CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30500/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Taranto ha confermato il provvedimento di sospensione del Magistrato disorveglianza e, per l’effetto, ha revocato la misura dell’affidamento in prova alservizio sociale concessa a XXXXXXXXXXXXXXXXX;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione con riferimento: 1) alla valutazione di inattendibilità della tesidifensiva; 2) alla determinazione della pena residua da espiare; 3) alla mancataapplicazione di misure alternative più afflittive;Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo, tesa a sollecitare unaalternativa lettura di quanto emerso, non è consentita ed è comunquemanifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendopuntuale riferimento a quanto emerso e acquisito, e ciò anche quanto aglielementi e agli argomenti esposti dalla difesa, pure compendiati in atti diinvestigazione difensiva, ha dato adeguato conto delle ragioni poste afondamento della revoca della misura e tale valutazione, coerente e logica, pureper la specifica considerazione che il ricorrente si era in ogni caso recato presso ilcentro diagnostico in orari incompatibili con l’orario di lavoro che lo stessosvolgeva presso il [OSCURATO:PERSONA], non è sindacabile in questa sede;Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamenteinfondata, in quanto il Tribunale, con il riferimento ai reiterati comportamentinegativi tenuti, anche in epoca anteriore, ha dato adeguato conto delle ragioniposte a fondamento della determinazione della pena residua, che, pertanto, inassenza di evidenti illogicità, non può essere oggetto di diversa valutazione insede di legittimità;Rilevato che la doglianza oggetto del terzo motivo è manifestamenteinfondata, in quanto anche la determinazione in punto di sostituzione con altramisura alternativa più afflittiva, pure fondata sulla reiterazione deicomportamenti, appare coerente con gli elementi acquisiti e non è pertantosindacabile in questa sede;Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita unadiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019,Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.