CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 36003/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
• `T--•17,r1 SENTENZA 29 AGO 2023 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - • avverso la sentenza in data 1.7.2022 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di nove mesi di arresto ed € 3.600,00 di ammenda ritenendolo responsabile dei reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di deposito incontrollato di rifiuti eterogenei sia non pericolosi che pericolosi ex art. 256 secondo comma d. Igs. 152/2006 e di esercizio, in assenza della prescritta autorizzazione, dell'attività in forma imprenditoriale di produzione e lavorazione di prodotti realizzati con l'impiego di agenti chimici di varia natura ingeneranti emissioni tossiche nell'atmosfera ex art. 279 del medesimo decreto legislativo, entrambi accertati in data 27.3.2017 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali lamenta: 2.1. l'intervenuta prescrizione di entrambi i reati in data antecedente alla sentenza impugnata stante il decorso del termine di cinque anni ex artt. 157 e 161 cod. pen. decorrenti dal 27.3.20217, pur considerando i periodi di sospensione derivanti dal rinvio dal 17.6. al'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dal 19.5. al 24.11.2020 entrambi per differimento chiesto dalla difesa; 2.2. la mancata considerazione del ruolo di responsabile dell'impianto rivestita all'interno della compagine aziendale da altro soggetto, con conseguente esonero da ogni responsabilità sulle attività esecutive afferenti la gestione dell'impianto in capo alla sua persona, avente la veste di amministratore unico della società. 3. Con memoria del 27.6.2023 in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha aderito ai giorni di sospensione indicati dal PG da conteggiarsi ai fini della prescrizione, concludendo che la stessa doveva ritenersi maturata alla data del 9.6.2022, antecedente alla pronuncia impugnata ed insistendo pertanto nelle conclusioni rassegnate in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deve ritenersi fondato e per l'effetto l'ulteriore motivo di doglianza assorbito. Occorre premettere che il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, può avere natura permanente, nel caso in cui l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, caratterizzandosi invece come reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l'anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, che esaurisce l'intero disvalore della condotta (Sez. 3, Sentenza n. 8088 del 13/01/2022, Franceschetti, Rv. 282916). Dovendosi ai fini della suddetta distinzione tener conto delle circostanze del caso concreto, costituendo significativi indici rivelatori della permanenza la sistematica pluralità di azioni di identico o analogo contenuto ovvero la pertinenza del rifiuto al circuito produttivo dell'agente o ancora la reiterata utilizzazione di un unico luogo nel quale vengano accumulati, è stato accertato dai giudici di merito che nella specie all'attività di stoccaggio dei rifiuti, provenienti tutti dal ciclo produttivo dell'azienda avente ad oggetto la realizzazione e la lavorazione di materiali termoindurenti, e riversati alla rinfusa nel piazzale antistante i capannoni, faceva seguito, sia pure con cadenza variabile, il loro smaltimento, l'ultimo dei quali, rispetto al sopralluogo degli agenti del NOE, eseguito in data 27.3.2017, risaliva al gennaio 2016. Tuttavia, anche ritenendo che la condotta abbia rivestito, in quanto integrante una fattispecie penale di durata, natura permanente destinata a cessare soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio dei rifiuti, deve ciò nondimeno considerarsi ai fini della prescrizione il sequestro dell'area effettuato dalla PG contestualmente al sopralluogo, per effetto del quale l'attività delittuosa è comunque cessata alla data del 27.3.2017. Dovendo conseguentemente computarsi tale data, così come per il reato ex art. 279 d. Igs. 152/2006, pacificamente di natura istantanea, quale dies a quo per il computo della prescrizione, entrambi gli illeciti risultano essersi prescritti in data antecedente alla sentenza impugnata. Ed invero i periodi di sospensione della prescrizione, che si aggiungono al termine di cinque anni fissato dagli artt. 157 e 161 cod. pen. (cadente il 27.3.2022), non superano i 74 giorni avuto riguardo al rinvio dal 17.6.2022 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] disposto su richiesta della difesa e al rinvio dal 19.5.2020 al 24.11.2020 per impedimento legittimo del difensore per contemporaneo impegno professionale, in relazione al quale può essere calcolato solo il termine massimo di 60 giorni, dovendosi applicare in tal caso la disposizione di cui all'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 ( S.U., sentenza n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262913). Tenuto conto che, secondo quanto chiarito da questa Corte nel suo supremo consesso, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essersi entrambi i reati in contestazione estinti per intervenuta prescrizione, restando l'ulteriore motivo di doglianza assorbito Annulla senza rinvio la sentenza impugna