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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 1953

Cassazione n. 48663/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/04/1953 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 3/2/2022, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia.

Rilevato che l'unico motivo con cui il difensore lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al quarto comma è affetto da genericità ed aspecificità, non rapportandosi criticamente all'ampia motivazione della sentenza impugnata che, in aderenza ai principi costantemente affermati da questa Corte, ha evocato in senso ostativo non solo l'importo del titolo di provenienza furtiva oggetto di spendita fraudolenta ma anche i precedenti dell'imputato, di cui uno a carattere specifico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/04/1953 avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 3/2/2022, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che l'unico motivo con cui il difensore lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al quarto comma è affetto da genericità ed aspecificità, non rapportandosi criticamente all'ampia motivazione della sentenza impugnata che, in aderenza ai principi costantemente affermati da questa Corte, ha evocato in senso ostativo non solo l'importo del titolo di provenienza furtiva oggetto di spendita fraudolenta ma anche i precedenti dell'imputato, di cui uno a carattere specifico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 48663/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris