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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29834/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì R.G.N. 9130/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., avente ad oggetto il giudizio di bilanciamento fra circostanze ovvero l'esclusione della contestata recidiva, è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. con la ritenuta recidiva, la cui esclusione non era ipotizzabile "essendo il reato commesso indice di maggiore pervicace volontà di realizzazione di condotte di reato" (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì R.G.N. 9130/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., avente ad oggetto il giudizio di bilanciamento fra circostanze ovvero l'esclusione della contestata recidiva, è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. con la ritenuta recidiva, la cui esclusione non era ipotizzabile "essendo il reato commesso indice di maggiore pervicace volontà di realizzazione di condotte di reato" (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 29834/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris