CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2025
Cassazione n. 33363/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catania ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova, già concessa a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che «nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto» (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De, Rv. 276498 - 01; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695 - 01); che pertanto legittimamente il Tribunale di sorveglianza ha valutato le risultanze relativi alle plurime contestazioni di illeciti di ricettazione, uno dei quali commesso il 18/03/2025, quindi in epoca recente durante l'applicazione della misura alternativa; [OSCURATO:PERSONA] che si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, ma in realtà si richiede un'alternativa lettura degli elementi che già compiutamente il giudice di merito ha esaminato e che lo hanno condotto ad assumere, con percorso logico immune da fratture, la decisione impugnata; che il ricorrente si limita a sollevare questione su profili meramente valutativi e di merito del comportamento oggettivamente incompatibile con le prescrizioni imposte dalla misura alternativa; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA])iere estensore Il P