CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 gennaio 2021
Cassazione n. 00702/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] SPEZIO Pietro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ROSATO Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso il 04/08/2020 la Corte di Appello di Lecce, in accoglimento dell'appello, ha revocato la confisca di prevenzione disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ordinando la restituzione dei beni agli aventi diritto. Con ricorso del 10/09/2020 il Procuratore Generale ha chiesto la sospensione dell'esecutività del dissequestro della somma di C 224.516,55 depositata sul conto corrente della SPMI s.r.I., deducendo che, nelle more, [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società, ne aveva chiesto la restituzione mediante emissione di assegni circolari di piccolo taglio. Con decreto emesso il 15/09/2020 la Corte di Appello ha accolto l'istanza del P.G., e ha disposto la sospensione dell'esecutività del decreto. Con successive istanze [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la revoca del decreto di sospensione, sostenendo che sia inapplicabile la disciplina di cui all'art. 27, comma 3 bis, d.lgs. 159/2011, in quanto l'art. 117, comma 1, dispone che le disposizioni di cui al libro I non si applicano ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore (13/10/2011), sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione (nella specie, depositata il 26/06/2011). Con ordinanza emessa il 19/01/2021 la Corte di Appello di Lecce ha rigettato l'istanza di revoca del decreto di sospensione. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due distinti, ma analoghi, atti dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno dedotto i seguenti motivi. 2.1. Con un primo motivo deducono la violazione di legge in relazione all'art. 117, comma 1, d.lgs. 159/2011. La proposta di applicazione della misura di prevenzione è stata depositata il 26/06/2011, ed è dunque applicabile la disciplina di cui alla legge n. 575 del 1967 (recte, 1965), che prevede la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di revoca del Tribunale, da parte della Corte di Appello, ma non il potere di sospensione dei provvedimenti emessi dalla stessa Corte di Appello. 2.2. Con un secondo motivo deducono la violazione dell'art. 3 ter I. 575 del 1967 (recte, 1965), dell'art. 4 I. 1423/1956 e dell'art. 14 Preleggi. L'art. 3 I. 575/1967 prevede che le impugnazioni dei provvedimenti di revoca del Tribunale siano regolate dall'art. 4 I. 1423/1956, che esclude un effetto sospensivo al ricorso per cassazione; se questa è dunque la regola, la disposizione concernente la sospensione dei provvedimenti di revoca del Tribunale è eccezionale, e non è suscettibile di applicazione analogica. 2.3. Con un terzo motivo deducono il vizio di motivazione in relazione all'applicazione analogica dell'art. 27, comma 3 bis, d.lgs. 159/2011. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili.2. La questione dell'applicazione retroattiva dell'art. 27, comma 3, d.lgs. 159/2011, in violazione dell'art. 117, è manifestamente infondata, in quanto la Corte territoriale ha rigettato le istanze di revoca della sospensione dell'esecutività sul duplice rilievo (contenuto a p. 3 del provvedimento) che: 1) il giudice di appello è dotato di tutti i poteri cautelari riconosciuti al giudice di primo grado in tema di misure di prevenzione; 2) deve applicarsi al giudice di secondo grado la norma prevista espressamente per il primo grado di cui all'art. 3 ter, comma 3, legge 575/1965, trasfusa nell'art. 27, comma 3, d.lgs. 159/2011. Il provvedimento impugnato ha dunque applicato, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 3 ter, comma 3, legge 575/1965, richiamando la norma attualmente vigente soltanto perché in essa è stato trasfuso, esplicitandolo, il contenuto del sistema di impugnazione previgente. 3. Ciò posto, l'art. 3 ter legge 575/1965 prevede: "I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-ter e 3- bis, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati. Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma í provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.". Ebbene, il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (affermato dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.) deve intendersi come principio generale del sistema processuale penale, efficace anche per le varie procedure disciplinate da normative speciali. In materia di prevenzione, la vigenza di tale principio è stata ribadita recentemente da: Sez. 2, n. 31280 del 12/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 276332; Sez. 5, n. 57130 del 30/10/2018, Porcelli, Rv. 274444; Sez. 6, n. 33235 del 22/07/2015, Montresor, Rv. 264464, che, in una fattispecie analoga a quella in esame, ha affermato: "In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile - anche per effetto del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione - il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello delibera, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sulla richiesta del P. M. di sospensione dell'esecutività del decreto di revoca del sequestro (Fattispecie in cui la Corte d'appello aveva rigettato la richiesta di sospensione formulata dal P.M.)"). Con riferimento al provvedimento con cui la Corte di Appello (o il Tribunale) sospende l'esecutività della revoca del sequestro di prevenzione l'art. 3 ter, comma 3, I. 575/1965 non prevede l'esperibilità di un mezzo di impugnazione - nella specie, il ricorso per cassazione -, ma un potere di revoca del "giudice che procede": un potere, dunque, anche della Corte di Appello, sebbene la disposizione normativa sembri alludere soltanto ai provvedimenti del "Tribunale", essendo logico che la revoca del giudice che procede può investire proprio la competenza del giudice di appello, in caso di impugnazione del provvedimento di revoca del sequestro. Da tale logica considerazione ne deriva la correttezza dell'interpretazione secondo cui, anche nel sistema delle impugnazioni previgente al [OSCURATO:PERSONA] del 2011, il giudice di appello è dotato di tutti i poteri cautelari riconosciuti al giudice di primo grado in tema di misure di prevenzione. 4. La struttura dell'art. 3 ter I. 575/65, analoga a quella del vigente art. 27 d.lgs. 159/2011, evidenzia dunque che la disciplina del terzo comma - quello che espressamente e solo riguarda la tematica della sospensione dell'esecutività della revoca - è del tutto autonoma ed autosufficiente. La norma prevede la possibilità di una sospensione dell'esecutività della revoca (di natura certamente eccezionale, posto che la revoca è pronuncia giurisdizionale che fa venir meno il titolo provvisorio legittimante l'apprensione: provvisorietà cautelare finalizzata ad evitare la dispersione di beni fino, appunto, alla deliberazione nel merito), ma risolve il tema stabilendo che il protrarsi del sequestro è ammesso solo quando intervenga, ed entro il termine di dieci giorni, il provvedimento positivo della Corte di Appello.Non vi è alcuna altra previsione di ulteriore impugnazione sul punto, salva la permanente facoltà della Corte di Appello di revocare in ogni momento il provvedimento che ha sospeso l'esecutività della revoca del sequestro (evidentemente d'ufficio o su istanza di parte). Pertanto, l'assenza di qualsivoglia specifica menzione della possibilità di ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sulla richiesta di sospensione della revoca, la già evidenziata natura eccezionale dell'istituto, la previsione esplicita della possibilità di revocare il provvedimento (in un sistema processuale nel quale, ordinariamente, la previsione della revoca è tendenzialmente alternativa all'impugnabilità del provvedimento), sono ragioni letterali e sistematiche che convergono a fondare il principio di diritto che va affermato nei termini che seguono: "Non è consentito il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui la Corte di Appello delibera sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dell'esecutività della revoca del sequestro, sia ai sensi dell'art. 3 ter, comma 3, I. 575/1965, sia dell'art. 27, comma 3, d.Lgs. n. 159 del 2011, nel quale è stata trasfusa la previgente disposizione". 5. La non ricorribilità per cassazione del provvedimento impugnato comporta quindi l'originaria inammissibilità di entrambi i ricorsi. Va peraltro evidenziato che il decreto di clissequestro del 04/08/2020 è stato annullato con rinvio dalla Sez. 2, con sentenza n. 13630 del 17/02/2021. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favo