CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 22116/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE /tJ i7 1? ( Fe'Ll r1-1 RAICO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Potenza con ordinanza del 29 giugno 2022 ha accolto la richiesta di equa riparazione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a dodici giorni di custodia cautelare in carcere (dal 22 novembre al 3 dicembre 2004) patiti in relazione alle accuse di partecipazione ad associazione mafiosa, usura, ricettazione e riciclaggio, accuse da cui, previo annullamento integrale dell'ordinanza genetica da parte del Tribunale per il riesame in data 3 dicembre 2004, è stato assolto con sentenza del Tribunale di Potenza dell'Il febbraio 2019, passata in giudicato il 28 giugno 2019. La Corte territoriale ha, dunque, liquidato la somma stimata di giustizia nel caso di specie, pari a 2.829,84 euro, oltre ad interessi, condannando altresì il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza il Ministero, tramite Avvocatura erariale, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e 314 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione, che sarebbe apparente e contraddittoria, in relazione alla condanna dell'amministrazione anche al pagamento delle spese processuali sul presupposto (esplicitato alla p. 7 del provvedimento impugnato) della soccombenza della stessa, mentre il Ministero non si era nemmeno costituito, con la conseguenza che non potrebbe essere condannato. Richiamati plurimi precedenti di legittimità stimati pertinenti, si domanda l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La Procura Generale della S.C. nella requisitoria scritta del 21 febbraio 2023 ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguiti ragioni. 2. Va premesso che dall'accesso diretto del Collegio agli atti (consentito nel caso di specie, lamentandosi da parte del ricorrente un error in procedendo: cfr., tra le numerose, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 255304) emerge che l'Avvocatura di Stato non si era costituita nel giudizio di merito e che non risulta presente nel verbale dell'udienza tenutasi in appello.3. Ciò posto, secondo Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, ric. Min. Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264, «Il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario - che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze - ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice. Ne consegue che in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte, mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico dell'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate». Si tratta di principio di diritto costantemente tenuto fermo dalle Sezioni semplici successive ed al quale occorre dare - con convinzione - ulteriore continuità: cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 23929 del 15/05/2008, Manzi, Rv. 240312, secondo cui «Essendo il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione a contraddittorio necessario, ma non a carattere contenzioso necessario, nel caso in cui l'Amministrazione non si costituisca ovvero non si opponga alla richiesta del privato non può ritenersi soccombente e dunque non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte»; Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015, Min. Econ. e Fin. e [OSCURATO:PERSONA] in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263141; sino alla più recente Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019, Min. Econ. e Fin, in proc. Salkurti ed altro, Rv. 277357-02, secondo cui «Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione la pubblica amministrazione, nel caso in cui non si opponga alla pretesa dell'interessato, non può essere considerata soccombente e non può pertanto essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata, mentre, qualora si costituisca opponendosi alla pretesa dell'istante, la regolamentazione delle spese va effettuata in applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nell'attuale formulazione, introdotta dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in , legge 10 novembre 2014, n. 162, che consente la compensazione integrale o parziale solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».3.Risulta pertanto necessario l'annullamento, da pronunziarsi senza rinvio, dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla condanna alle spese a carico del Ministero. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del Ministero resistente alla rifusione delle spese del giudizio di ripa