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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 ottobre 2025

Cassazione n. 34782/2025

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l ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 13 gennaio 2025 , ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] apena ritenuta di giustizia per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.), commesso in Cariati il 4 giugno 2019 quando l’imputato veniva sorpreso fuori dall’abitazione trovandosi su una scala esterna alla stessa. 2.Con unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché inficiata da vizio di violazione di legge (art. 649 cod. proc. pen.), inosservanza di norme processuali e carenza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Deduce,in particolare, che, proposto appello avverso la sentenza di primo grado il 30 novembre 2021, diveniva successivamente irrevocabile (il 9 febbraio 2023),la sentenza di assoluzione (ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.) relativa al medesimo episodio di evasione, sentenza che, con attestazione di irrevocabilità, depositava presso la Corte di appello con motivi nuovi, ribadendo la richiesta di proscioglimento anche nelle conclusioni scritte formulate su tale punto.

La sentenza impugnata non svolge alcuna argomentazione su tale richiesta difensiva incorrendo, così, nei denunciati vizi di violazione di legge sia sostanziale che processuale.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-biscod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato.

Il difensore dell’imputato avevaprodotto, in allegato ai motivi nuovi depositati presso la cancelleria della Corte di appellodi Catanzaro, la sentenza del 23 febbraio 2023, irrevocabile il 12 aprile 2023, con la quale la Corte di appello aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di evasione (art. 385 cod. pen.) perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

La lettura del capo di imputazione di tale sentenza consente agevolmente di rilevare che si tratta del medesimo fatto ascritto al [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento definito con la sentenza impugnata che, tuttavia, non ha esaminato la deduzione difensiva, tempestivamente propostae ribadita in udie nza , come si evince dalle conclusioni rassegnate dal difensore.

Premesso che la questione del "ne bis in idem" era stata regolarmente proposta in appello ma chenon è stata esaminata dalla Corte di merito , il rilievo è stato correttamente devoluto alla Corte di legittimità con il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 14823 del 28/02/2020, Balivo, Rv. 279061) risolvendosi in error in procedendo.

L'agevole confronto tra il fatto, così come ritenuto dalla Corte di appellocon la sentenza impugnata e quello oggetto della sentenza irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, consente di rilevare con immediatezza che si è in presenza di medesimo fatto, con riferimento sia al tempus commissi delictisia alle sue modalità esecutive poiché, in entrambe le sentenze , si dà atto che l’imputato veniva notato fuori dell’abitazione, mentre si trovava su una scala ad essa esterna.

Ritiene la Corte che la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto è idonea ad integrare il precedentegiudicato sul medesimo fatto , in ossequio al principio recato dall’art. 649 cod. proc. pen.,secondo cui l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto,e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata peresservi precedente giudizio sullo stesso fatto.

Così deciso il 15 ottobre 2025 La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 13 gennaio 2025 , ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] apena ritenuta di giustizia per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.), commesso in Cariati il 4 giugno 2019 quando l’imputato veniva sorpreso fuori dall’abitazione trovandosi su una scala esterna alla stessa. 2.Con unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché inficiata da vizio di violazione di legge (art. 649 cod. proc. pen.), inosservanza di norme processuali e carenza di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Deduce,in particolare, che, proposto appello avverso la sentenza di primo grado il 30 novembre 2021, diveniva successivamente irrevocabile (il 9 febbraio 2023),la sentenza di assoluzione (ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.) relativa al medesimo episodio di evasione, sentenza che, con attestazione di irrevocabilità, depositava presso la Corte di appello con motivi nuovi, ribadendo la richiesta di proscioglimento anche nelle conclusioni scritte formulate su tale punto. La sentenza impugnata non svolge alcuna argomentazione su tale richiesta difensiva incorrendo, così, nei denunciati vizi di violazione di legge sia sostanziale che processuale. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1-biscod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. Il difensore dell’imputato avevaprodotto, in allegato ai motivi nuovi depositati presso la cancelleria della Corte di appellodi Catanzaro, la sentenza del 23 febbraio 2023, irrevocabile il 12 aprile 2023, con la quale la Corte di appello aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di evasione (art. 385 cod. pen.) perché non punibile per particolare tenuità del fatto. La lettura del capo di imputazione di tale sentenza consente agevolmente di rilevare che si tratta del medesimo fatto ascritto al [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento definito con la sentenza impugnata che, tuttavia, non ha esaminato la deduzione difensiva, tempestivamente propostae ribadita in udie nza , come si evince dalle conclusioni rassegnate dal difensore. Premesso che la questione del "ne bis in idem" era stata regolarmente proposta in appello ma chenon è stata esaminata dalla Corte di merito , il rilievo è stato correttamente devoluto alla Corte di legittimità con il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 14823 del 28/02/2020, Balivo, Rv. 279061) risolvendosi in error in procedendo. L'agevole confronto tra il fatto, così come ritenuto dalla Corte di appellocon la sentenza impugnata e quello oggetto della sentenza irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, consente di rilevare con immediatezza che si è in presenza di medesimo fatto, con riferimento sia al tempus commissi delictisia alle sue modalità esecutive poiché, in entrambe le sentenze , si dà atto che l’imputato veniva notato fuori dell’abitazione, mentre si trovava su una scala ad essa esterna. Ritiene la Corte che la sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto è idonea ad integrare il precedentegiudicato sul medesimo fatto , in ossequio al principio recato dall’art. 649 cod. proc. pen.,secondo cui l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto,e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata peresservi precedente giudizio sullo stesso fatto. Così deciso il 15 ottobre 2025 La
Sentenza Cassazione n. 34782/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris