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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 27871/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9014-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - controricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 154/3DE, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 347/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 09/11/2018 R.G.N. 533/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.9014/2019 Cron.

Rep.

Ud.25/09/2024 CC - che, con sentenza del 9 novembre 2018, la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova di rigetto delle domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA]( avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso viceversa sulla base di una serie di contratti definiti “cantiere scuola-lavoro” dal 27.6.2006 al 26.1.2015, con conseguente condanna del Comune alla corresponsione delle differenze retributive maturate rispetto a quanto dovutogli quale dipendente del Comune con inquadramento nella categoria C del CCNL Regioni e Autonomie locali ed alla riassunzione in servizio con il predetto inquadramento ed il riconoscimento delle spettanze dalla data di cessazione del rapporto all’effettiva reintegra oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa), accoglieva la sola domanda concernente la pretesa alla corresponsione di differenze retributive, peraltro sulla base della diversa causa petendi , data dalla ritenuta applicabilità alla fattispecie dell’art. 2126 c.c., in relazione all’instaurazione di un rapporto di fatto per l’impiego parziale, quantificato in una giornata di lavoro e così sei ore a settimana, del [OSCURATO:PERSONA], da parte del Comune, in attività istituzionali estranee ai progetti “cantiere scuola-lavoro”; - che per la cassazione di tale decisione ricorreva il Comune di [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, proponeva ricorso incidentale, articolato su quattro motivi, cui resisteva, con controricorso, il Comune; - che nelle more della fissazione dell’udienza di discussione il Comune ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione totale delle spese di lite, corredato dell’accettazione del controricorrente, dando conto dell’intervenuta definizione stragiudiziale della controversia mediante sottoscrizione tra le parti di un atto di transazione; - che analoga rinuncia è stata formulata dal [OSCURATO:PERSONA], ricorrente incidentale; - che sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 390 cod. proc. civ. e, pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio; - che non occorre provvedere sulle spese ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ. perché le parti hanno reciprocamente accettato la rinuncia.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9014-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - controricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 154/3DE, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 347/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 09/11/2018 R.G.N. 533/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.9014/2019 Cron. Rep. Ud.25/09/2024 CC - che, con sentenza del 9 novembre 2018, la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova di rigetto delle domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA]( avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso viceversa sulla base di una serie di contratti definiti “cantiere scuola-lavoro” dal 27.6.2006 al 26.1.2015, con conseguente condanna del Comune alla corresponsione delle differenze retributive maturate rispetto a quanto dovutogli quale dipendente del Comune con inquadramento nella categoria C del CCNL Regioni e Autonomie locali ed alla riassunzione in servizio con il predetto inquadramento ed il riconoscimento delle spettanze dalla data di cessazione del rapporto all’effettiva reintegra oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa), accoglieva la sola domanda concernente la pretesa alla corresponsione di differenze retributive, peraltro sulla base della diversa causa petendi , data dalla ritenuta applicabilità alla fattispecie dell’art. 2126 c.c., in relazione all’instaurazione di un rapporto di fatto per l’impiego parziale, quantificato in una giornata di lavoro e così sei ore a settimana, del [OSCURATO:PERSONA], da parte del Comune, in attività istituzionali estranee ai progetti “cantiere scuola-lavoro”; - che per la cassazione di tale decisione ricorreva il Comune di [OSCURATO:PERSONA], affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resisteva, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, proponeva ricorso incidentale, articolato su quattro motivi, cui resisteva, con controricorso, il Comune; - che nelle more della fissazione dell’udienza di discussione il Comune ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione totale delle spese di lite, corredato dell’accettazione del controricorrente, dando conto dell’intervenuta definizione stragiudiziale della controversia mediante sottoscrizione tra le parti di un atto di transazione; - che analoga rinuncia è stata formulata dal [OSCURATO:PERSONA], ricorrente incidentale; - che sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 390 cod. proc. civ. e, pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio; - che non occorre provvedere sulle spese ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ. perché le parti hanno reciprocamente accettato la rinuncia. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.
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