CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 1975
Cassazione n. 13073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/11/1975 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Mantova il 27 aprile 2018 in ordine al reato di cui all'art.186, comma 7, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Sustinente (MN) il 6 settembre 2015. L'esponente lamenta erronea applicazione della normativa in tema di sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell'art.83, comma 2, d.l. n.18/2020, vizio di motivazione, travisamento delle prove e violazione degli artt.14 Cost. e 8 CEDU. L'esame dei motivi di ricorso induce ad escluderne l'inammissibilità e a rilevare l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato. Il reato per il quale l'imputato è stato condannato è infatti prescritto, trattandosi di fatto commesso in data 6 settembre 2015 in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di contravvenzione, il termine massimo di prescrizione per tale reato deve ritenersi stabilito in cinque anni, in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen. Va, quindi, osservato che è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato contestato, compiutosi in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu °cui'', che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputato impone l'applicazione della causa estintiva. Va disposto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], essendo il reato ascritto estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Mantova per quanto di competenza ex art.224, comma 3, cds. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente --[OSCURATO:PERSONA] # Do