CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2026
Cassazione n. 07437/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso 28424-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 48, nello studio dell’avv.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026VACCARO ROSINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DEdifende– controricorrenti e ricorrenti incidentali –avverso la sentenza n. 1821/2019 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata in data 26/09/2019;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva;udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.Con atto di citazione notificato il 6.7.2000 [OSCURATO:PERSONA] (aliasRosina) e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eCaterina [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],esponendo di aver acquistato, per atto del notar Anania del 7.10.1981,un appezzamento di terreno confinante con quello dei convenuti, e chesui due terreni ciascuna delle parti aveva poi edificato un immobile. Gliavevano rispettato le distanze previste dal regolamento locale echiedevano quindi disporsi l’arretramento del detto edificio fino alladistanza delle stesse e condannarsi i convenuti al risarcimento deldanno, nonché ad eseguire gli interventi necessari ad evitare ilconvogliamento delle acque piovane sul fondo di parte attrice.Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo,in via riconvenzionale, l’eliminazione di una canna fumaria realizzatadagli attori in violazione delle norme locali applicabili, la cessazionedelle immissioni di fumo dalla stessa provenienti, la condanna degliNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026manufatto, adibito a cucina e deposito, da essi eretto in assenza diconcessione edilizia.Con sentenza n. 1646/2011 il Tribunale accoglieva parzialmente ladomanda di parte attrice, condannando i convenuti ad arretrare di 20cm. la sporgenza dei balconi chiusi (bow-windows) da essi realizzati;dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domandariconvenzionale concernente la canna fumaria, medio temporespostata; rigettava le restanti domande, principali e riconvenzionali.Avverso detta decisione interponevano appello principale iconvenuti in prime cure, ed appello incidentale gli originari attori.Con la sentenza impugnata, n. 1821/2019, la Corte di Appello diCatanzaro rigettava ambedue i gravami, confermando la decisione diprime cure e compensando le spese del grado.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione GaetanoAiello e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la prima in proprio, e tutti qualieredi di [OSCURATO:PERSONA], spiegando a loro volta ricorso incidentalearticolato in tre motivi.In prossimità della pubblica udienza il P.G. ha depositatoconclusioni scritte, invocando il rigetto del ricorso principale,l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale e ladichiarazione di inammissibilità degli altri motivi del ricorso incidentale.Alla pubblica udienza è comparso il P.G., nella persona del sostitutodott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha confermato le richieste contenutenelle sue conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026primo comma, n. 4, c.p.c.; la violazione o falsa applicazione degli artt.873 e ss. e 950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.;e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.Con questo articolato motivo, i ricorrenti contestano la statuizionecon la quale la Corte di Appello ha confermato la statuizione diarretramento di 20cm. delle bow-windows esistenti sul loro fabbricatosenza procedere alla preventiva identificazione dell’esatto confine trale due proprietà. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, il C.T.U. avrebbeaffermato che le strutture anzidette si trovano a 3,80 metri dal confine,in luogo dei 4 previsti dal regolamento locale, ma non avrebbe svoltoalcuna indagine sull’esatta collocazione del confine, a partire dal qualeeseguire la misurazione della distanza. In concreto, tra i due fondiesiste un muretto, sulla linea mediana del quale insiste una retemetallica: secondo i ricorrenti, il C.T.U. avrebbe eseguito la misurazionea partire dalla faccia esterna del muro, e non dalla rete metallica,corrispondente alla sua mediana, onde la distanza delle strutturerealizzate dagli originari convenuti si troverebbe non a 3,80 ma a 3,90metri dal confine, e di conseguenza l’arretramento avrebbe dovutoessere contenuto nei limiti di 10 cm, e non di 20 cm.La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.E’ in particolare inammissibile la deduzione del vizio di omessoesame, non consentita in presenza di una ipotesi di cd. doppiaconforme.Sono invece infondate le doglianze concernenti il vizio dellamotivazione e la violazione di legge, dovendosi ribadire il principiosecondo cui “Nel caso di proprietà delimitate da un muro comune, lalinea di confine non si identifica con la linea medianadel muro medesimo, poiché su di esso, nonché sull’area di relativaNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità delrispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza, sicchéle distanze si misurano rispetto alla facciata del muro prospiciente lacosa da tenere a distanza” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26941 del23/12/2016, Rv. 642878; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10041 del27/04/2010, Rv. 612579; nonché, in relazione alla veduta, Cass.Sez. 2, Sentenza n. 7146 del 06/07/1990, Rv. 468168; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 2499 del 10/04/1986, Rv. 445595; Cass. Sez. 2, Sentenzan. 7146 del 06/07/1990, Rv. 468168). La tesi di parte ricorrente,secondo cui la distanza avrebbe dovuto essere misurata non già –comeha fatto il C.T.U.– dalla faccia esterna del muro di confine, bensì dallasua linea mediana, si pone quindi in aperto e insanabile contrasto conla più che consolidata giurisprudenza di questa Corte. La statuizionedella Corte di Appello, contestata con il motivo in esame, è invececorretta e coerente con il predetto insegnamento; va quindi esclusa lasussistenza, in concreto, della violazione di legge denunciata dairicorrenti.Non sussiste neppure il vizio della motivazione della sentenzaimpugnata, poiché questa, facendo riferimento alla C.T.U. econfermando la decisione di prime cure, ha confermato la correttezzadelle misurazioni eseguite dall’ausiliario, onde non risulta viziata daapparenza, né affetta da irriducibile contrasto logico, ed è idonea adintegrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla suadecisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del30/01/2023, Rv. 666639).2. Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione ofalsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primoNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026comma, n. 3, c.p.c., e della nullità della sentenza per violazione dell’art.132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perchéla Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare la normativasopravvenuta, rappresentata dal D. Lgs. n. 115 del 2008 e dalla leggen. 106 del 2011, che conterrebbero disposizioni di maggior favore pergli odierni ricorrenti. In particolare, la legge n. 106 del 2011 avrebbeprevisto una tolleranza del 2% nel calcolo dei distacchi. Applicando talenorma alla fattispecie, a fronte di una distanza di 4 metri, i giudici dimerito avrebbero dovuto riconoscere una tolleranza di 8 cm., il cheridurrebbe –secondo la ricostruzione operata dai ricorrenti– laviolazione della distanza regolamentare a soli 2 cm. (mt. 3,90 calcolatidalla linea mediana del muro di confine + 8 cm. di tolleranza previstidalla legge n. 106 del 2011, per un totale di mt. 3,98 a fronte dei mt.4 prescritti). Si potrebbe quindi invocare la disposizione di cui all’art.11 del D. Lgs. n. 115 del 2008, secondo la quale è consentito derogareal regime delle distanze in presenza di interventi di riqualificazioneenergetica degli edifici che ne abbiano aumentato lo spessore dei muriesterni.La censura è infondata.Va evidenziato che la disposizione di cui alla legge n. 106 del 2011,secondo cui è ammessa la tolleranza del 2%, non si applica alle distanzedal confine, ma agli scostamenti tra quanto realizzato e quanto progettato(cd. tolleranze di cantiere). La norma del 2011 ha in particolare introdottoun nuovo comma 2-ter dell’art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001, il cui testo–che peraltro la parte ricorrente riporta a pag. 9 del ricorso– recitatestualmente: “2-ter – Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonsi ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni dialtezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano persingola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”. IlNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026riferimento di partenza, dunque, non sono le distanze legali, siano essereprescritte dal codice civile o dai regolamenti locali, bensì le misure delprogetto approvato: la ratio della norma, del resto, non è quello diconsentire l’esecuzione di interventi in deroga alla normativa sulledistanze, bensì quello –del tutto diverso– di individuare in quali casi siconfigura un intervento edilizio non preventivamente autorizzato; cosa,questa, che è confermata dallo stesso titolo della norma in esame“Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”.La norma suindicata, peraltro, non è più in vigore, poiché il comma2-ter dell’art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001 è stato abrogato dall’art. 10,comma ottavo, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, conmodificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale ha introdottonel richiamato D.P.R. n. 380 del 2001 un nuovo art. 34 bis, che recitatestualmente: “Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispettodell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ognialtro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazioneedilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previstenel titolo abilitativo. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamenteagli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive leirregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minimaentità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguitedurante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione chenon comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e nonpregiudichino l'agibilità dell'immobile. 3. Le tolleranze esecutive di cui aicommi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, noncostituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai finidell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulisticarelativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero conNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggettotrasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, didiritti reali". Anche quest’ultima disposizione, quindi, non prende ariferimento, per il computo dello scostamento del 2% ritenuto accettabiledal legislatore, le distanze legali, bensì le “misure previste nel titoloabilitativo”. Essa dunque, così come il previgente comma 2-ter dell’art.34, non consente alcuna deroga alle disposizioni, previste dal codice o dairegolamenti locali, in tema di distanze, trattandosi di disposizione che, inbase al suo tenore letterale ed alla sua collocazione sistematica, attieneal profilo della conformità dell’opera alla normativa edilizia vigente, ai finidell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ed èpertanto destinata a trovare applicazione esclusivamente nei rapporti frail privato costruttore e la pubblica amministrazione, non anche in quellifra soggetti privati (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30216 del31/10/2023, non massimata, pag. 6; nonché Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 24469 del 10/08/2023, non massimata, pag. 7).Da quanto precede discende che non si configura la denunziataviolazione di legge, non essendo la norma invocata dai ricorrentipertinente al caso di specie. Neppure sussiste alcun vizio dellamotivazione, posto che il giudice di merito non era tenuto a motivare inrelazione ad una disposizione normativa non applicabile al caso concretosottoposto alla sua valutazione.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunziano la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c.; la violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; e la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2 e 111 Cost., 6 della Convenzione E.D.U. e 1175c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026Con questa articolata censura, la parte ricorrente contesta ilmancato rilievo, da parte del giudice di merito, del difetto di interesse adagire in capo agli originari attori, avendo questi ultimi denunziato unaviolazione della normativa sulle distanze di pochi centimetri; la loropretesa, dunque, avrebbe dovuto essere configurata sub specie di attoemulativo e la coltivazione della lite integrerebbe un abuso dellostrumento processuale. Gli odierni ricorrenti si dolgono anche che questacensura, che essi avevano proposto anche in secondo grado, non stata inalcun modo affrontata dal giudice del gravame, che quindi sarebbeincorso in violazione dell’art. 112 c.p.c.La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.In particolare, per quel che concerne la denunciata violazionedell’art. 112 c.p.c., deve osservarsi che dalla sentenza impugnata nonrisulta esser stato proposto, in seconde cure, uno specifico motivo digravame in relazione ad essa. Nel ricorso non viene indicato, d’altra parte,lo strumento processuale con il quale essa sarebbe stata introdotta, néviene trascritta la doglianza della quale si contesta l’omesso esame daparte della Corte di Appello.In ogni caso, nel caso di specie non si configura alcun profilo diomessa pronuncia, poiché la Corte di Appello, nel rigettare l’appelloprincipale e quello incidentale, ha confermato la decisione di prime cure,che aveva accolto solo in parte la domanda principale di arretramentodegli originari attori, dichiarato il difetto di interesse su quellariconvenzionale concernente la canna fumaria e rigettato tutte ledomande restanti, principali ed incidentali.Per quanto invece riguarda la parte del motivo con il quale si deduceil difetto di interesse all’azione e la violazione degli artt. 2 e 111 Cost., 6della Convenzione E.D.U. e 1175 c.c., occorre partire dalla considerazioneche, in presenza di norme ispirate da finalità pubblicistiche, quali quelleNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026in materia di distanze, non si configura alcun margine di tolleranza.Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte, “… le disposizioni inmateria di distacco delle costruzioni dal confine non lasciano al giudicealcun margine di valutazione in ordine ai pregiudizi prodotti dalla loroinosservanza, avuto riguardo alle finalità di natura pubblicistica cui dettedisposizioni si ispirano” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2294 del 27/02/1995,Rv. 490779; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12459 del 02/12/1995, Rv.494914; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15381 del 01/12/2000, Rv. 542364;Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15367 del 05/12/2001, Rv. 550866; Cass.Sez. 2, Sentenza n. 213 del 11/01/2006, Rv. 585821; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 8691 del 04/04/2017, Rv. 643541). Non essendo possibileconfigurare alcun margine di tolleranza nell’applicazione delle norme intema di distanze, non è neppure possibile ipotizzare una carenza diinteresse ad agire nel caso in cui la violazione abbia carattereparticolarmente contenuto.Né vi è spazio per ipotizzare un abuso del diritto, o un attoemulativo, nella pretesa di un soggetto che invochi la tutela del suo dirittodominicale, dovendosi dare continuità, sul punto, al principio secondo cui“La pretesa del proprietario di un terreno di difendere il proprio dirittoreale esclude la configurabilità del presupposto, necessario ex art. 833c.c. per aversi atto emulativo, dell'assenza di qualsiasi utilità in capo alproprietario” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 27916 del 31/10/2018, Rv.651036; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9001 del 11/09/1998, Rv.518803). Il principio si applica anche alla domanda finalizzata ad ottenereil rispetto delle distanze convenzionalmente stabilite, essendo a tal fineindifferente che il loro mancato rispetto si sia tradotto in un dannoconcreto per l’attore (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 3359 del16/05/1983, Rv. 428253 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1267 del19/02/1996, Rv. 495903). Del resto, va anche ribadito che “Un atto siNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026considera emulativo ove sia volto al precipuo fine di ledere un dirittoaltrui, il che implica, necessariamente, che quest'ultima posizionesoggettiva debba essere preventivamente accertata e riconosciuta dalgiudice di merito” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3764 del 08/02/2023, Rv.666850). Nella specie, da un lato i ricorrenti non avevano alcun diritto diderogare, in loro favore, alla distanza prevista dal regolamento locale, edall’altro lato gli odierni controricorrenti avevano agito per la tutela delloro diritto dominicale: non si configura dunque alcuna posizionesoggettiva tutelabile in capo ai ricorrenti, né alcun atto a contenutoemulativo nella legittima richiesta di tutela degli originari attori.Da quanto precede deriva che il ricorso principale va, nel suocomplesso, rigettato.4. Passando all’esame dei motivi del ricorso incidentale, con il primodi essi i ricorrenti incidentali lamentano la nullità della sentenza perviolazione o falsa applicazione delle norme in tema di distanze legali, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe dovuto ritenere che, secondo la norma regolamentareapplicabile, le bow windows realizzate dai ricorrenti principali avrebberodovuto essere considerate come superfici coperte, e di conseguenzaritenute, per loro totale estensione, contrastanti con il regolamentolocale. L’arretramento, di conseguenza, non avrebbe dovuto esserecontenuto in 20 cm. ma avrebbe dovuto riguardare lo sporto nella suainterezza.La censura è fondata nei termini di seguito specificati.Va premesso che in tema di distanze vige il principio generale percui iura novit curia: il giudice di merito, dunque, deve innanzituttoverificare quale sia la normativa applicabile e, in presenza di unregolamento locale (come nella fattispecie), indicarne gli estremi ed ilcontenuto. Nella decisione impugnata, viceversa, la Corte di Appello dàNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026per assodato che nel caso specifico si applicherebbero le distanze previstedal regolamento locale, ma non specifica né quali siano dette distanze,né quale regolamento sia stato in concreto preso a riferimento.Inoltre, in materia di distanze, quando uno degli edifici presentibalconi o aggetti va fatta applicazione del principio secondo cui “In temadi distanze legali fra edifici, non sono computabili le sporgenze esternedel fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale,mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventiparticolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti,anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza,giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nelconcetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere edampliare la consistenza dei fabbricati” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25191del 17/09/2021, Rv. 662253; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18282 del19/09/2016, Rv. 641075; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17242 del22/07/2010, Rv. 614192; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12964 del31/05/2006, Rv. 593831). L’eventuale norma del regolamento locale cheescludesse dal computo delle distanze, in tutto o in parte, gli sportidell’edificio che non presentano caratteristiche meramente ornamentali oartistiche, dunque, dovrebbe essere disapplicata, con conseguentecomputo della distanza dalla sporgenza massima degli edifici, posto cheil concetto di costruzione è unitario, regolato dalla norma codicistica enon è suscettibile di essere derogato da disposizioni locali. Sul punto, vainfatti ribadito che “La nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c.,è unica e non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, siapure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvioivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilireuna distanza maggiore" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 144 del 08/01/2016,Rv. 638534; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19530 del 07/10/2005, Rv.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026584152; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23843 del 02/10/2018, Rv. 650629;Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23845 del 02/10/2018, Rv. 650630).5. Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali lamentano laviolazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché l’omessa motivazione, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbetrascurato di esaminare la domanda con la quale essi avevano chiesto, inprime cure, la condanna degli originari attori ad eseguire le operenecessarie ad eliminare il deflusso delle acque a carico del loro fondo.La censura è fondata nei termini di seguito specificati.La Corte di Appello, nell’esaminare i motivi di appello incidentale,ha affermato –con riferimento al secondo di essi– che il muro di confinecostituisce per definizione una fabbrica isolata, in relazione alla quale nonsi configurano esigenze di regolamentazione del deflusso delle acque. Inparticolare, secondo il giudice del gravame, “Non risulta, peraltro, che nelmuro di recinzione debbano essere praticati dei buchi per l’acqua … siritiene di dover concordare con quanto affermato dal CTU (cfr. pag. 6 delII elaborato, nei chiarimenti al quesito n. 7), ove ha precisato in mododettagliato, specificandone anche la funzione, che i buchi per il deflussodell’acqua non vanno praticati nei muri di recinzione bensì nei soli muridi sostegno” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).Il motivo di appello concernente la regolamentazione del regimedelle acque, dunque, è stato esaminato solo in apparenza dal giudice dimerito, poiché la motivazione del rigetto della seconda censura che erastata proposta in seconde cure dagli odierni ricorrenti incidentali non haalcuna attinenza con l’oggetto della stessa. Gli appellanti incidentali,odierni ricorrenti incidentali, infatti, non avevano contestato la necessitàche nel muro di recinzione dovessero essere praticati dei fori per lo scolodelle acque, ma avevano denunziato la presenza di una situazione diNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026asservimento del loro fondo, a causa del deflusso delle acque dalconfinante fondo dei ricorrenti principali. Rispetto a questa doglianza, ilgiudice del gravame non ha fornito alcuna risposta, incorrendo diconseguenza nella violazione del precetto di cui all’art. 112 c.p.c.6. Con il terzo motivo, i ricorrenti incidentali si dolgono infine dellaviolazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretatole risultanze istruttorie in relazione alla domanda con cui essi avevanochiesto installarsi dei dossi di rallentamento sulla strada soggetta aservitù di passaggio.La censura è inammissibile.La sentenza impugnata ha affrontato questo specifico tema,oggetto del terzo motivo di appello incidentale, affermando che il peritod’ufficio, pur non avendo escluso in radice la possibilità di installare dettidossi, l’aveva però sconsigliata, poiché la stessa strada, in quantodissestata ed irregolare, e di lunghezza ridotta, impediva di fatto che levetture potessero raggiungere velocità elevate (cfr. pag. 9 della sentenzaimpugnata). Trattasi di valutazione di merito, fondata sull’interpretazionedelle prove, in relazione alla quale non si configura alcuna violazionedell’art. 116 c.p.c. Al riguardo, va ribadito che “In tema di ricorso percassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenza didiversa indicazione normativa– secondo il suo prudente apprezzamento,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggettaad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deducaNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti incui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”(Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02;conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021, Rv. 661360).Nel caso di specie, la Corte distrettuale non ha fondato la propriadecisione obliterando la valenza probatoria di evidenze istruttorie cui illegislatore attribuisce la forza di prova legale o privilegiata, rispetto adaltre, ma si è limitato a valutare nel suo complesso il compendioistruttorio, pervenendo –sullo specifico punto di cui si discute– ad unadecisione non implausibile, adeguatamente motivata, alla quale iricorrenti incidentali contrappongono una lettura alternativa del datoistruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mairisolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimentodel giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sulfatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibileproporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosiribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delledeposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e dellerisultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi esulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del02/08/2016, Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del04/07/2017, Rv. 644812).In definitiva, vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorsoincidentale, mentre va rigettato il terzo.La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione allecensure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presentegiudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differentecomposizione.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipali, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quelloprevisto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].- R.G.N. 28424/2020CRISTINA AMATO - Consigliere -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso 28424-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 48, nello studio dell’avv.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026VACCARO ROSINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DEdifende– controricorrenti e ricorrenti incidentali –avverso la sentenza n. 1821/2019 della CORTE D'APPELLO diCATANZARO, depositata in data 26/09/2019;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva;udito il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto dott.Con atto di citazione notificato il 6.7.2000 [OSCURATO:PERSONA] (aliasRosina) e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eCaterina [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],esponendo di aver acquistato, per atto del notar Anania del 7.10.1981,un appezzamento di terreno confinante con quello dei convenuti, e chesui due terreni ciascuna delle parti aveva poi edificato un immobile. Gliavevano rispettato le distanze previste dal regolamento locale echiedevano quindi disporsi l’arretramento del detto edificio fino alladistanza delle stesse e condannarsi i convenuti al risarcimento deldanno, nonché ad eseguire gli interventi necessari ad evitare ilconvogliamento delle acque piovane sul fondo di parte attrice.Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo,in via riconvenzionale, l’eliminazione di una canna fumaria realizzatadagli attori in violazione delle norme locali applicabili, la cessazionedelle immissioni di fumo dalla stessa provenienti, la condanna degliNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026manufatto, adibito a cucina e deposito, da essi eretto in assenza diconcessione edilizia.Con sentenza n. 1646/2011 il Tribunale accoglieva parzialmente ladomanda di parte attrice, condannando i convenuti ad arretrare di 20cm. la sporgenza dei balconi chiusi (bow-windows) da essi realizzati;dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla domandariconvenzionale concernente la canna fumaria, medio temporespostata; rigettava le restanti domande, principali e riconvenzionali.Avverso detta decisione interponevano appello principale iconvenuti in prime cure, ed appello incidentale gli originari attori.Con la sentenza impugnata, n. 1821/2019, la Corte di Appello diCatanzaro rigettava ambedue i gravami, confermando la decisione diprime cure e compensando le spese del grado.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione GaetanoAiello e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la prima in proprio, e tutti qualieredi di [OSCURATO:PERSONA], spiegando a loro volta ricorso incidentalearticolato in tre motivi.In prossimità della pubblica udienza il P.G. ha depositatoconclusioni scritte, invocando il rigetto del ricorso principale,l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale e ladichiarazione di inammissibilità degli altri motivi del ricorso incidentale.Alla pubblica udienza è comparso il P.G., nella persona del sostitutodott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha confermato le richieste contenutenelle sue conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026primo comma, n. 4, c.p.c.; la violazione o falsa applicazione degli artt.873 e ss. e 950 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.;e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c.Con questo articolato motivo, i ricorrenti contestano la statuizionecon la quale la Corte di Appello ha confermato la statuizione diarretramento di 20cm. delle bow-windows esistenti sul loro fabbricatosenza procedere alla preventiva identificazione dell’esatto confine trale due proprietà. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, il C.T.U. avrebbeaffermato che le strutture anzidette si trovano a 3,80 metri dal confine,in luogo dei 4 previsti dal regolamento locale, ma non avrebbe svoltoalcuna indagine sull’esatta collocazione del confine, a partire dal qualeeseguire la misurazione della distanza. In concreto, tra i due fondiesiste un muretto, sulla linea mediana del quale insiste una retemetallica: secondo i ricorrenti, il C.T.U. avrebbe eseguito la misurazionea partire dalla faccia esterna del muro, e non dalla rete metallica,corrispondente alla sua mediana, onde la distanza delle strutturerealizzate dagli originari convenuti si troverebbe non a 3,80 ma a 3,90metri dal confine, e di conseguenza l’arretramento avrebbe dovutoessere contenuto nei limiti di 10 cm, e non di 20 cm.La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.E’ in particolare inammissibile la deduzione del vizio di omessoesame, non consentita in presenza di una ipotesi di cd. doppiaconforme.Sono invece infondate le doglianze concernenti il vizio dellamotivazione e la violazione di legge, dovendosi ribadire il principiosecondo cui “Nel caso di proprietà delimitate da un muro comune, lalinea di confine non si identifica con la linea medianadel muro medesimo, poiché su di esso, nonché sull’area di relativaNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità delrispettivo diritto per l’intera estensione ed ampiezza, sicchéle distanze si misurano rispetto alla facciata del muro prospiciente lacosa da tenere a distanza” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26941 del23/12/2016, Rv. 642878; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10041 del27/04/2010, Rv. 612579; nonché, in relazione alla veduta, Cass.Sez. 2, Sentenza n. 7146 del 06/07/1990, Rv. 468168; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 2499 del 10/04/1986, Rv. 445595; Cass. Sez. 2, Sentenzan. 7146 del 06/07/1990, Rv. 468168). La tesi di parte ricorrente,secondo cui la distanza avrebbe dovuto essere misurata non già –comeha fatto il C.T.U.– dalla faccia esterna del muro di confine, bensì dallasua linea mediana, si pone quindi in aperto e insanabile contrasto conla più che consolidata giurisprudenza di questa Corte. La statuizionedella Corte di Appello, contestata con il motivo in esame, è invececorretta e coerente con il predetto insegnamento; va quindi esclusa lasussistenza, in concreto, della violazione di legge denunciata dairicorrenti.Non sussiste neppure il vizio della motivazione della sentenzaimpugnata, poiché questa, facendo riferimento alla C.T.U. econfermando la decisione di prime cure, ha confermato la correttezzadelle misurazioni eseguite dall’ausiliario, onde non risulta viziata daapparenza, né affetta da irriducibile contrasto logico, ed è idonea adintegrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla suadecisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del30/01/2023, Rv. 666639).2. Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione ofalsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, primoNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026comma, n. 3, c.p.c., e della nullità della sentenza per violazione dell’art.132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perchéla Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare la normativasopravvenuta, rappresentata dal D. Lgs. n. 115 del 2008 e dalla leggen. 106 del 2011, che conterrebbero disposizioni di maggior favore pergli odierni ricorrenti. In particolare, la legge n. 106 del 2011 avrebbeprevisto una tolleranza del 2% nel calcolo dei distacchi. Applicando talenorma alla fattispecie, a fronte di una distanza di 4 metri, i giudici dimerito avrebbero dovuto riconoscere una tolleranza di 8 cm., il cheridurrebbe –secondo la ricostruzione operata dai ricorrenti– laviolazione della distanza regolamentare a soli 2 cm. (mt. 3,90 calcolatidalla linea mediana del muro di confine + 8 cm. di tolleranza previstidalla legge n. 106 del 2011, per un totale di mt. 3,98 a fronte dei mt.4 prescritti). Si potrebbe quindi invocare la disposizione di cui all’art.11 del D. Lgs. n. 115 del 2008, secondo la quale è consentito derogareal regime delle distanze in presenza di interventi di riqualificazioneenergetica degli edifici che ne abbiano aumentato lo spessore dei muriesterni.La censura è infondata.Va evidenziato che la disposizione di cui alla legge n. 106 del 2011,secondo cui è ammessa la tolleranza del 2%, non si applica alle distanzedal confine, ma agli scostamenti tra quanto realizzato e quanto progettato(cd. tolleranze di cantiere). La norma del 2011 ha in particolare introdottoun nuovo comma 2-ter dell’art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001, il cui testo–che peraltro la parte ricorrente riporta a pag. 9 del ricorso– recitatestualmente: “2-ter – Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonsi ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni dialtezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano persingola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”. IlNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026riferimento di partenza, dunque, non sono le distanze legali, siano essereprescritte dal codice civile o dai regolamenti locali, bensì le misure delprogetto approvato: la ratio della norma, del resto, non è quello diconsentire l’esecuzione di interventi in deroga alla normativa sulledistanze, bensì quello –del tutto diverso– di individuare in quali casi siconfigura un intervento edilizio non preventivamente autorizzato; cosa,questa, che è confermata dallo stesso titolo della norma in esame“Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”.La norma suindicata, peraltro, non è più in vigore, poiché il comma2-ter dell’art. 34 del D.P.R. n. 380 del 2001 è stato abrogato dall’art. 10,comma ottavo, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, conmodificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale ha introdottonel richiamato D.P.R. n. 380 del 2001 un nuovo art. 34 bis, che recitatestualmente: “Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 1. Il mancato rispettodell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ognialtro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazioneedilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previstenel titolo abilitativo. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamenteagli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive leirregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minimaentità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguitedurante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione chenon comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e nonpregiudichino l'agibilità dell'immobile. 3. Le tolleranze esecutive di cui aicommi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, noncostituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai finidell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulisticarelativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero conNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggettotrasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, didiritti reali". Anche quest’ultima disposizione, quindi, non prende ariferimento, per il computo dello scostamento del 2% ritenuto accettabiledal legislatore, le distanze legali, bensì le “misure previste nel titoloabilitativo”. Essa dunque, così come il previgente comma 2-ter dell’art.34, non consente alcuna deroga alle disposizioni, previste dal codice o dairegolamenti locali, in tema di distanze, trattandosi di disposizione che, inbase al suo tenore letterale ed alla sua collocazione sistematica, attieneal profilo della conformità dell’opera alla normativa edilizia vigente, ai finidell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ed èpertanto destinata a trovare applicazione esclusivamente nei rapporti frail privato costruttore e la pubblica amministrazione, non anche in quellifra soggetti privati (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30216 del31/10/2023, non massimata, pag. 6; nonché Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 24469 del 10/08/2023, non massimata, pag. 7).Da quanto precede discende che non si configura la denunziataviolazione di legge, non essendo la norma invocata dai ricorrentipertinente al caso di specie. Neppure sussiste alcun vizio dellamotivazione, posto che il giudice di merito non era tenuto a motivare inrelazione ad una disposizione normativa non applicabile al caso concretosottoposto alla sua valutazione.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunziano la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c.; la violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; e la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2 e 111 Cost., 6 della Convenzione E.D.U. e 1175c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026Con questa articolata censura, la parte ricorrente contesta ilmancato rilievo, da parte del giudice di merito, del difetto di interesse adagire in capo agli originari attori, avendo questi ultimi denunziato unaviolazione della normativa sulle distanze di pochi centimetri; la loropretesa, dunque, avrebbe dovuto essere configurata sub specie di attoemulativo e la coltivazione della lite integrerebbe un abuso dellostrumento processuale. Gli odierni ricorrenti si dolgono anche che questacensura, che essi avevano proposto anche in secondo grado, non stata inalcun modo affrontata dal giudice del gravame, che quindi sarebbeincorso in violazione dell’art. 112 c.p.c.La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.In particolare, per quel che concerne la denunciata violazionedell’art. 112 c.p.c., deve osservarsi che dalla sentenza impugnata nonrisulta esser stato proposto, in seconde cure, uno specifico motivo digravame in relazione ad essa. Nel ricorso non viene indicato, d’altra parte,lo strumento processuale con il quale essa sarebbe stata introdotta, néviene trascritta la doglianza della quale si contesta l’omesso esame daparte della Corte di Appello.In ogni caso, nel caso di specie non si configura alcun profilo diomessa pronuncia, poiché la Corte di Appello, nel rigettare l’appelloprincipale e quello incidentale, ha confermato la decisione di prime cure,che aveva accolto solo in parte la domanda principale di arretramentodegli originari attori, dichiarato il difetto di interesse su quellariconvenzionale concernente la canna fumaria e rigettato tutte ledomande restanti, principali ed incidentali.Per quanto invece riguarda la parte del motivo con il quale si deduceil difetto di interesse all’azione e la violazione degli artt. 2 e 111 Cost., 6della Convenzione E.D.U. e 1175 c.c., occorre partire dalla considerazioneche, in presenza di norme ispirate da finalità pubblicistiche, quali quelleNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026in materia di distanze, non si configura alcun margine di tolleranza.Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte, “… le disposizioni inmateria di distacco delle costruzioni dal confine non lasciano al giudicealcun margine di valutazione in ordine ai pregiudizi prodotti dalla loroinosservanza, avuto riguardo alle finalità di natura pubblicistica cui dettedisposizioni si ispirano” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2294 del 27/02/1995,Rv. 490779; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12459 del 02/12/1995, Rv.494914; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15381 del 01/12/2000, Rv. 542364;Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15367 del 05/12/2001, Rv. 550866; Cass.Sez. 2, Sentenza n. 213 del 11/01/2006, Rv. 585821; Cass. Sez. 2,Sentenza n. 8691 del 04/04/2017, Rv. 643541). Non essendo possibileconfigurare alcun margine di tolleranza nell’applicazione delle norme intema di distanze, non è neppure possibile ipotizzare una carenza diinteresse ad agire nel caso in cui la violazione abbia carattereparticolarmente contenuto.Né vi è spazio per ipotizzare un abuso del diritto, o un attoemulativo, nella pretesa di un soggetto che invochi la tutela del suo dirittodominicale, dovendosi dare continuità, sul punto, al principio secondo cui“La pretesa del proprietario di un terreno di difendere il proprio dirittoreale esclude la configurabilità del presupposto, necessario ex art. 833c.c. per aversi atto emulativo, dell'assenza di qualsiasi utilità in capo alproprietario” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 27916 del 31/10/2018, Rv.651036; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9001 del 11/09/1998, Rv.518803). Il principio si applica anche alla domanda finalizzata ad ottenereil rispetto delle distanze convenzionalmente stabilite, essendo a tal fineindifferente che il loro mancato rispetto si sia tradotto in un dannoconcreto per l’attore (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 3359 del16/05/1983, Rv. 428253 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1267 del19/02/1996, Rv. 495903). Del resto, va anche ribadito che “Un atto siNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026considera emulativo ove sia volto al precipuo fine di ledere un dirittoaltrui, il che implica, necessariamente, che quest'ultima posizionesoggettiva debba essere preventivamente accertata e riconosciuta dalgiudice di merito” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3764 del 08/02/2023, Rv.666850). Nella specie, da un lato i ricorrenti non avevano alcun diritto diderogare, in loro favore, alla distanza prevista dal regolamento locale, edall’altro lato gli odierni controricorrenti avevano agito per la tutela delloro diritto dominicale: non si configura dunque alcuna posizionesoggettiva tutelabile in capo ai ricorrenti, né alcun atto a contenutoemulativo nella legittima richiesta di tutela degli originari attori.Da quanto precede deriva che il ricorso principale va, nel suocomplesso, rigettato.4. Passando all’esame dei motivi del ricorso incidentale, con il primodi essi i ricorrenti incidentali lamentano la nullità della sentenza perviolazione o falsa applicazione delle norme in tema di distanze legali, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe dovuto ritenere che, secondo la norma regolamentareapplicabile, le bow windows realizzate dai ricorrenti principali avrebberodovuto essere considerate come superfici coperte, e di conseguenzaritenute, per loro totale estensione, contrastanti con il regolamentolocale. L’arretramento, di conseguenza, non avrebbe dovuto esserecontenuto in 20 cm. ma avrebbe dovuto riguardare lo sporto nella suainterezza.La censura è fondata nei termini di seguito specificati.Va premesso che in tema di distanze vige il principio generale percui iura novit curia: il giudice di merito, dunque, deve innanzituttoverificare quale sia la normativa applicabile e, in presenza di unregolamento locale (come nella fattispecie), indicarne gli estremi ed ilcontenuto. Nella decisione impugnata, viceversa, la Corte di Appello dàNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026per assodato che nel caso specifico si applicherebbero le distanze previstedal regolamento locale, ma non specifica né quali siano dette distanze,né quale regolamento sia stato in concreto preso a riferimento.Inoltre, in materia di distanze, quando uno degli edifici presentibalconi o aggetti va fatta applicazione del principio secondo cui “In temadi distanze legali fra edifici, non sono computabili le sporgenze esternedel fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale,mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventiparticolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti,anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza,giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nelconcetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere edampliare la consistenza dei fabbricati” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25191del 17/09/2021, Rv. 662253; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18282 del19/09/2016, Rv. 641075; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17242 del22/07/2010, Rv. 614192; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12964 del31/05/2006, Rv. 593831). L’eventuale norma del regolamento locale cheescludesse dal computo delle distanze, in tutto o in parte, gli sportidell’edificio che non presentano caratteristiche meramente ornamentali oartistiche, dunque, dovrebbe essere disapplicata, con conseguentecomputo della distanza dalla sporgenza massima degli edifici, posto cheil concetto di costruzione è unitario, regolato dalla norma codicistica enon è suscettibile di essere derogato da disposizioni locali. Sul punto, vainfatti ribadito che “La nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c.,è unica e non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, siapure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvioivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilireuna distanza maggiore" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 144 del 08/01/2016,Rv. 638534; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19530 del 07/10/2005, Rv.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026584152; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23843 del 02/10/2018, Rv. 650629;Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23845 del 02/10/2018, Rv. 650630).5. Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali lamentano laviolazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché l’omessa motivazione, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbetrascurato di esaminare la domanda con la quale essi avevano chiesto, inprime cure, la condanna degli originari attori ad eseguire le operenecessarie ad eliminare il deflusso delle acque a carico del loro fondo.La censura è fondata nei termini di seguito specificati.La Corte di Appello, nell’esaminare i motivi di appello incidentale,ha affermato –con riferimento al secondo di essi– che il muro di confinecostituisce per definizione una fabbrica isolata, in relazione alla quale nonsi configurano esigenze di regolamentazione del deflusso delle acque. Inparticolare, secondo il giudice del gravame, “Non risulta, peraltro, che nelmuro di recinzione debbano essere praticati dei buchi per l’acqua … siritiene di dover concordare con quanto affermato dal CTU (cfr. pag. 6 delII elaborato, nei chiarimenti al quesito n. 7), ove ha precisato in mododettagliato, specificandone anche la funzione, che i buchi per il deflussodell’acqua non vanno praticati nei muri di recinzione bensì nei soli muridi sostegno” (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).Il motivo di appello concernente la regolamentazione del regimedelle acque, dunque, è stato esaminato solo in apparenza dal giudice dimerito, poiché la motivazione del rigetto della seconda censura che erastata proposta in seconde cure dagli odierni ricorrenti incidentali non haalcuna attinenza con l’oggetto della stessa. Gli appellanti incidentali,odierni ricorrenti incidentali, infatti, non avevano contestato la necessitàche nel muro di recinzione dovessero essere praticati dei fori per lo scolodelle acque, ma avevano denunziato la presenza di una situazione diNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026asservimento del loro fondo, a causa del deflusso delle acque dalconfinante fondo dei ricorrenti principali. Rispetto a questa doglianza, ilgiudice del gravame non ha fornito alcuna risposta, incorrendo diconseguenza nella violazione del precetto di cui all’art. 112 c.p.c.6. Con il terzo motivo, i ricorrenti incidentali si dolgono infine dellaviolazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretatole risultanze istruttorie in relazione alla domanda con cui essi avevanochiesto installarsi dei dossi di rallentamento sulla strada soggetta aservitù di passaggio.La censura è inammissibile.La sentenza impugnata ha affrontato questo specifico tema,oggetto del terzo motivo di appello incidentale, affermando che il peritod’ufficio, pur non avendo escluso in radice la possibilità di installare dettidossi, l’aveva però sconsigliata, poiché la stessa strada, in quantodissestata ed irregolare, e di lunghezza ridotta, impediva di fatto che levetture potessero raggiungere velocità elevate (cfr. pag. 9 della sentenzaimpugnata). Trattasi di valutazione di merito, fondata sull’interpretazionedelle prove, in relazione alla quale non si configura alcuna violazionedell’art. 116 c.p.c. Al riguardo, va ribadito che “In tema di ricorso percassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato –in assenza didiversa indicazione normativa– secondo il suo prudente apprezzamento,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggettaad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deducaNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti incui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”(Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02;conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021, Rv. 661360).Nel caso di specie, la Corte distrettuale non ha fondato la propriadecisione obliterando la valenza probatoria di evidenze istruttorie cui illegislatore attribuisce la forza di prova legale o privilegiata, rispetto adaltre, ma si è limitato a valutare nel suo complesso il compendioistruttorio, pervenendo –sullo specifico punto di cui si discute– ad unadecisione non implausibile, adeguatamente motivata, alla quale iricorrenti incidentali contrappongono una lettura alternativa del datoistruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mairisolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimentodel giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sulfatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibileproporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosiribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delledeposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e dellerisultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi esulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varierisultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del13/06/2014, Rv. 631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del02/08/2016, Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del04/07/2017, Rv. 644812).In definitiva, vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorsoincidentale, mentre va rigettato il terzo.La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione allecensure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presentegiudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differentecomposizione.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentiprincipali, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quelloprevisto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo e il secondomotivo del ricorso incidentale e rigetta il terzo motivo del ricorsoincidentale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censureaccolte, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Catanzaro, in differentecomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 19 marzo 2026.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL RELATOREStefano OlivaP.Q.Mla Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo e il secondomotivo del ricorso incidentale e rigetta il terzo motivo del ricorsoincidentale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censureaccolte, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Catanzaro, in differentecomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 28424/2020Numero sezionale 684/2026Numero di raccolta generale 7437/2026Data pubblicazione 28/03/2026contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 19 marzo 2026.IL PRESIDENTELorenzo OriliaIL RELATOREStefano Oliva