Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 30500/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Taranto ha confermato il provvedimento di sospensione del Magistrato disorveglianza e, per l’effetto, ha revocato la misura dell’affidamento in prova alservizio sociale concessa a XXXXXXXXXXXXXXXXX;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione con riferimento: 1) alla valutazione di inattendibilità della tesidifensiva; 2) alla determinazione della pena residua da espiare; 3) alla mancataapplicazione di misure alternative più afflittive;Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo, tesa a sollecitare unaalternativa lettura di quanto emerso, non è consentita ed è comunquemanifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendopuntuale riferimento a quanto emerso e acquisito, e ciò anche quanto aglielementi e agli argomenti esposti dalla difesa, pure compendiati in atti diinvestigazione difensiva, ha dato adeguato conto delle ragioni poste afondamento della revoca della misura e tale valutazione, coerente e logica, pureper la specifica considerazione che il ricorrente si era in ogni caso recato presso ilcentro diagnostico in orari incompatibili con l’orario di lavoro che lo stessosvolgeva presso il [OSCURATO:PERSONA], non è sindacabile in questa sede;Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamenteinfondata, in quanto il Tribunale, con il riferimento ai reiterati comportamentinegativi tenuti, anche in epoca anteriore, ha dato adeguato conto delle ragioniposte a fondamento della determinazione della pena residua, che, pertanto, inassenza di evidenti illogicità, non può essere oggetto di diversa valutazione insede di legittimità;Rilevato che la doglianza oggetto del terzo motivo è manifestamenteinfondata, in quanto anche la determinazione in punto di sostituzione con altramisura alternativa più afflittiva, pure fondata sulla reiterazione deicomportamenti, appare coerente con gli elementi acquisiti e non è pertantosindacabile in questa sede;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019,Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Taranto ha confermato il provvedimento di sospensione del Magistrato disorveglianza e, per l’effetto, ha revocato la misura dell’affidamento in prova alservizio sociale concessa a XXXXXXXXXXXXXXXXX;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione con riferimento: 1) alla valutazione di inattendibilità della tesidifensiva; 2) alla determinazione della pena residua da espiare; 3) alla mancataapplicazione di misure alternative più afflittive;Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo, tesa a sollecitare unaalternativa lettura di quanto emerso, non è consentita ed è comunquemanifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendopuntuale riferimento a quanto emerso e acquisito, e ciò anche quanto aglielementi e agli argomenti esposti dalla difesa, pure compendiati in atti diinvestigazione difensiva, ha dato adeguato conto delle ragioni poste afondamento della revoca della misura e tale valutazione, coerente e logica, pureper la specifica considerazione che il ricorrente si era in ogni caso recato presso ilcentro diagnostico in orari incompatibili con l’orario di lavoro che lo stessosvolgeva presso il [OSCURATO:PERSONA], non è sindacabile in questa sede;Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamenteinfondata, in quanto il Tribunale, con il riferimento ai reiterati comportamentinegativi tenuti, anche in epoca anteriore, ha dato adeguato conto delle ragioniposte a fondamento della determinazione della pena residua, che, pertanto, inassenza di evidenti illogicità, non può essere oggetto di diversa valutazione insede di legittimità;Rilevato che la doglianza oggetto del terzo motivo è manifestamenteinfondata, in quanto anche la determinazione in punto di sostituzione con altramisura alternativa più afflittiva, pure fondata sulla reiterazione deicomportamenti, appare coerente con gli elementi acquisiti e non è pertantosindacabile in questa sede;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019,Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 30500/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris