CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2021
Cassazione n. 25304/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9960-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12/D, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -istante - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione avverso l'ordinanza n. 26846/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso per la correzione di errore materiale, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] invoca la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 26846/2021, nella parte in cui è stata omessa la pronuncia di distrazione delle spese liquidate in favore dell’odierno istante a beneficio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Le altre parti del giudizio non hanno svolto attività difensiva nel presente procedimento [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO dell’istanza di correzione materiale, con la quale si chiede la correzione del dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 26846/2021, nella parte in cui ha omesso di disporre la distrazione delle spese liquidate a carico della parte ricorrente a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore della parte controricorrente, dichiaratosi antistatario”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va dunque accolto, con inserimento, al termine della prima frase del dispositivo dell’ordinanza n. 26846/2021, delle parole “Dispone che dette spese siano distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”. Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale. PQM la Corte ordina la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 26846/2021 di questa Corte, con inserimento, al termine della prima frase, delle parole “Dispone che dette spese siano distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”. Così deciso in Roma, nella Camera di Con