CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16453/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Verona il 19/09/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Legnago il 18/04/2015. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che si imponeva alla luce del mutamento del giudice monocratico davanti al quale era stato celebrato il giudizio di primo grado. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'insussistenza degli elementi costitutivi del reato oggetto di contestazione processuale, che veniva censurata per la mancata rivalutazione del giudizio di pericolosità sociale dopo il periodo di detenzione patito dell'imputato. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'eccessività del trattamento sanzionatorio, conseguente all'applicazione della recidiva specifica, riconosciuta al ricorrente attraverso un percorso argomentativo assertivo e svincolato dalle emergenze processuali. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, che si imponeva alla luce del mutamento del giudice monocratico davanti al quale era stato celebrato il giudizio di primo grado. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo relativo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, conseguente al mutamento del giudice monocratico, risulta smentito dalle emergenze processuali, atteso che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], celebrata davanti al Tribunale di Verona, aveva prestato il consenso all'acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nel rispetto della previsione dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. Si aggiunga che il consenso alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ritualmente prestato ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., veniva ribadito nell'udienza conclusiva del dibattimento, celebrata il 19/09/2018, in cui si dichiarava l'utilizzabilità di tutti gli atti processuali, acquisiti «con il consenso delle parti [...]». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'insussistenza degli elementi costitutivi del reato oggetto di contestazione processuale, che veniva censurata per la mancata rivalutazione del giudizio di pericolosità sociale dopo il periodo di detenzione patito dell'imputato. Osserva il Collegio che, anche in questo caso, l'assunto difensivo risulta smentito dalle emergenze processuali, atteso che il periodo di detenzione patito dell'imputato, quantificato in quindici mesi, era inferiore al limite di due anni prescritto normativamente dall'art. 14 dell'art. 14 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 del 2011. Tale disposizione, infatti, recita: «L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione». Questa modifica normativa, del resto, si imponeva alla luce della sentenza della Corte costituzionale 2 dicembre 2013„ n. 291, con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale «dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura». Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 4. Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'eccessività del trattamento sanzionatorio, conseguente all'applicazione della recidiva specifica, riconosciuta al ricorrente attraverso un percorso argomentativo assertivo e svincolato dalle emergenze processuali. Osserva il Collegio che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti il 18/04/2015, nell'immediatezza dei fatti, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi e non contestati dal ricorrente, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'ipotesi di reato ascrittagli ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale veneziana nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita di Matter, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal ricorrente, tenuto conto dei suoi precedenti penali e del suo comportamento processuale, che imponevano di applicare la recidiva specifica oggetto di contestazione. 5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. [OSCURATO:PERSONA]