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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 dicembre 1978

Cassazione n. 03426/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/12/1978 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico di Taranto in sede di rito abbreviato, che, a sua volta, ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 479 cod. pen., commesso in qualità di Responsabile del Servizio dei [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Sava (TA), per aver attestato, in atto pubblico ed in relazione ad un intervento manutentivo eseguito dall'impresa [OSCURATO:PERSONA] per conto del Comune, che "le forniture erano state regolarmente effettuate, i servizi regolarmente resi e verificata la rispondenza degli stessi ai requisiti qualitativi e quantitativi e ai termini e alle altre condizioni pattuite". 1.Sono stati articolati tre motivi di ricorso, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe optato per la tesi ricostruttiva del consulente tecnico del pubblico ministero senza affrontare il parere espresso dal consulente della difesa, senza motivare adeguatamente la propria scelta e, comunque, in presenza di opposte soluzioni fornite dai professionisti, non avrebbe disposto l'indispensabile rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di primo grado con la nomina di un perito. 1.2.11 secondo motivo ha denunciato i vizi di inosservanza della legge penale e di carenza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 479 cod. pen..

Nel richiamare, nuovamente, l'antitesi tra gli elaborati dei consulenti dell'accusa e della difesa e la puntualità dei rilievi formulati dal consulente di parte, il ricorrente ha rimarcato che la Corte territoriale avrebbe erroneamente fondato la conferma della sentenza di condanna "sulla posa dei cordoli" dell'opera di sistemazione dell'arredo urbane da parte dell'impresa appaltatrice, la cui fornitura non sarebbe invece stata prevista; avrebbe negato, in modo congetturale e in spregio a parametri di natura scientifica, la riconducibilità dei vizi dell'opera ad eventi vandalici o meteorici; avrebbe omesso, in definitiva, di applicare le tesi scientifiche nella esplicitazione - non del merito dei giudizi tecnici espressi ma - del "metodo" adottato nel propendere per l'una o l'altra rielaborazione.

Alla Corte, pertanto, sarebbe spettato (pag. 11 del ricorso) "il compito di verificare se la spiegazione fornita dal provvedimento gravato fosse razionale e logica, non quello di verificare se la tesi accolta fosse esatta". 1.3.11 terzo motivo ha lamentato inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato sull'assunta insussistenza di indicatori positivi in tale direzione, senza peraltro rispettare i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e senza tener conto dell'esigenza di approfondimento della motivazione ove il giudice applichi una pena che si discosti dai minimi edittali.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.1 primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, sono aspecifici e manifestamente infondati.

I giudici dei gradi di merito, in un contesto di cd. doppia conforme, hanno fatto buon governo dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "in tema di prova, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una perizia d'ufficio, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purchè dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti e, ove tale valutazione sia effettuata in modo congruo, è inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità"(Cass. sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435; sez. 3, n. 13997 del 25/10/2017, P., Rv. 273159).

Come del resto richiamato nel corpo del ricorso per cassazione, è principio ricorrente che "in tema di prova scientifica, la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto.

Ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato" (Cass. sez.5, n. 6754 del 07/10/2014, Rv. 262722; sez. 1 n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151).

Costituisce poi ius receptum che "in tema di giudizio di appello, la rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti" (ex multis, Cass. sez.

U n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820).

Orbene, con motivazione razionale, persuasiva e certamente immune da carenze di logicità intrinseca, la Corte territoriale - all'esito di una corretta ed esauriente ponderazione delle risultanze delle consulenze del pubblico ministero e della difesa - si è espressa, in armonia con le riflessioni declinate dalla sentenza del Tribunale, per la congruità delle conclusioni rassegnate dalla prima, per un verso confortate dai rilievi fotografici - cfr., sul punto, anche quanto illustrato a pag. 5 della sentenza di primo grado ("a brevissima distanza dall'esecuzione dei lavori., una parte degli stessi si era completamente ribaltata e staccata dal suolo...") - e per altro verso non contraddette dalle osservazioni del professionista nominato dall'imputato e, in particolare, ha rimarcato che: per la posa dei cordoli dell'intervento di arredo urbano, oggetto dell'appalto, non era stato eseguito alcuno scavo, la cui necessità era stata indicata anche dal tecnico di parte - pag. 6 sent. impugnata, pag. 5 sent. primo grado - e la cui realizzazione era stata prevista dal computo metrico allegato al progetto; i cordoli - indipendentemente dalla previsione contrattuale di un allettamento posteriore o di una fornitura di elementi ad incastro maschio-femmina - erano stati posati senza eseguire un idoneo allettamento inferióre e, comunque, collocati su di uno strato di malta sottile ed insufficiente a garantirne adeguato ancoraggio al suolo.

I motivi di ricorso non si confrontano con le argomentazioni del provvedimento impugnato, si limitano ad invocare, con enunciati autoreferenziali e con invito ad una non consentita rivisitazione, in questa sede, del costrutto probatorio, la preferibilità delle riflessioni della consulenza di parte - anche a riguardo, in particolare, di processi causali ipotetici ed indimostrati, come quelli derivanti da eventi meteorici o da atti vandalici - non esprimono specifiche critiche alle metodologie adottate dal consulente tecnico del pubblico ministero nella realizzazione del proprio elaborato e citano massime giurisprudenziali alle quali le sentenze dei gradi di merito si sono conformate, in tal guisa finendo per prestare il fianco ad anche una censura di manifesta infondatézza. 2.11 terzo motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pag. 7 sent. primo grado e pag. 6 sent. appello, che ha posto l'accento sul pregiudizio economico arrecato dalla condotta all'imputato alla pubblica amministrazione alla quale era istituzionalmente preposto).

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte,. secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).D'altro canto, il motivo di doglianza è di puro stile e non tiene in considerazione la lievità del trattamento punitivo, assestato sui minimi di legge. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/12/1978 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico di Taranto in sede di rito abbreviato, che, a sua volta, ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 479 cod. pen., commesso in qualità di Responsabile del Servizio dei [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Sava (TA), per aver attestato, in atto pubblico ed in relazione ad un intervento manutentivo eseguito dall'impresa [OSCURATO:PERSONA] per conto del Comune, che "le forniture erano state regolarmente effettuate, i servizi regolarmente resi e verificata la rispondenza degli stessi ai requisiti qualitativi e quantitativi e ai termini e alle altre condizioni pattuite". 1.Sono stati articolati tre motivi di ricorso, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.Con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., il ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe optato per la tesi ricostruttiva del consulente tecnico del pubblico ministero senza affrontare il parere espresso dal consulente della difesa, senza motivare adeguatamente la propria scelta e, comunque, in presenza di opposte soluzioni fornite dai professionisti, non avrebbe disposto l'indispensabile rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di primo grado con la nomina di un perito. 1.2.11 secondo motivo ha denunciato i vizi di inosservanza della legge penale e di carenza della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 479 cod. pen.. Nel richiamare, nuovamente, l'antitesi tra gli elaborati dei consulenti dell'accusa e della difesa e la puntualità dei rilievi formulati dal consulente di parte, il ricorrente ha rimarcato che la Corte territoriale avrebbe erroneamente fondato la conferma della sentenza di condanna "sulla posa dei cordoli" dell'opera di sistemazione dell'arredo urbane da parte dell'impresa appaltatrice, la cui fornitura non sarebbe invece stata prevista; avrebbe negato, in modo congetturale e in spregio a parametri di natura scientifica, la riconducibilità dei vizi dell'opera ad eventi vandalici o meteorici; avrebbe omesso, in definitiva, di applicare le tesi scientifiche nella esplicitazione - non del merito dei giudizi tecnici espressi ma - del "metodo" adottato nel propendere per l'una o l'altra rielaborazione. Alla Corte, pertanto, sarebbe spettato (pag. 11 del ricorso) "il compito di verificare se la spiegazione fornita dal provvedimento gravato fosse razionale e logica, non quello di verificare se la tesi accolta fosse esatta". 1.3.11 terzo motivo ha lamentato inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato sull'assunta insussistenza di indicatori positivi in tale direzione, senza peraltro rispettare i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e senza tener conto dell'esigenza di approfondimento della motivazione ove il giudice applichi una pena che si discosti dai minimi edittali. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.1 primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, sono aspecifici e manifestamente infondati. I giudici dei gradi di merito, in un contesto di cd. doppia conforme, hanno fatto buon governo dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "in tema di prova, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una perizia d'ufficio, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purchè dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti e, ove tale valutazione sia effettuata in modo congruo, è inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità"(Cass. sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435; sez. 3, n. 13997 del 25/10/2017, P., Rv. 273159). Come del resto richiamato nel corpo del ricorso per cassazione, è principio ricorrente che "in tema di prova scientifica, la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. Ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato" (Cass. sez.5, n. 6754 del 07/10/2014, Rv. 262722; sez. 1 n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151). Costituisce poi ius receptum che "in tema di giudizio di appello, la rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti" (ex multis, Cass. sez. U n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). Orbene, con motivazione razionale, persuasiva e certamente immune da carenze di logicità intrinseca, la Corte territoriale - all'esito di una corretta ed esauriente ponderazione delle risultanze delle consulenze del pubblico ministero e della difesa - si è espressa, in armonia con le riflessioni declinate dalla sentenza del Tribunale, per la congruità delle conclusioni rassegnate dalla prima, per un verso confortate dai rilievi fotografici - cfr., sul punto, anche quanto illustrato a pag. 5 della sentenza di primo grado ("a brevissima distanza dall'esecuzione dei lavori., una parte degli stessi si era completamente ribaltata e staccata dal suolo...") - e per altro verso non contraddette dalle osservazioni del professionista nominato dall'imputato e, in particolare, ha rimarcato che: per la posa dei cordoli dell'intervento di arredo urbano, oggetto dell'appalto, non era stato eseguito alcuno scavo, la cui necessità era stata indicata anche dal tecnico di parte - pag. 6 sent. impugnata, pag. 5 sent. primo grado - e la cui realizzazione era stata prevista dal computo metrico allegato al progetto; i cordoli - indipendentemente dalla previsione contrattuale di un allettamento posteriore o di una fornitura di elementi ad incastro maschio-femmina - erano stati posati senza eseguire un idoneo allettamento inferióre e, comunque, collocati su di uno strato di malta sottile ed insufficiente a garantirne adeguato ancoraggio al suolo. I motivi di ricorso non si confrontano con le argomentazioni del provvedimento impugnato, si limitano ad invocare, con enunciati autoreferenziali e con invito ad una non consentita rivisitazione, in questa sede, del costrutto probatorio, la preferibilità delle riflessioni della consulenza di parte - anche a riguardo, in particolare, di processi causali ipotetici ed indimostrati, come quelli derivanti da eventi meteorici o da atti vandalici - non esprimono specifiche critiche alle metodologie adottate dal consulente tecnico del pubblico ministero nella realizzazione del proprio elaborato e citano massime giurisprudenziali alle quali le sentenze dei gradi di merito si sono conformate, in tal guisa finendo per prestare il fianco ad anche una censura di manifesta infondatézza. 2.11 terzo motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pag. 7 sent. primo grado e pag. 6 sent. appello, che ha posto l'accento sul pregiudizio economico arrecato dalla condotta all'imputato alla pubblica amministrazione alla quale era istituzionalmente preposto). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte,. secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).D'altro canto, il motivo di doglianza è di puro stile e non tiene in considerazione la lievità del trattamento punitivo, assestato sui minimi di legge. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della C
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