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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 26866/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10211/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L.A.R. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Appalto opera pubblica Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 459/2018 depositata il 23/01/2018.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 settembre 2023.

Rilevato che:

1. con contratto d’appalto del 18/02/1987, l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; in seguito indicate in “R.F.I.”) affidò al [OSCURATO:PERSONA] L.A.R. l’esecuzione delle prestazioni occorrenti per la progettazione definitiva ed esecutiva del collegamento diretto tra le linee di valico e il nuovo bacino portuale di [OSCURATO:PERSONA], per la realizzazione della sede ferroviaria e delle opere civili connesse; durante l’esecuzione dell’appalto furono adottati alcuni atti integrativi e alcuni atti modificativi, in relazione alla quale venne in contestazione il 5° atto modificativo, del 17/12/1999, avente ad oggetto la realizzazione di impianti di sicurezza delle gallerie, mediante la messa in atto di impianti idrici antincendio, di impianti di alimentazione elettrica e di illuminazione, di impianti di telecomunicazione e dell’impianto di supervisione;

2. pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] L.A.R. convenne giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, R.F.I. e formulò una serie di domande di risarcimento dei danni correlati all’appalto, compresa, per quanto qui rileva, la pretesa risarcitoria per i maggiori oneri sopportati dall’appaltatrice a causa del ritardo, indicato in 2754 giorni (il collaudo era, infatti, intervenuto il 24/03/2009 a fronte del termine del 7/03/2002, pattuito dalle parti), della committente nell’esecuzione del collaudo finale dell’opera.

La convenuta, costituendosi in giudizio, invocò il rigetto della pretesa attorea e, con domanda riconvenzionale, chies e la condanna dell’attrice al rimborso delle somme ad essa corrisposte per la realizzazione di impianti (di telefonia, di illuminazione, di diffusione sonora e di supervisione) non ultimati a regola d’arte;

3. il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3437/2013, in parziale accoglimento della domanda dell’attrice, condannava la convenuta a pagare la somma di euro 114.291,86 (di cui euro 111.291,86, per la posa in opera di una condotta di maggiore diametro, su richiesta della stazione appaltante; euro 3.000,00, per la fornitura e la posa in opera di quattro indicatori di livello, quali lavorazioni extracontratto), ed euro 24.630,93, a titolo di rimborso di una penale illegittimamente trattenuta dalla committente; infine, respingeva la domanda riconvenzionale di R.F.I.;

4. la Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava sia l’appello principale del Fallimento del [OSCURATO:PERSONA] L.A.R. (in seguito, “[OSCURATO:PERSONA]”), dichiarato fallito nel corso del giudizio di appello, sia l’appello incidentale di R.I.F.;

5. ad avviso del giudice di secondo grado, per un verso, come stabilito dal Tribunale di Roma, il ritardo nel collaudo finale non era imputabile alla committente in ragione del grave inadempimento del [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva consentito alla stazione appaltante di concludere l’attività di collaudo prima di quanto in effetti avvenuto; per altro verso, era corretta la pronuncia del primo giudice di tardività della riserva dell’appaltatrice per il preteso ritardo nell’esecuzione del collaudo, in ragione del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era in grado di percepire i danni derivanti dagli asseriti inadempimenti dell’[OSCURATO:PERSONA], sicché avrebbe potuto iscrivere la riserva molto tempo prima della data di emissione della situazione finale dei lavori, in calce alla quale la riserva era stata registrata;

6. il Fallimento del [OSCURATO:PERSONA] L.A.R. ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; R.F.I. ha resistito con controricorso: in prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso [«1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 1175, 1375, 1206 e 1665 cod. civ. con riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.»], si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente rigettato la pretesa risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA] L.A.R., riferita all’ultimo periodo di ritardo nel collaudo delle opere, trascurando che la c.t.u. (svolta in primo grado) aveva imputato a R.F.I. un ritardo pari a 743 giorni nelle operazioni di collaudo con riferimento al c.d. 5° periodo: quello intercorso tra il 12/03/2007 (esito delle prove relative agli impianti antincendio da parte della commissione di verifica tecnica) al 24/03/2009 (data di emissione del certificato di collaudo).

Sostiene il ricorrente che, rispetto a tale ultimo periodo, è priva di logica l’affermazione del giudice d’appello che ha addebitato il ritardo al grave inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione dell’impianto antincendio, senza considerare che il 5° periodo si collocavain epoca successiva all’”esito finale” positivo delle verifiche dell’impianto antincendio, il che escludeva in radice inadempimenti di sorta addebitabili all’appaltatrice;

2. con il secondo motivo [«2) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.: le risultanze emerse dal verbale di visita n. 19 della Commissione di Collaudo»], il [OSCURATO:PERSONA] L.A.R. censura la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare le risultanze del menzionato verbale di visita n. 19, documento che invece era decisivo, siccome relativo alla questione della mancata collaborazione e della violazione del principio di correttezza e buona fede contrattuale ascrivibili a R.F.I.;

3. con il terzo motivo [«3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 165 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 554, dell’art. 31 dm.ll.pp. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 145 (“Capitolato generale appalto”) e dell’art. 1183 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.»], il [OSCURATO:PERSONA] L.A.R. premette che la sentenza impugnata ha ritenuto non tempestiva la riserva n. 3 - iscritta in data 12/12/2008 in calce alla situazione finale -, formulata dal [OSCURATO:PERSONA] per gli oneri diretti, indiretti e di mantenimento della struttura necessaria alla manutenzione e buona conservazione delle opere per rendere possibile il collaudo; riserva riguardante i danni causati dal ritardo di R.F.I. nella collaudazione, per un totale di 2156 giorni, ridotti (nel corso del giudizio) a 743 giorni dopo che la c.t.u., espletata in primo grado, aveva fissato in tale minore lasso di tempo il ritardo addebitabile alla stazione appaltante. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] L.A.R. menziona, in particolare, la nota integrativa alla c.t.u. da cui risulta che la riserva n. 3 era tempestiva in quanto, allorché venne formulata, le operazioni di collaudo erano ancora in corso.

Dopodiché critica la decisione della Corte d’appello per non essersi attenuta all’art. 31, d.m. n. 145 del 2000, applicabile ratione temporis, il cui secondo comma recita: «le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore».

Sostiene, al riguardo, la ricorrente che , dato il perdurante inadempimento del committente al momento dell’iscrizione della riserva, l’appaltatrice non era, di conseguenza, incorsa in alcuna decadenza.

Conclude che la sentenza impugnata ha anche ignorato il principio di diritto, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, rispetto al comportamento omissivo della stazione appaltante nell’effettuazione del collaudo, l’appaltatore può far valere direttamente i suoi diritti in sede giudiziaria e arbitrale, senza dovere preventivamente mettere in mora la P.A. o assegnarle un termine e, tanto meno, attuare il procedimento di cui all’art. 1183, cod. civ.;

4. il primo e il terzo motivo, da esaminare insieme per connessione, non sono fondati;

4.1. con riferimento al riportato t esto (cfr. punto 3) de l secondo comma dell’art. 31, d.m. lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (“Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni […] ”), la giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. 20/09/2022, n. 27451), a proposito della tempestività delle riserve, ha enunciato il principio di diritto secondo cui «[i]n tema di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall’Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all’art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell’amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all’impresa appaltatrice l’onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto».

Si è,altresì, chiarito che «[n]ei pubblici appalti, è obbligo dell’impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all’insorgenza e percezione del fatto dannoso; in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il “quantum” può essere successivamente indicato.

Ne consegue che, ove l’appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo»;

4.2. nella fattispecie concreta, in relazione al terzo motivo, il cui esame è prioritario sul piano logico, la Corte d’appello, muovendosi nel solco tracciato dalla normativa e dalla giurisprudenza di riferimento, ha condiviso il dictumdella sentenza di primo grado circa la intempestività della riserva n. 3 per il preteso ritardo nell’esecuzione del collaudo finale in ragione del fatto che, come suaccennato (cfr. punto 5 del “Rilevato che”) (cfr. pag. 17 della sentenza) «il [OSCURATO:PERSONA] era ben in grado di percepire, ove esistenti, gli assunti danni che sarebbero stati causati da inadempimenti di [OSCURATO:SOCIETA] e, di conseguenza, le riserve in questione avrebbero dovuto essere iscritte molto prima della data di emissione della situazione finale dei lavori».

Nella pronuncia del Tribunale di Roma, la cui motivazione è richiamata dalla qui impugnata sentenza della Corte d’appello, quanto ai lavori stabiliti con il 5° atto modificativo (per un ammontare di euro 145.882.793,85, da eseguire in 2595 giorni), si afferma che la riserva iscritta in data 12/12/2008, nella situazione finale dei lavori, recante le pretese risarcitorie del [OSCURATO:PERSONA], collegate al ritardo nel collaudo delle opere, era senz’altro tardiva per essere intervenuta quando era già decorso il termine di 210 giorni dalla data di verbalizzazione dell’ultimazione dei lavori relativi a ciascun lotto (ai sensi dell’art. 35 del contratto di appalto del 1987, era, infatti,previsto il collaudo parziale entro 210 giorni dalla data di verbalizzazione dell’ultimazione dei lavori relativi a ciascun lotto);

4.3. anche la censura contenuta nel primo motivo è priva di fondamento.

Al contrario di quanto sostiene il Fallimento del [OSCURATO:PERSONA] L.A.R., non v’è alcun salto logico nel ragionamento del giudice d’appello per non avere rilevato che il ritardo del collaudo finale, quantificabile in 743 giorni (c.d. 5° periodo indicato nella consulenza tecnica d’ufficio: dal 12/03/2007, esito delle prove sull’impianto antincendio da parte della commissione di verifica tecnica, al 24/03/2009, data di emissione del certificato di collaudo), non aveva alcuna correlazione con il collaudo del detto impianto antincendio che (appunto) era già avvenuto.

Sia la sentenza di appello che quella di primo grado hanno evidenziato che l’[OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal parere sicuramente non vincolante della commissione di verifica tecnica (incaricata del collaudo delle opere), una volta accertato che, rispetto ai lavori commissionati con il 5° atto modificativo, l’impianto antincendio era stato ben realizzato e che invece gli altri impianti non erano stati ultimati a regola d’arte, non era obbligato a portare a termine l’attività di collaudo, salvo (come suggerito dalla citata C.V.T.) applicare le necessarie detrazioni sul corrispettivo spettante al [OSCURATO:PERSONA] per le opere ines attamente eseguite, ma era legittimato a non ricevere tutta quanta l’opera fino a quando essa non fosse stata interamente collaudata anche in relazione agli impianti che (cfr. pag. 16 della sentenza d’appello) presentavano “gravi vizi”;

5. il secondo motivo è inammissibile;

5.1. il sindacato sulla motivazione, sollecitato dal Fallimento del [OSCURATO:PERSONA] L.A.R., s’infrange nella preclusione della “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., nella specie applicabile ratione temporis,che, per quanto qui rileva, opera quando (ed è il nostro caso) la decisione di secondo grado è integralmente corrispondente a quella di primo grado, senza, peraltro, trascurare che la doglianza difetta anche di specificità, per non essere stato riportato il contenuto del richiamato verbale di visita n. 19 della Commissione di collaudo, asseritamente dotato del carattere di decisività ai fini del giudizio;

6. in conclusione, il ricorso è rigettato;

7. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

8. infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna ilricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00, per compenso, oltre a euro 200,00, per esborsi, al 15 per cento per spese generali, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presuppos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10211/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L.A.R. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Appalto opera pubblica Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 459/2018 depositata il 23/01/2018. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 settembre 2023. Rilevato che: 1. con contratto d’appalto del 18/02/1987, l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; in seguito indicate in “R.F.I.”) affidò al [OSCURATO:PERSONA] L.A.R. l’esecuzione delle prestazioni occorrenti per la progettazione definitiva ed esecutiva del collegamento diretto tra le linee di valico e il nuovo bacino portuale di [OSCURATO:PERSONA], per la realizzazione della sede ferroviaria e delle opere civili connesse; durante l’esecuzione dell’appalto furono adottati alcuni atti integrativi e alcuni atti modificativi, in relazione alla quale venne in contestazione il 5° atto modificativo, del 17/12/1999, avente ad oggetto la realizzazione di impianti di sicurezza delle gallerie, mediante la messa in atto di impianti idrici antincendio, di impianti di alimentazione elettrica e di illuminazione, di impianti di telecomunicazione e dell’impianto di supervisione; 2. pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] L.A.R. convenne giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, R.F.I. e formulò una serie di domande di risarcimento dei danni correlati all’appalto, compresa, per quanto qui rileva, la pretesa risarcitoria per i maggiori oneri sopportati dall’appaltatrice a causa del ritardo, indicato in 2754 giorni (il collaudo era, infatti, intervenuto il 24/03/2009 a fronte del termine del 7/03/2002, pattuito dalle parti), della committente nell’esecuzione del collaudo finale dell’opera. La convenuta, costituendosi in giudizio, invocò il rigetto della pretesa attorea e, con domanda riconvenzionale, chies e la condanna dell’attrice al rimborso delle somme ad essa corrisposte per la realizzazione di impianti (di telefonia, di illuminazione, di diffusione sonora e di supervisione) non ultimati a regola d’arte; 3. il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3437/2013, in parziale accoglimento della domanda dell’attrice, condannava la convenuta a pagare la somma di euro 114.291,86 (di cui euro 111.291,86, per la posa in opera di una condotta di maggiore diametro, su richiesta della stazione appaltante; euro 3.000,00, per la fornitura e la posa in opera di quattro indicatori di livello, quali lavorazioni extracontratto), ed euro 24.630,93, a titolo di rimborso di una penale illegittimamente trattenuta dalla committente; infine, respingeva la domanda riconvenzionale di R.F.I.; 4. la Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava sia l’appello principale del Fallimento del [OSCURATO:PERSONA] L.A.R. (in seguito, “[OSCURATO:PERSONA]”), dichiarato fallito nel corso del giudizio di appello, sia l’appello incidentale di R.I.F.; 5. ad avviso del giudice di secondo grado, per un verso, come stabilito dal Tribunale di Roma, il ritardo nel collaudo finale non era imputabile alla committente in ragione del grave inadempimento del [OSCURATO:PERSONA], il quale non aveva consentito alla stazione appaltante di concludere l’attività di collaudo prima di quanto in effetti avvenuto; per altro verso, era corretta la pronuncia del primo giudice di tardività della riserva dell’appaltatrice per il preteso ritardo nell’esecuzione del collaudo, in ragione del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era in grado di percepire i danni derivanti dagli asseriti inadempimenti dell’[OSCURATO:PERSONA], sicché avrebbe potuto iscrivere la riserva molto tempo prima della data di emissione della situazione finale dei lavori, in calce alla quale la riserva era stata registrata; 6. il Fallimento del [OSCURATO:PERSONA] L.A.R. ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; R.F.I. ha resistito con controricorso: in prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso [«1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 1175, 1375, 1206 e 1665 cod. civ. con riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.»], si censura la sentenza impugnata per aver erroneamente rigettato la pretesa risarcitoria del [OSCURATO:PERSONA] L.A.R., riferita all’ultimo periodo di ritardo nel collaudo delle opere, trascurando che la c.t.u. (svolta in primo grado) aveva imputato a R.F.I. un ritardo pari a 743 giorni nelle operazioni di collaudo con riferimento al c.d. 5° periodo: quello intercorso tra il 12/03/2007 (esito delle prove relative agli impianti antincendio da parte della commissione di verifica tecnica) al 24/03/2009 (data di emissione del certificato di collaudo). Sostiene il ricorrente che, rispetto a tale ultimo periodo, è priva di logica l’affermazione del giudice d’appello che ha addebitato il ritardo al grave inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione dell’impianto antincendio, senza considerare che il 5° periodo si collocavain epoca successiva all’”esito finale” positivo delle verifiche dell’impianto antincendio, il che escludeva in radice inadempimenti di sorta addebitabili all’appaltatrice; 2. con il secondo motivo [«2) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.: le risultanze emerse dal verbale di visita n. 19 della Commissione di Collaudo»], il [OSCURATO:PERSONA] L.A.R. censura la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare le risultanze del menzionato verbale di visita n. 19, documento che invece era decisivo, siccome relativo alla questione della mancata collaborazione e della violazione del principio di correttezza e buona fede contrattuale ascrivibili a R.F.I.; 3. con il terzo motivo [«3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 165 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 554, dell’art. 31 dm.ll.pp. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 145 (“Capitolato generale appalto”) e dell’art. 1183 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.»], il [OSCURATO:PERSONA] L.A.R. premette che la sentenza impugnata ha ritenuto non tempestiva la riserva n. 3 - iscritta in data 12/12/2008 in calce alla situazione finale -, formulata dal [OSCURATO:PERSONA] per gli oneri diretti, indiretti e di mantenimento della struttura necessaria alla manutenzione e buona conservazione delle opere per rendere possibile il collaudo; riserva riguardante i danni causati dal ritardo di R.F.I. nella collaudazione, per un totale di 2156 giorni, ridotti (nel corso del giudizio) a 743 giorni dopo che la c.t.u., espletata in primo grado, aveva fissato in tale minore lasso di tempo il ritardo addebitabile alla stazione appaltante. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] L.A.R. menziona, in particolare, la nota integrativa alla c.t.u. da cui risulta che la riserva n. 3 era tempestiva in quanto, allorché venne formulata, le operazioni di collaudo erano ancora in corso. Dopodiché critica la decisione della Corte d’appello per non essersi attenuta all’art. 31, d.m. n. 145 del 2000, applicabile ratione temporis, il cui secondo comma recita: «le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore». Sostiene, al riguardo, la ricorrente che , dato il perdurante inadempimento del committente al momento dell’iscrizione della riserva, l’appaltatrice non era, di conseguenza, incorsa in alcuna decadenza. Conclude che la sentenza impugnata ha anche ignorato il principio di diritto, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale, rispetto al comportamento omissivo della stazione appaltante nell’effettuazione del collaudo, l’appaltatore può far valere direttamente i suoi diritti in sede giudiziaria e arbitrale, senza dovere preventivamente mettere in mora la P.A. o assegnarle un termine e, tanto meno, attuare il procedimento di cui all’art. 1183, cod. civ.; 4. il primo e il terzo motivo, da esaminare insieme per connessione, non sono fondati; 4.1. con riferimento al riportato t esto (cfr. punto 3) de l secondo comma dell’art. 31, d.m. lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (“Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni […] ”), la giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. 20/09/2022, n. 27451), a proposito della tempestività delle riserve, ha enunciato il principio di diritto secondo cui «[i]n tema di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall’Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all’art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell’amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all’impresa appaltatrice l’onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto». Si è,altresì, chiarito che «[n]ei pubblici appalti, è obbligo dell’impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all’insorgenza e percezione del fatto dannoso; in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il “quantum” può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l’appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo»; 4.2. nella fattispecie concreta, in relazione al terzo motivo, il cui esame è prioritario sul piano logico, la Corte d’appello, muovendosi nel solco tracciato dalla normativa e dalla giurisprudenza di riferimento, ha condiviso il dictumdella sentenza di primo grado circa la intempestività della riserva n. 3 per il preteso ritardo nell’esecuzione del collaudo finale in ragione del fatto che, come suaccennato (cfr. punto 5 del “Rilevato che”) (cfr. pag. 17 della sentenza) «il [OSCURATO:PERSONA] era ben in grado di percepire, ove esistenti, gli assunti danni che sarebbero stati causati da inadempimenti di [OSCURATO:SOCIETA] e, di conseguenza, le riserve in questione avrebbero dovuto essere iscritte molto prima della data di emissione della situazione finale dei lavori». Nella pronuncia del Tribunale di Roma, la cui motivazione è richiamata dalla qui impugnata sentenza della Corte d’appello, quanto ai lavori stabiliti con il 5° atto modificativo (per un ammontare di euro 145.882.793,85, da eseguire in 2595 giorni), si afferma che la riserva iscritta in data 12/12/2008, nella situazione finale dei lavori, recante le pretese risarcitorie del [OSCURATO:PERSONA], collegate al ritardo nel collaudo delle opere, era senz’altro tardiva per essere intervenuta quando era già decorso il termine di 210 giorni dalla data di verbalizzazione dell’ultimazione dei lavori relativi a ciascun lotto (ai sensi dell’art. 35 del contratto di appalto del 1987, era, infatti,previsto il collaudo parziale entro 210 giorni dalla data di verbalizzazione dell’ultimazione dei lavori relativi a ciascun lotto); 4.3. anche la censura contenuta nel primo motivo è priva di fondamento. Al contrario di quanto sostiene il Fallimento del [OSCURATO:PERSONA] L.A.R., non v’è alcun salto logico nel ragionamento del giudice d’appello per non avere rilevato che il ritardo del collaudo finale, quantificabile in 743 giorni (c.d. 5° periodo indicato nella consulenza tecnica d’ufficio: dal 12/03/2007, esito delle prove sull’impianto antincendio da parte della commissione di verifica tecnica, al 24/03/2009, data di emissione del certificato di collaudo), non aveva alcuna correlazione con il collaudo del detto impianto antincendio che (appunto) era già avvenuto. Sia la sentenza di appello che quella di primo grado hanno evidenziato che l’[OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal parere sicuramente non vincolante della commissione di verifica tecnica (incaricata del collaudo delle opere), una volta accertato che, rispetto ai lavori commissionati con il 5° atto modificativo, l’impianto antincendio era stato ben realizzato e che invece gli altri impianti non erano stati ultimati a regola d’arte, non era obbligato a portare a termine l’attività di collaudo, salvo (come suggerito dalla citata C.V.T.) applicare le necessarie detrazioni sul corrispettivo spettante al [OSCURATO:PERSONA] per le opere ines attamente eseguite, ma era legittimato a non ricevere tutta quanta l’opera fino a quando essa non fosse stata interamente collaudata anche in relazione agli impianti che (cfr. pag. 16 della sentenza d’appello) presentavano “gravi vizi”; 5. il secondo motivo è inammissibile; 5.1. il sindacato sulla motivazione, sollecitato dal Fallimento del [OSCURATO:PERSONA] L.A.R., s’infrange nella preclusione della “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., nella specie applicabile ratione temporis,che, per quanto qui rileva, opera quando (ed è il nostro caso) la decisione di secondo grado è integralmente corrispondente a quella di primo grado, senza, peraltro, trascurare che la doglianza difetta anche di specificità, per non essere stato riportato il contenuto del richiamato verbale di visita n. 19 della Commissione di collaudo, asseritamente dotato del carattere di decisività ai fini del giudizio; 6. in conclusione, il ricorso è rigettato; 7. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; 8. infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna ilricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 10.000,00, per compenso, oltre a euro 200,00, per esborsi, al 15 per cento per spese generali, e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presuppos
Sentenza Cassazione n. 26866/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris