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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23471/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che lo ha assolto da alcuni reati e dichiarato non doversi procedere in relazione ad altri reati per assenza di richiesta del Ministro della Giustizia; Considerato che le doglianze proposte, con le quali si censura il trattamento sanzionatorio, sono del tutto eccentriche rispetto alla decisione assolutoria impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 02 022 ensore Il Presidente a [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che lo ha assolto da alcuni reati e dichiarato non doversi procedere in relazione ad altri reati per assenza di richiesta del Ministro della Giustizia; Considerato che le doglianze proposte, con le quali si censura il trattamento sanzionatorio, sono del tutto eccentriche rispetto alla decisione assolutoria impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 02 022 ensore Il Presidente a [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO I
Sentenza Cassazione n. 23471/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris