CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34106/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 del GIP TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 16403/25- [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso, riguardante la omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., l'illegalità della pena e l'omessa motivazione sulla pena applicata, è proposto per ragioni non consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (la prima e la terza questione), non potendosi sostenere l'illegalità della pena per il mancato riconoscimento della ipotesi lieve, investendo la censura una rivalutazione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.