CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2021
Cassazione n. 06283/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 18 maggio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare. L'ordinanza, rilevato che l'istante deve scontare un residuo pena di anni tre di reclusione, ha osservato che il condannato risultava senza fissa dimora ed irreperibile. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la nullità del giudizio di primo grado avendo il Tribunale illegittimamente respinto la richiesta del difensore di concessione di un termine per preparare la difesa essendo stato nominato nei sette giorni antecedenti l'udienza. Il precedente difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], aveva rinunciato al mandato in data 7 maggio 2021 e la nomina del nuovo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], era stata depositata in data 11 maggio 2021; questi, all'udienza in data 13 maggio 2021, aveva chiesto la concessione di un termine per preparare la difesa. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto l'istanza sul rilievo che non risultava la rinuncia del precedente difensore. La rinuncia era stata depositata a mezzo posta elettronica certificata. Col secondo motivo viene denunciata la nullità del decreto di irreperibilità del condannato, in quanto fondato su ricerche carenti. Col terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione della decisione, fondata unicamente sulla irreperibilità del condannato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi generici e manifestamente infondati e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 108 cod. proc. pen., e la conseguente nullità del giudizio di primo grado, per aver il Tribunale di sorveglianza respinto la richiesta di termine a difesa presentata dal difensore di fiducia, nominato solo due giorni prima dell'udienza. Il motivo è, sotto diversi profili, generico. Innanzitutto, quanto al presupposto processuale della richiesta di termine a difesa, costituito dalla rinuncia del precedente difensore di fiducia, si deve rilevare che il Tribunale ha dato atto che la dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo "non risulta in atti, né da ricerca effettuata in cancelleria tramite pec" Sul punto, il ricorso ha allegato copia della stampa del messaggio di inoltro e della ricevuta di accettazione, documentazione che non equivale alla necessaria attestazione di ricezione del funzionario di cancelleria e, comunque, non era stata prodotta al Tribunale. Si deve poi rilevare che il difensore di fiducia, presente all'udienza, aveva depositato documentazione proveniente da comunità terapeutica ed aveva concluso, seppur in subordine rispetto alla richiesta di termine a difesa, per l'accoglimento della istanza di ammissione alla misura alternativa. La giurisprudenza (Sez. U, n. 155/2012 del 29.9.2011, Rossi, Rv. 251497) ha precisato che la concessione di un termine per preparare la difesa è un diritto del nuovo difensore solo in presenza di effettive esigenze difensive ("prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento"). Sul punto, da una parte, il Tribunale ha rilevato che anche nell'atto di nomina del nuovo difensore il condannato aveva dichiarato di essere senza fissa dimora, circostanza ritenuta decisiva dal Tribunale ai fini della decisione, e, dall'altra, il ricorso non si è confrontato con tale dato in relazione al giudizio in ordine alla necessità del difensore di prendere cognizione degli atti del procedimento. Dunque, il motivo è generico in quanto non si confronta con l'assunto del Tribunale secondo il quale, accertata la irreperibilità di fatto del condannato al momento della decisione, come desumibile dalla sua stessa dichiarazione, il difensore, che già aveva provveduto a depositare documentazione proveniente da una comunità terapeutica, non aveva una effettiva necessità di prendere cognizione degli atti del procedimento instaurato su richiesta del condannato. 2. I motivi secondo e terzo denunciano difetto di motivazione della decisione, sia sotto il profilo dell'accertamento della irreperibilità del condannato sia per la omessa considerazione della documentazione attestante la richiesta del condannato di essere accolto nella comunità "Cenacolo". I motivi sono manifestamente infondati.Con riguardo all'accertamento della irreperibilità del condannato, il Tribunale ha fatto riferimento alle vane ricerche e alla inequivoca dichiarazione dello stesso Sula che, nominando il nuovo difensore, si era dichiarato senza fissa dimora. I motivi di ricorso hanno sostenuto che le ricerche non erano state complete e adeguate, ma, con riferimento al dato sostanziale, che rileva ai fini dell'ammissione alle misure alternative, non ha indicato alcuna comunicazione che potesse smentire quanto direttamente dichiarato dalla parte. La decisione risulta dunque motivata e conforme al costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale "L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilítà dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell'esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni" (Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, FALBO, Rv. 276191). 3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.