CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 04261/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18794/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., in persona del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di LECCE n. 68/2022depositata il 29/04/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lecce, decidendo su quattro cause riunite inerenti il rapporto di locazione intercorso tra la EMAR s.a.s. della R.G. 18794/2022 Cron. Rep. C.C. 11/12/2023 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (locatrice) ed il Ministero delle finanze (conduttore), relativo ad un immobile sito a Lecce e destinato a sede dell’Ufficio del registro, condannò l’Amministrazione finanziaria al pagamento della somma di euro 449.611,80 (oltre interessi legali) per canoni ed accessori pregressi maturati dal 16 dicembre 1992 (pacifica data di scadenza del contratto di locazione) sino al 15 aprile 2004, supposta data del rilascio dell’immobile locato. In particolare, il Tribunale ritenne che, per la protratta occupazione dell’immobile dopo la scadenza del contratto di locazione (e quindi per il periodo successivo al 16 dicembre 1992), dovesse competere al locatore il canone annuo non nella misura prevista in contratto (lire 120.000.000) ma in quella di lire 192.000.000. 2. La Corte d’appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’Agenzia delle entrate ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminò in euro 362.533,82 la somma dovuta dall’appellante, ritenendo, tra l’altro, coperta dal giudicato la questione concernente la misura del canone annuo, essendo stata detta misura già determinata in lire 192.000.000. 3. La sentenza di secondo grado fu impugnata dalla società EMAR in via principale e dall’Agenzia delle entrate in via incidentale e questa Corte, con sentenza 29 ottobre 2019, n. 27587, rigettò il ricorso principale, accolse quello incidentale e cassò in relazione la decisione della Corte leccese, alla quale rinviò la causa anche per la liquidazione delle spese. 4. Il giudizio è stato riassunto dall’Agenzia delle entrate in contraddittorio con la società EMAR e la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 29 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza a suo tempo pronunciata dal Tribunale di Lecce, ha accertato che il credito della EMAR s.a.s. doveva essere liquidato nell’importo di euro 266.534,75 e, accogliendo la domanda restitutoria formulata dall’Agenzia delle entrate, ha condannato la EMAR al pagamento della somma di euro 183.077,13 all’Agenzia, ponendo a carico dell’Agenzia delle entrate la metà delle spese di tutti i gradi merito, del giudizio di cassazione e di quello di rinvio. La Corte territoriale – dopo aver trascritto in parte la motivazione della sentenza della Corte di cassazione – ha rilevato che la società EMAR aveva riproposto, in sede di riassunzione, alcune eccezioni già superate nei gradi precedenti del giudizio. In particolare, essa aveva riproposto la questione della mancata indicazione della persona fisica che stava in giudizio per conto dell’Agenzia delle entrate, ritenuta «non più esaminabile», e quella concernente l’omessa riproposizione della domanda originaria da parte dell’amministrazione e l’omessa nuova impugnazione delle precedenti decisioni, «eccezione questa poco perspicua, avendo l’amministrazione assunto la veste di opponente per contestare in massima parte la fondatezza della pretesa della società attrice, essendosi formato giudicato interno sulla debenza del capitale e dovendosi discutere, in sede di rinvio, del solo ammontare degli interessi». Tanto premesso, la Corte d’appello ha ricordato che, alla luce del principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità e in base al contenuto della c.t.u., il credito della società EMAR nei confronti dell’Agenzia delle entrate doveva essere rideterminato nella minore somma di euro 266.534,75. E poiché l’Agenzia aveva versato, rispetto al credito anzidetto, la maggior somma di euro 183.077,13, la società attrice doveva essere condannata alla restituzione di quell’importo, in accoglimento della domanda avanzata dall’Agenzia in sede di rinvio. Nel caso specifico, infatti, l’avvenuto pagamento poteva essere desunto anche «dal comportamento processuale delle parti, alla stregua: a) del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile; b) del principio di leale collaborazione tra le parti». 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce ricorre la EMAR s.a.s. con atto affidato a quattro motivi e affiancato da memoria. L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 174 cod. proc. civ. e dell’art. 79 disp. att. cod. proc. civ., anche in relazione con gli artt. 168-bis e 359 cod. proc. civ. ed altresì con la conseguenza della violazione del principio di cui all’art. 25 Cost. disciplinato nell’art. 158 cod. proc. civ., per immotivata sostituzione del giudice relatore. Il ricorrente ricorda che dal verbale dell’udienza collegiale tenutasi il 18 gennaio 2022 davanti alla Corte d’appello di Lecce, risultava nominata relatrice la dottoressa [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza, invece, è stata scritta dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Vi sarebbe, quindi, una lesione del giudice naturale precostituito, anche perché la sostituzione non risulta in alcun modo illustrata nelle sue ragioni, né vi era un impedimento della dottoressa Ferraro, che continuava a comporre il collegio giudicante. 1.1. Il motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte è da tempo fermamente orientata nel senso che nel giudizio d’appello non integra vizio di costituzione del giudice la sostituzione del relatore senza l’osservanza delle modalità di cui agli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. cod. proc. civ., costituendo tale violazione una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità del procedimento o della sentenza (ordinanza 9 maggio 2022, n. 14554; in tal senso già la sentenza 30 marzo 2010, n. 7622). Analogamente, è stato affermato che l’inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall’art.174 cod. proc. civ., e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, né è causa di nullità del giudizio o della sentenza (In applicazione del principio, questa Corte ha escluso che l’immotivata sostituzione della relatrice, rimasta comunque a comporre il collegio, da parte del presidente potesse determinare l’invalidità della sentenza impugnata; così l’ordinanza 26 aprile 2022, n. 12982). Nel caso in esame, si è verificata una situazione in tutto assimilabile a quella oggetto dell’ordinanza n. 12982 appena richiamata, perché la dottoressa [OSCURATO:PERSONA], in origine Relatrice del provvedimento, è stata sostituita, nella redazione della sentenza, dal Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA], rimanendo peraltro a far parte del collegio giudicante. Tale sostituzione può essere stata determinata da varie ragioni, che in questa sede non è dato conoscere (organizzazione interna, riparto del carico di lavoro, dissenso della Relatrice rispetto all’esito della decisione); ma è comunque da escludere che dalla sostituzione possa derivare la nullità della sentenza, come invece pretenderebbe il ricorrente. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., la violazione art. 75, terzo comma, cod. proc. civ., nonché omesso esame e omessa decisione circa un fatto decisivo per il giudizio. La parte ricorrente osserva che alla Corte d’appello era stato richiesto di verificare che la parte che aveva assunto l’iniziativa del giudizio di rinvio fosse una di quelle dell’originario giudizio, ossia del giudizio nel quale è stata pronunciata la decisione che ha disposto il rinvio. Tale punto sarebbe stato del tutto omesso. Per altro verso, era stato posto il problema dell’individuazione della persona fisica che rappresenta l’ente che agisce in giudizio, e che non sarebbe stata individuata nel giudizio di rinvio. Anche quest’eccezione, sollevata innanzi alla Corte salentina quale questione preliminare, non avrebbe avuto alcuna risposta nella sentenza. 2.1. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha osservato, tra l’altro, che la questione qui riproposta – cioè la mancata indicazione della persona fisica che sta in giudizio per conto dell’Agenzia delle entrate – era stata affrontata e superata nei gradi precedenti del giudizio di merito. Il ricorrente – anche volendo tralasciare l’evidente capziosità della censura qui in esame –non si confronta con il passaggio della motivazione della sentenza impugnata appena riportato, per cui la censura risulta inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della decisione della Corte d’appello. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamentano, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., omesso esame delle eccezioni, decisive, della mancata riproposizione delle domande originarie da parte dell’Agenzia delle entrate e della proposizione di domande nuove, mancata riproposizione delle domande da parte della ricorrente in riassunzione, con conseguente violazione degli artt. 112, 392, 393 e 394 cod. proc. civ. ed errore consistente nel difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. La società ricorrente rileva che l’Agenzia delle entrate, nel riassumere il giudizio davanti al giudice di rinvio, non aveva richiesto, come invece avrebbe dovuto, la riforma della sentenza del Tribunale che non era stata adeguatamente riformata dalla sentenza della Corte d’appello cassata dalla Corte di cassazione. L’Agenzia, in altri termini, si sarebbe limitata a chiedere il rimborso di un asserito indebito versamento, senza chiedere la modifica della sentenza di primo grado. 3.1. Il motivo, ove non inammissibile, è comunque del tutto privo di fondamento. Anche volendo tralasciare la tecnica di redazione del ricorso, e di questo motivo in particolare, che rende non del tutto comprensibile quale sia la censura realmente formulata, il Collegio osserva in prima battuta che il motivo viola l’art. 366, primo comma, n. 6) cod. proc. civ., ed in secondo luogo e comunque che la sentenza oggi impugnata è stata emessa dalla Corte d’appello di Lecce in qualità di giudice di rinvio. Ne consegue che il relativo giudizio era vincolato dalla precedente pronuncia di cassazione e che non era quindi affatto necessario, per ovvie ragioni, che l’Agenzia appellante insistesse nel chiedere espressamente la riforma della sentenza del Tribunale. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., la violazione delle norme che regolano la consulenza tecnica contabile, in relazione agli artt. 115, 116, 195 e 198 cod. proc. civ.; errore nel procedere, per omessa valutazione delle risultanze della indagine tecnica; violazione del principio di non contestazione per difetto di valutazione del contegno della parte pubblica nella indagine tecnica. Alla luce dell’accertamento che la Corte di cassazione aveva chiesto al giudice di rinvio, la Corte leccese avrebbe dovuto procedere in modo minuzioso al preciso conteggio delle rispettive partite di dare e avere, con un apposito esame contabile. La sentenza, dunque, non avrebbe fatto chiarezza sul punto, nonostante il tentativo dell’odierna ricorrente di fornire tutto il materiale necessario. 4.1. Il motivo è inammissibile. Lo è,in via preliminare, per l’inosservanza dell’art. 366 , primo comma,n. 6) cod. proc. civ. quanto agli atti fondanti, non fornendo la loro indicazione specifica nei termini indicati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. Lo è ulteriormente e comunque per il fatto che la sentenza impugnata, nell’affermare che l’Agenzia delle entrate aveva versato, rispetto al credito vantato dalla società, la maggiore somma di euro 183.077,13, ha supportato la sua decisione richiamando, tra l’altro, il principio di non contestazione. La società ricorrente –pur partendo dalla corretta premessa in base alla quale il compito del giudice di rinvio era proprio quello di determinare con esattezza i rispettivi debiti e crediti tra le parti – non ha affatto contestato l’affermazione suindicata. E questo comporta che ogni discussione relativa all’operato del c.t.u. e alla correttezza, o scorrettezza, della decisione qui impugnata è preclusa dalla constatazione per cui nel processo l’avvenuto versamento di quella somma in eccesso doveva essere considerato come un fatto ormai accertato. Sicché il motivo in esame, in definitiva, non coglie e non supera la ratio decidendi della sentenza della Corte leccese. 5. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, poiché l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva in questa sede. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle co