CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2021
Cassazione n. 31418/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 11645-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 1-3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, 268 [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO, 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1725/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/11/2017 R.G.N. 1219/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 11645/18 [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente la domanda di [OSCURATO:PERSONA], già dirigente della [OSCURATO:SOCIETA]. e da questa licenziato per giusta causa, al pagamento di varie somme connesse al pregresso rapporto lavorativo, tra cui il rimborso delle spese legali sostenute dal Balducci per la difesa legale nel processo penale (ex art. 23 del c.c.n.l. dirigenti aziende industriali), che lo vedeva imputato per una serie di fatti connessi alla sua attività lavorativa. Proposto gravame ed instauratosi il contraddittorio, con sentenza depositata il 2 novembre 2017, la Corte d'appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado. Per la cassazione della sentenza d'appello propone ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA], affidato a tre motivi, cui resiste il Balducci con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Le parti hanno prodotto verbale di conciliazione, stipulato presso la Commissione di certificazione dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 12.1.21, con cui dichiarano di aver risolto la presente lite. Deve pertanto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese, come da verbale di conciliazione. P.Q.M. La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e compensa tra di esse le spese di lite. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 26 gennaio:2020 Il Presidente (dr.[OSCURATO:PERSONA] della Torre ) , [OSCURATO:PERSONA]