CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02497/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricors proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](ESE il 08;i0/1985 [OSCURATO:PERSONA] nate 9 PONTECORVO il n19/07/198S N'AilDONE ALESSANDRO rito a ,::ASS'i\10 G :102/1993 avverso !;-., sentenza dei 14/1. /20,1 della CORTE APPELLO di FOMA - dato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Coiliigliere DAN1ULE CENCI; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione 'a cura dei rispettivi Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui ia Corte di appeilo .di Roma i; 4 novembre 2021 ha integralmente confermato !a .decisione„ appellate dagli imputati, con la quale il Tribunale di Cassino il 7 dicembre 2011, all'esito del dibattimento, li ha riconosciuti responsabili del reato di cui agli artt. 110, 61, n. 5, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen., condannandoli alla pena di giustizia. I ricorr enti si affidano a due motivi con i quali deducono violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità degli imputati nonché in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo ai mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti. I ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto geneilci e costruiti in fatto, poichè, al di là dell'apparente richiamo ai vizi di violazione di legge e illogicità della motivazione, in realtà i ricorrenti contrappongono alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Essi, inoltre, si articolano su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già . dedotti in appello e puntualmente disattesi dafla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma salo apparenti, in quanto omettono W assolvere la tiuica funzione di una critica argomentate avverso la sentenza oggetto di ricorso _ (ex plurirnis, Sez. 6, n. 20377 del 11/0172009, Amane e altri, R. 243838). Al riguardo,, la Corte di appello ha già spiegato gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata, con motivazione suificiente, non illogica e non incongrua, incentrata sulle specifiche e inequivocabli circostanze in gli imputati sono stati rinvenuti nonché sul quanturn di pena appiicz.ta (pag. 2). Essendo, dunque, i ricorsi inammksibili e non ravv'sandos,i, ex art. 516 cod. proc. pen., assenza di colpa nella dete'minaziong della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000.) alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento delia sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P,Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascune , in favore della Cassa delle ammende. _ Così de