CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 17787/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole, in esito al giudizio di merito, dei delitti di esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alle persone e di lesioni personali, commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], e, per l'effetto, condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, tramite il difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 22 gennaio 2021 (di conferma di quella in primo grado pronunciata dal Tribunale di Patti in data 5 novembre 2018) articolando tre motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1. Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 52, 393 e 582 cod. pen. e vizio di motivazione da travisamento per omissione di una prova decisiva. Assume, al riguardo, che dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe emerso che egli, lungi dall'aggredire Sangiorgio, aveva reagito alla condotta violenta di questi, cui si era limitato ad assestare una spinta con il gomito, di modo che - come evidenziato nella specifica doglianza di gravame, sommariamente disattesa dalla Corte territoriale, il suo comportamento, in quanto del tutto proporzionato all'offesa, avrebbe dovuto essere scriminato ai sensi dell'art. 52 cod. pen.. 1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione da evidente illogicità e da contraddittorietà rispetto a specifici atti del processo. In effetti, se la Corte di merito avesse approfonditamente esaminato la doglianza di appello protesa a <<ricostruire la verità dei fatti sulla scorta degli atti processuali specificamente ivi indicati», non avrebbe potuto non cogliere l'esiguità del fatto complessivamente considerato. 1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di quantificazione della pena, avendo la Corte territoriale risposto al corrispondente motivo di gravame - con il quale si era chiesta ragione del particolare rigore sanzionatorio usato nei suoi confronti dal Tribunale - con formule astratte e generiche, prive di qualsivoglia richiamo alle emergenze processuali. 2. Con requisitoria trasmessa tramite PEC in data 23 febbraio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 3. Con memoria in data 6 febbraio 2022, il difensore dell'imputato ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Va, preliminarmente, ribadito, in riferimento alla doglianza (comune ai tre motivi della presente impugnativa) di omessa, specifica, risposta a ciascuna delle deduzioni difensive sottese ai motivi di gravame, che il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, posto che l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Pavone, Rv. 135181). Del resto, il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali è <<limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento» (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794): il che è quanto ha fatto il giudice censurato, per quel che emerge dalla sentenza impugnata. 2. Tanto premesso il primo motivo di ricorso non è consentito in questa sede. 2.1. Invero, tramite il generico richiamo alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], dalle quali non è dato evincere, con precisione, neppure, quale sarebbe stata la «condotta violenta» tenuta dalla parte offesa [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente pretende di ottenere dal giudice di legittimità una non consentita rivalutazione delle prove: infatti, lungi dall'individuare lampanti elementi di fatto, fraintesi o trascurati da entrambi i giudici di merito, atti a determinare un diverso esito decisorio rispetto a quello cui costoro, nelle loro conformi decisioni, sono pervenuti, agita nel motivo all'esame, incentrato sull'ingiustificato diniego della scriminante della legittima difesa, argomenti che si appuntano soltanto sulla mancanza di persuasività, sull'inadeguatezza e sull'assenza di rigore o di puntualità del ragionamento seguito dalla Corte di appello, anche in riferimento al significato assegnato alle prove stesse (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965), rilievi, questi enumerati, che, tuttavia, sono estranei al perimetro del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. 2.2. Le deduzioni all'uopo articolate risultano, oltretutto, aspecifiche, perché ripropongono, quasi negli stessi termini, le censure già esposte nell'atto di appello, alle quali il giudice di secondo grado ha fornito convincente risposta, sottolineando tanto l'evidente sproporzione della violenza, usata dal Bottino nei riguardi del Sangiorgio, rispetto alla necessità di tutelare il suo diritto di proprietà su un piccolo lume, quanto la mancanza di attualità del pericolo dell'offesa, potendosi, la controversia relativa all'inserimento o meno del detto bene tra quelli venduti all'asta, agevolmente risolvere sulla base degli atti della procedura esecutiva. 3. Le censure articolate con il secondo motivo, avverso il diniego di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sono manifestamente infondate. E' orientamento pacifico di questa Corte quello secondo il quale, ai fini dell'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647); di modo che è adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678). Non si espone, dunque, a rilievi di sorta l'esclusione nei confronti dell'imputato dell'invocato beneficio, non essendo dirimente l'occasionalità della condotta tenuta, rilevando, piuttosto, alla stregua delle indicazioni direttive riportate, le modalità della stessa, che, descritta come <<eccessiva, in quanto trasmodata in una ingiustificata violenza fisica contro l'aggiudicatario del lume», non implausibilmente è stata ritenuta non di particolare tenuità. 3. Il terzo motivo articola doglianze non consentite in questa sede. Avuto riguardo alla motivazione complessivamente rassegnata, dalla quale è dato evincere come il ricorrente, a fronte di una situazione agevolmente risolvibile con gli strumenti del diritto (ossia sulla base della disamina degli atti relativi alla vendita all'asta dei suoi beni e di un confronto con il delegato ad essa), avesse posto in essere una condotta oggettivamente sproporzionata, connotata da violenza fisica nei confronti del pur intemperante acquirente dei beni staggiti, va riconosciuto che la giustificazione addotta dalla Corte territoriale per confermare la statuizione del primo giudice in punto di commisurazione della pena non si appalesa affatto apparente o carente: anzi, rispetto all'esplicito riferimento all'entità dei fatti contestati, contenuto in sentenza, il ricorrente nulla ha opposto, in tale guisa la censura risultando anche generica. 4. Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in [OSCURATO:PERSONA] marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il Presidente