CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11234/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]:o, nate avverso ,:,entenza delia Corte di appello di Milano dei 7 maggio 2021 vti g;i atti, provvedimento impudnato e il ricorso; udita la reiazione svolta dal consigIle .e [OSCURATO:PERSONA]) Paddusa; recioistoria [OSCURATO:PERSONA] 1inisteru. n ersona del P -ocuratore (3 :In E Lettieri, che ha COridUS3 oc - la ,narnrnissibilità del ricorso RITENUTt.) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]!c.)il, trarno .1i --•;sore. di f..:(2,Lu- a, lrnpucwa sentenza o 2ppeik-;1,1:3no, descrit:;:é epigrafe, c.on a qua!e è stata data coni-errn.:J coricidn(la 'resa 'dei predetto dai Tbnaie ocaie raena della ritenuta responsabità (..;e 1 [OSCURATO:PERSONA] reato di cui aiVart 348 cod. per_ In particolare, secondo l'imputazione, vali ata dai giudici del merito, ricorrente avrebbe esercitato abusivamente ia professione di avvocato, ,. risultando sospeso dal competente ordine forense, assumendo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei procedimento penale promosso nel confronti dei suddetti. Condotte commesse tra il mese di giugno e il 3 dicembi-fr, citiH:: 2C13. 2.Con il ricorso, la difesa, dopo aver precisato che con l'appello era stato contestata la sussistenza del dolo perché l'imputato aveva avuto consapevo5ez7? dei provvedimento disciplinare, notificatogli per posta con giacenza ma. nurva 3.713 7.‘,•-irna dell'udie.nza del 3 dicembre, in occasione della quale aveva vei -naizia' - i'i tal senso, rimarcando che la ricorrenza deilremento soggettivo era stata .natta dai giudici dei merito proprio dal tenore di siffatta vernaizzazione ; ha addotto - violazione degli artt. 177, 134, 137, 142 e 483 cod. proc. eu evidenziando !a nullità del verbale contenente l'asserita dichiarazie confessoria perché reso in aperta violazione delle disposizioni evocate; - violazione dell'art. 63 ; comma 2, cod... proc pen. berchè dichiarazioni auto-indizianti ivi contenute, rese all'autorità giudiziar.a. erano inutilizzabili; vizio di mot vazione per la travisata le.ttura del dato letterale dichiarazione resa a verbale dall'imputato alla udienza del 3 diceiTih,n:,i 2013, ia Quale non legittimava l'intervetazione privilegiata dai giudice orini° grado, avallata dalla Corte territoriale senza confrontarsi con motivo di appello che ne rivendicava una del tutto alternativa [OSCURATO:PERSONA] 1. La non manifesta infondatezza della dogl:anza spesa nel ricorso volta :i3 contrastare la puntualità e la linearità logica della motivazione relativa alla ritenuta :,i...u3sisteri i d& dolo porta all'annullamento senza rinvio riera sentenza impue, ,at. per l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato, maturata successivamente alla sentenza impugnata: compresi ; periodi di sospensione vercati d'ufficio ( nel caso unicamente quello sancito ai sensi deg`art 83, comma , ,.•.el .--i.i. 11;' mano2020 o. 18, convertito con ..-noci.iricaziorii dal.z.ieoe2,1 .•:,:7). 2020, n. 27) e facendo ;eva sulla data di consumazione de: reato indicata ne; capo ci imputazione (3 dicembre 2013 o ,".3 PreSeilZiOne €'?, 17-,-3Ltj maturata i1 7 agc, 20-21 dor.;e i3 deci.:;ione impugnai?(r--s,,--:.nn 7.1 7 i--i-u-:i2,-; 2C21). .1_ ri::;gione di quai---ite sopra, De 003r iievc) i oi-úrii due rnetivi T ricori.:). A tacere della loro evidente inconferenza, ia non manifesta infondatezza de.i _.-Etr-.2.0 motivo di rb:irso ne rende ndiffereinte o (c.i .uiii-i.: i 2rOfTh i:1 rito contesi,:i ; infatti, anche se riscont-ati, cedono il passo alla intervenuta prescrizione perché n! Li flnocr.-.e.bbero un annullamento con r. rivio nuovamente volto ad accertare L. responsabilità non più verificabile da parte del giudice dei merito (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810)„ 3.Quanto al terzo motivo di ricorso, va in primo luogo messo in evidenza che ad avviso dei giudici dei merito gli elementi diretti a riscontrare l'elemento soggettivo risultano unicamente ancorati al portato della dichiarazione resa a verbale dal Bertoiotti in occasione dell'udienza dei 3 dicembre 2013 nel corso dei giudizio in seno ai quale Si è sostanziata la condotta materiale contestata ( a'vende l'imputato patrocinato in quel processo pur se sospeso dall'ordine competente): tianto per aver ritenuto pacifica la circostanza fattuale in forza della quale ia detta sospensione, pur risalente ai 2010, sarebbe stata comunicata al ricorrente pei. posta con conseguente giacenza mai ritirata. In assenza di altri elementi utiii a supportare il giudizio sul punto, la relati./c3 motivazione, conforme nelle due- sentenze di merito, risulta ancorata esclusivamente ai tenore della citata dichiarazione, interpretata in termini tali da ritenere che con la stessa Sei-tolotti avrebbe confermato di avere avutc. co;.-ix->cenza dei provvedimento di sospensione che lo riguardava sin dalla rcLìca dei Oe,..-:retc.) di cita2ione a giudizio resa in elei processo. 4. In questa cornice di riferimento, diviene dirimente il tenore della detta dichiarazione, resa nei seguenti termini: "l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fa presente a: essiarE sospeso a tempo inrlieterminato da parte dei C. delMniinE, degii di Milano e di aver ricevuto tardivamente comunicazione di tale sospensionf: ancorchè successivamente antecedente all'avviso ex art, 415 bis che dagli atti risulta emesso il 26/3/11, notificato il 29/12/12 alio stesso difensore come da copia che viene prodotta". 4 .4 fronte di un tale dato letterale, all'evidenza non immediatamente intellegibile, la difesa, con i motivi di appello, di fatto replicati in questa sede, ebbe a sostenere che la relativa lettura non ne disvelava alcun profilo confessorio. In particolare, il testo ne legittimava una interpretazione alternativa: 'antecedentemente ivi riportato dal verbalizzante andava rife.rito non aia consapevolezza dei provvedimento di sospensione ma alla data dei provvedimento in questione, pacificamente precedente !a notifica del decreto di citazione a ii di zio 4.2. Condivis;iniie o meno, una siffatta lettura era quantomeno prospettabilei Meritava dunque una verifica critica che la Corte del merito ha integralmente omesso valid-indo pedissequamente Sii; punto de diuGice, questo privo di qualsivogia argomentazione sulla semantica privileqiat;a al relativo dato. E ciò rnaigrado l'intero giudizio di responsabWtà, ecì case, avuto riguardo l'elemento soggettivo, risultasse unicamente incentrato Si.:; portato di tale dichiarazione. Da qui la conclusione di cu ai dispositivo che segue. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impuonata perché il reaco è es.t no r -- prescrizione.