Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31534/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] H [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte dì appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del PALMISANI per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., in quanto aveva fornito false generalità ai Carabinieri che stavano effettuando una perquisizione personale e veicolare; Considerato che il ricorrente, con il primo motivo, assume violazione dell'art.495 cod. pen. e correlato vizio di motivazione poiché le false dichiarazioni rese sulla sua identità non erano destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico; Rilevato che, come congruamente evidenziato dalla Corte territoriale, in realtà le false generalità sono state declinate agli operanti nell'ambito di una perquisizione e dunque in vista della redazione di un atto pubblico, che pur essendo stato predisposto materialmente in caserma aveva valore solo ricognitivo di quanto precedentemente accaduto; Ritenuto, dunque, il primo motivo manifestamente infondato; Considerato che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che si tratta di una censura inedita poiché la sentenza di primo grado aveva già indicato le ragioni per le quali le stesse non potevano essere riconosciute e in appello non è stato dedotto alcun motivo specifico di impugnazione sulla questione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] H [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte dì appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del PALMISANI per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., in quanto aveva fornito false generalità ai Carabinieri che stavano effettuando una perquisizione personale e veicolare; Considerato che il ricorrente, con il primo motivo, assume violazione dell'art.495 cod. pen. e correlato vizio di motivazione poiché le false dichiarazioni rese sulla sua identità non erano destinate ad essere riprodotte in un atto pubblico; Rilevato che, come congruamente evidenziato dalla Corte territoriale, in realtà le false generalità sono state declinate agli operanti nell'ambito di una perquisizione e dunque in vista della redazione di un atto pubblico, che pur essendo stato predisposto materialmente in caserma aveva valore solo ricognitivo di quanto precedentemente accaduto; Ritenuto, dunque, il primo motivo manifestamente infondato; Considerato che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che si tratta di una censura inedita poiché la sentenza di primo grado aveva già indicato le ragioni per le quali le stesse non potevano essere riconosciute e in appello non è stato dedotto alcun motivo specifico di impugnazione sulla questione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 31534/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris