CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31164/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/0:171968 avverso la sentenza del 19/01/2021 del TRIBUNALE di ISERNIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Isernia ha confermato la sentenza del 6 settembre 2019 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia ai danni di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contestualmente lamenta violazione di legge e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, sostenendo che le parole pronunciate erano prive di efficacia intimidatoria tenuto conto del contesto in cui era avvenuto il fatto, è inammissibile, atteso che il Tribunale ha fornito adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali le frasi pronunciate dell'imputato erano in concreto idonee ad incutere timore nella persona offesa, cosicché non è ravvisabile alcuna violazione di legge, mentre laddove il ricorrente si duole della contraddittorietà ed illogicità della motivazione, trattasi di motivo di impugnazione non consentito, ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis