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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2021

Cassazione n. 20140/2022

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la seguente ORDINANZA 1 1-.

R "7(2)-1-"‘‘ A Sul ricorso iscritto al numero 10906 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2/a; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 944/07/21, depositata in data 16.2.2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 4184/31/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di accoglimento del ricorso proposto dalla società, esercente attività di "laboratori di analisi cliniche" avverso avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione, previo p.v.c. della G.d.F., ha ripreso a tassazione, per l'anno 2006, ai fini Ires e Irap, costi indebitamente dedotti in relazione a una fattura emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. afferente ad operazioni (esami di laboratorio) ritenute oggettivamente inesistenti; -la società contribuente resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la società contribuente ha depositato memoria;[OSCURATO:PERSONA] -rilevato che la causa non è di immediata evidenza decisoria alla luce della istanza di riunione e/o trattazione congiunta del presente procedimento con quelli RG 11568/2020; RG 35078/2019, RG n. 18919/18, pendenti tra le stesse parti dinanzi alla sezione quinta tributaria; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione tz, ordinaria per la trattazione in pubblica udienza perytrattazione congiunta con i procedimenti RG 11568/2020; RG 35078/2019, RG n. 18919/18; Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA 1 1-. R "7(2)-1-"‘‘ A Sul ricorso iscritto al numero 10906 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2/a; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 944/07/21, depositata in data 16.2.2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 4184/31/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma di accoglimento del ricorso proposto dalla società, esercente attività di "laboratori di analisi cliniche" avverso avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione, previo p.v.c. della G.d.F., ha ripreso a tassazione, per l'anno 2006, ai fini Ires e Irap, costi indebitamente dedotti in relazione a una fattura emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. afferente ad operazioni (esami di laboratorio) ritenute oggettivamente inesistenti; -la società contribuente resiste con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; -la società contribuente ha depositato memoria;[OSCURATO:PERSONA] -rilevato che la causa non è di immediata evidenza decisoria alla luce della istanza di riunione e/o trattazione congiunta del presente procedimento con quelli RG 11568/2020; RG 35078/2019, RG n. 18919/18, pendenti tra le stesse parti dinanzi alla sezione quinta tributaria; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione alla sezione tz, ordinaria per la trattazione in pubblica udienza perytrattazione congiunta con i procedimenti RG 11568/2020; RG 35078/2019, RG n. 18919/18; Così decis
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