messo in luce come il teste Mancino abbia riferito che qualche giorno prima del furto, una vettura Matiz di colore grigio era stata fermata dai carabinieri con a bordo le due imputate, che, però, erano riuscite a fuggire. Inoltre, dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza posto dinanzi all'abitazione della vittima, si vedevano due donne che, uscite da detta abitazione, salivano su una Matiz grigia; elemento, questo, al quale il giudice di appello attribuisce valenza di conferma del riconoscimento dell'imputata. 3.2. I ricorsi delle imputate, su un piano generale, sono inammissibili in quanto muovono dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica e indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230). 3.3. Più in particolare, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] fa leva su generiche deduzioni (la diffusione dell'auto e la mancata prova della disponibilità della stessa) che trascurano in toto d confrontarsi con il dato rappresentato dal precedente controllo (assertivamente avvenuto circa un mese prima del furto, laddove la Corte distrettuale parla di qualche giorno prima dello stesso), mentre la presenza di una terza persona all'evidenza non inficia il ragionamento delle conformi sentenze di merito. Rilievo, quest'ultimo, valido anche per le deduzioni - anch'esse manifestamente infondate - del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla mancata rilevazione della targa e alla qualità delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza.4. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, in quanto del tutto generico. 5. Le censure del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili. Le doglianze relative alla pena e al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti sono manifestamente infondate, avendo il giudice di appello congruamente rilevato che l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio trova giustificazione nella personalità delle imputate (entrambe gravate da precedenti contro il patrimonio) e nella oggettiva gravità del fatto (commesso ai danni di una persona anziana e introducendosi nella sua abitazione). Quanto alla recidiva, la sentenza impugnata ha sostanzialmente argomentato, sia pure con riferimento ad altri profili del trattamento sanzionatorio, richiamando, come si è detto, la personalità negativa delle imputate e la gravità del fatto, a fronte, comunque, dell'assoluta aspecificità del motivo di appello. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al paga
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