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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 06577/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36829-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, 79 [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 36829/2018 avverso la sentenza n. 768/2018 della CORTE Numero sezionale 79/2022 Numero di raccolta generale 6577/2022 D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/06/2018 R.G.N.

Data pubblicazione 28/02/2022 2210/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Roma ha parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato che tra il predetto e la RAI – [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, RAI) è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 16.9.2002, con diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel quarto livello del c.c.n.l.

RAI, con qualifica di programmista regista, ed ha condannato la società datoriale al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno, pari alle mensilità di retribuzione maturate dalla data di messa in mora, oltre accessori.

2. La Corte territoriale ha giudicato valida la conciliazione tra le parti intervenuta il 12.9.2002 e in ragione di ciò infondate le pretese del lavoratore riferite al periodo pregresso.

3. In riferimento ai rapporti di lavoro svolti a partire dal 16.9.2002, ha respinto l’eccezione sollevata dalla società, di risoluzione per mutuo consenso, sul rilievo che fosse insufficiente, a tal fine, il dato del ritardo del lavoratore nell’esercizio del diritto.

Ha ritenuto che le prove testimoniali raccolte dimostrassero il carattere subordinato del rapporto di lavoro svolto tra le parti, e formalmente disciplinato da numerosi contratti di lavoro autonomo.

4. Avverso tale sentenza la RAI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai Numero registro generale 36829/2018 sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

Numero sezionale 79/2022Numero di raccolta generale 6577/2022 Data pubblicazione 28/02/2022 Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione nelle fasi di merito, rappresentato dall'assoggettamento o meno del lavoratore ad un orario di lavoro, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 codi proc. civ.

6. Il motivo non può trovare accoglimento.

Ove anche si riconoscesse valore decisivo all’obbligo di rispetto di un orario di lavoro, nonostante il carattere indiziario dello stesso, valutabile quindi unitamente ad altri elementi, è indubbio che la sentenza abbia esaminato tale fatto, avendo accertato che il Biagini “osservava un orario di lavoro determinato”, sicché deve escludersi che ricorra il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (v.

Cass., S.U. n. 8053 del 2014).

7. Con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza per motivazione apparente sul diverso grado di attendibilità dei testimoni, ai sensi all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ..

8. Anche questo motivo è inammissibile.

E’ vero che la pronuncia d’appello non reca alcun riferimento espresso alle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttavia la critica di parte ricorrente, di omesso esame delle suddette prove testimoniali, non può trovare ingresso in questa sede: essa è estranea al perimento segnato dall’art. 360, n. 5 cod. proc. civ., perché non attiene all’omesso esame di un fatto inteso in senso storico; è contraria ai principi costantemente affermati da questa Corte sulla facoltà del giudice di merito di selezionare le prove significative ai fini della decisione; non è neppure rivelatrice di una motivazione apparente, come delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenza n. 8053 del 2014), atteso che la Corte di merito ha, comunque, indicato i parametri utilizzati nella selezione delle prove testimoniali da porre a base della decisione, così implicitamente negando alle deposizioni non richiamate i F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 necessari requisiti di attendibilità, oggettivi (dovizia di particolari, Numero registro generale 36829/2018 assenza di contraddizioni e incongruenze) e soggettivi (assenza Numero sezionale 79/2022Numero di raccolta generale 6577/2022 di vincoli e condizione di indifferenza rispetto all’esito della lite).

Data pubblicazione 28/02/2022

9. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, anche in relazione all'art. 1206 cod. civ., per non avere la Corte di merito applicato, ai fini del risarcimento del danno subito dal lavoratore a seguito dell'interruzione della prestazione lavorativa, la disciplina speciale di cui all'articolo 32 cit., in luogo di quella generale prevista dall'articolo 1206 cit., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

10. La censura è infondata per le ragioni già espresse da questa Corte, con orientamento assolutamente prevalente, e che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità.

Si è al riguardo sostenuto che “Il regime indennitario istituito dall'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 non si applica all'ipotesi di conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo”, ciò sul rilievo che la disciplina dettata dall’art. 32, commi 5 e 6 cit. riguarda “i contratti a termine e le altre tipologie contrattuali previste dai commi 3 e 4 dell'art. 32 L. n. 183/10, tra cui non rientrano i contratti di lavoro autonomo, non potendo neppure invocarsi la disciplina di cui alla lett. d) del citato comma 4” (v.

Cass. n. 29006 del 2020; v. anche Cass. n. 20209 del 2016).

Di analogo tenore la sentenza Cass. n. 11424 del 2021 (non massimata) che ha ribadito l’estraneità, alla disciplina dell'indennità risarcitoria ex art. 32 cit., della “fattispecie di un rapporto di lavoro autonomo accertato giudizialmente ab origine come di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, celato dietro lo schermo ripetuto di una molteplicità di successivi contratti di collaborazione autonoma”.

Si è inoltre sottolineato (v.

Cass. n. 35675 del 2021 non massimata) come tale interpretazione sia la sola coerente col testo dell’art. 32, comma 5 cit., che disciplina le conseguenze risarcitorie “nei casi di F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 36829/2018 conversione del contratto a tempo determinato”, dovendo Numero sezionale 79/2022 considerarsi la “conversione” comprensiva degli effetti operanti Numero di raccolta generale 6577/2022Data pubblicazione 28/02/2022 sul piano oggettivo -conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato- e sul piano soggettivo -rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore e non più del somministratore- (in tal senso, per tutte, v.

Cass. n. 17540 del 2014), all’interno della medesima qualificazione, come subordinato, del rapporto di lavoro.

Con la conseguenza che risulta estranea al fenomeno di conversione la fattispecie oggetto di causa in cui si è operata giudizialmente una diversa qualificazione del rapporto di lavoro ab origine, da autonomo a subordinato a tempo indeterminato.

11. Con il quarto motivo è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall'esistenza o meno di un danno patrimoniale subito dal lavoratore a causa dell'interruzione del rapporto di lavoro, sul rilievo che lo stesso ricorrente aveva riferito, in primo grado, di aver prestato attività lavorativa retribuita in favore della Rai fino all'aprile del 2012, con la conseguenza che un danno a suo carico potrebbe dirsi verificato solo dopo la data suddetta.

12. Con il quinto motivo si addebita alla sentenza impugnata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1206 e 1223 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte non avrebbe potuto ravvisare alcun danno da mora accipiendi per il periodo anteriore all'aprile 2012.

13. Con il sesto motivo è dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia su un'eccezione sollevata dalla Rai nelle fasi di merito, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., relativa alla compensazione di eventuali somme riconosciute al lavoratore con quanto comunque dal medesimo percepito.

14. I motivi dal quarto al sesto, da trattare unitariamente, sono parimenti infondati.

Nel controricorso è allegato che l’anno 2012, quale epoca di cessazione dei rapporti di lavoro con la RAI, fu indicato dal lavoratore per mero errore materiale e che negli atti processuali di entrambe le parti è pacificamente indicata la F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 definitiva cessazione del rapporto di lavoro nell’anno 2010. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36829/2018 assunto trova conferma negli atti processuali che questa Corte ha Numero sezionale 79/2022Numero di raccolta generale 6577/2022 esaminato (v. memoria di costituzione della Rai nel giudizio di Data pubblicazione 28/02/2022 primo grado, pag. 10) e nello stesso ricorso per cassazione, in cui è riportato l’elenco dei contratti di lavoro conclusi dal Biagini con la RAI, l’ultimo dei quali risulta stipulato dal 9.6.2010 al 10.9.2010.

15. Da ciò deriva che correttamente è stato fatto decorrere il risarcimento del danno dalla data di messa in mora avvenuta nell’anno 2011, senza che sia configurabile alcuna violazione degli artt. 1206 e 1223 cc., e neppure i vizi di omesso esame ed omessa pronuncia poiché la Corte d’appello non poteva disporre alcuna compensazione in mancanza di redditi da lavoro percepiti dal Biagini in epoca successiva alla data di messa in mora.

16. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.

17. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo.

18. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, in € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Onofrio, antistataria.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 36829/2018 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis Numero sezionale 79/2022 dello stesso art. 13, se dovuto.

Numero di raccolta generale 6577/2022Data pubblicazione 28/02/2022 Così deciso nella Adunanza camerale del 13.1.2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36829-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, 79 [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ONOFRIO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 36829/2018 avverso la sentenza n. 768/2018 della CORTE Numero sezionale 79/2022 Numero di raccolta generale 6577/2022 D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/06/2018 R.G.N. Data pubblicazione 28/02/2022 2210/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Roma ha parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato che tra il predetto e la RAI – [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, RAI) è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 16.9.2002, con diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel quarto livello del c.c.n.l. RAI, con qualifica di programmista regista, ed ha condannato la società datoriale al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno, pari alle mensilità di retribuzione maturate dalla data di messa in mora, oltre accessori. 2. La Corte territoriale ha giudicato valida la conciliazione tra le parti intervenuta il 12.9.2002 e in ragione di ciò infondate le pretese del lavoratore riferite al periodo pregresso. 3. In riferimento ai rapporti di lavoro svolti a partire dal 16.9.2002, ha respinto l’eccezione sollevata dalla società, di risoluzione per mutuo consenso, sul rilievo che fosse insufficiente, a tal fine, il dato del ritardo del lavoratore nell’esercizio del diritto. Ha ritenuto che le prove testimoniali raccolte dimostrassero il carattere subordinato del rapporto di lavoro svolto tra le parti, e formalmente disciplinato da numerosi contratti di lavoro autonomo. 4. Avverso tale sentenza la RAI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai Numero registro generale 36829/2018 sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ. Numero sezionale 79/2022Numero di raccolta generale 6577/2022 Data pubblicazione 28/02/2022 Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione nelle fasi di merito, rappresentato dall'assoggettamento o meno del lavoratore ad un orario di lavoro, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 codi proc. civ. 6. Il motivo non può trovare accoglimento. Ove anche si riconoscesse valore decisivo all’obbligo di rispetto di un orario di lavoro, nonostante il carattere indiziario dello stesso, valutabile quindi unitamente ad altri elementi, è indubbio che la sentenza abbia esaminato tale fatto, avendo accertato che il Biagini “osservava un orario di lavoro determinato”, sicché deve escludersi che ricorra il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (v. Cass., S.U. n. 8053 del 2014). 7. Con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza per motivazione apparente sul diverso grado di attendibilità dei testimoni, ai sensi all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.. 8. Anche questo motivo è inammissibile. E’ vero che la pronuncia d’appello non reca alcun riferimento espresso alle deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttavia la critica di parte ricorrente, di omesso esame delle suddette prove testimoniali, non può trovare ingresso in questa sede: essa è estranea al perimento segnato dall’art. 360, n. 5 cod. proc. civ., perché non attiene all’omesso esame di un fatto inteso in senso storico; è contraria ai principi costantemente affermati da questa Corte sulla facoltà del giudice di merito di selezionare le prove significative ai fini della decisione; non è neppure rivelatrice di una motivazione apparente, come delineata dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenza n. 8053 del 2014), atteso che la Corte di merito ha, comunque, indicato i parametri utilizzati nella selezione delle prove testimoniali da porre a base della decisione, così implicitamente negando alle deposizioni non richiamate i F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 necessari requisiti di attendibilità, oggettivi (dovizia di particolari, Numero registro generale 36829/2018 assenza di contraddizioni e incongruenze) e soggettivi (assenza Numero sezionale 79/2022Numero di raccolta generale 6577/2022 di vincoli e condizione di indifferenza rispetto all’esito della lite). Data pubblicazione 28/02/2022 9. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, anche in relazione all'art. 1206 cod. civ., per non avere la Corte di merito applicato, ai fini del risarcimento del danno subito dal lavoratore a seguito dell'interruzione della prestazione lavorativa, la disciplina speciale di cui all'articolo 32 cit., in luogo di quella generale prevista dall'articolo 1206 cit., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. 10. La censura è infondata per le ragioni già espresse da questa Corte, con orientamento assolutamente prevalente, e che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità. Si è al riguardo sostenuto che “Il regime indennitario istituito dall'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 non si applica all'ipotesi di conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo”, ciò sul rilievo che la disciplina dettata dall’art. 32, commi 5 e 6 cit. riguarda “i contratti a termine e le altre tipologie contrattuali previste dai commi 3 e 4 dell'art. 32 L. n. 183/10, tra cui non rientrano i contratti di lavoro autonomo, non potendo neppure invocarsi la disciplina di cui alla lett. d) del citato comma 4” (v. Cass. n. 29006 del 2020; v. anche Cass. n. 20209 del 2016). Di analogo tenore la sentenza Cass. n. 11424 del 2021 (non massimata) che ha ribadito l’estraneità, alla disciplina dell'indennità risarcitoria ex art. 32 cit., della “fattispecie di un rapporto di lavoro autonomo accertato giudizialmente ab origine come di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, celato dietro lo schermo ripetuto di una molteplicità di successivi contratti di collaborazione autonoma”. Si è inoltre sottolineato (v. Cass. n. 35675 del 2021 non massimata) come tale interpretazione sia la sola coerente col testo dell’art. 32, comma 5 cit., che disciplina le conseguenze risarcitorie “nei casi di F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 36829/2018 conversione del contratto a tempo determinato”, dovendo Numero sezionale 79/2022 considerarsi la “conversione” comprensiva degli effetti operanti Numero di raccolta generale 6577/2022Data pubblicazione 28/02/2022 sul piano oggettivo -conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato- e sul piano soggettivo -rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore e non più del somministratore- (in tal senso, per tutte, v. Cass. n. 17540 del 2014), all’interno della medesima qualificazione, come subordinato, del rapporto di lavoro. Con la conseguenza che risulta estranea al fenomeno di conversione la fattispecie oggetto di causa in cui si è operata giudizialmente una diversa qualificazione del rapporto di lavoro ab origine, da autonomo a subordinato a tempo indeterminato. 11. Con il quarto motivo è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall'esistenza o meno di un danno patrimoniale subito dal lavoratore a causa dell'interruzione del rapporto di lavoro, sul rilievo che lo stesso ricorrente aveva riferito, in primo grado, di aver prestato attività lavorativa retribuita in favore della Rai fino all'aprile del 2012, con la conseguenza che un danno a suo carico potrebbe dirsi verificato solo dopo la data suddetta. 12. Con il quinto motivo si addebita alla sentenza impugnata la violazione o falsa applicazione degli artt. 1206 e 1223 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte non avrebbe potuto ravvisare alcun danno da mora accipiendi per il periodo anteriore all'aprile 2012. 13. Con il sesto motivo è dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia su un'eccezione sollevata dalla Rai nelle fasi di merito, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., relativa alla compensazione di eventuali somme riconosciute al lavoratore con quanto comunque dal medesimo percepito. 14. I motivi dal quarto al sesto, da trattare unitariamente, sono parimenti infondati. Nel controricorso è allegato che l’anno 2012, quale epoca di cessazione dei rapporti di lavoro con la RAI, fu indicato dal lavoratore per mero errore materiale e che negli atti processuali di entrambe le parti è pacificamente indicata la F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 definitiva cessazione del rapporto di lavoro nell’anno 2010. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 36829/2018 assunto trova conferma negli atti processuali che questa Corte ha Numero sezionale 79/2022Numero di raccolta generale 6577/2022 esaminato (v. memoria di costituzione della Rai nel giudizio di Data pubblicazione 28/02/2022 primo grado, pag. 10) e nello stesso ricorso per cassazione, in cui è riportato l’elenco dei contratti di lavoro conclusi dal Biagini con la RAI, l’ultimo dei quali risulta stipulato dal 9.6.2010 al 10.9.2010. 15. Da ciò deriva che correttamente è stato fatto decorrere il risarcimento del danno dalla data di messa in mora avvenuta nell’anno 2011, senza che sia configurabile alcuna violazione degli artt. 1206 e 1223 cc., e neppure i vizi di omesso esame ed omessa pronuncia poiché la Corte d’appello non poteva disporre alcuna compensazione in mancanza di redditi da lavoro percepiti dal Biagini in epoca successiva alla data di messa in mora. 16. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso. 17. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo. 18. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, in € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Onofrio, antistataria. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 36829/2018 pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis Numero sezionale 79/2022 dello stesso art. 13, se dovuto. Numero di raccolta generale 6577/2022Data pubblicazione 28/02/2022 Così deciso nella Adunanza camerale del 13.1.2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0
Sentenza Cassazione n. 06577/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris