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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07173/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20364/2022 R.G.proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale exlege- controricorrenti -e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimate -avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 160 del 26 gennaio 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/2/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026RILEVATO CHE:- [OSCURATO:PERSONA] adiva il Giudice di Pace di Trani per richiedere ilrisarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura (Skoda- in quel giudizio, [OSCURATO:PERSONA], convenuto quale proprietariodell’autocarro coinvolto (unitamente alla compagnia assicuratrice RealeMutua Assicurazioni), si costituiva e proponeva una domandariconvenzionale, sostenendo che il sinistro era interamente imputabilealla condotta di [OSCURATO:PERSONA], conducente dell’auto della [OSCURATO:PERSONA]:chiedeva, dunque, che fossero accertate le loro responsabilitàesclusive, nonché la condanna solidale di questi ultimi e dellacompagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento deidanni subiti dal proprio mezzo;- il Giudice di Pace, con la sentenza n. 906 del 22 dicembre 2017,rigettava sia la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], sia lariconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], compensando integralmente lespese del giudizio;- [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello innanzi al Tribunale diTrani, articolando due principali doglianze: da un lato, denunciava laviolazione dell’art. 652 c.p.p., sostenendo che il Giudice di Pace nonaveva attribuito adeguato rilievo alla sentenza penale n. 57/2011, conla quale egli era stato assolto «perché il fatto non sussiste» dall’accusadi lesioni colpose relative allo stesso sinistro; dall’altro, lamentava unaerronea valutazione delle prove, insistendo perché fosse riconosciutala responsabilità esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], conconseguente accoglimento della propria domanda risarcitoria;- si costituivano in secondo grado [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] UnipolSai, contestando le argomentazioni dell’appellante; RealeMutua, invece, aderiva ai motivi di Marcosano;Numero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026- il Tribunale, con la sentenza n. 160/2022, pubblicata il 26gennaio 2022, respingeva il primo motivo ritenendo irrilevante lasentenza penale, poiché essa riguardava un soggetto estraneo algiudizio civile (il pedone [OSCURATO:PERSONA]); accoglieva parzialmenteil secondo motivo, affermando che il sinistro si era verificato perconcorso di colpa, e attribuiva il 90% della responsabilità a FrancescoRana, ravvisando nella condotta di guida una velocità eccessiva e unatraiettoria anomala, e addebitava il 10% della responsabilità a MicheleMarcosano, non essendo stato provato che egli avesse fatto tutto ilpossibile per evitare che l’autocarro si fermasse «in prossimità dellacurva»;- in base alla ricostruzione del sinistro operata dal giudiced’appello, l’autocarro condotto da Marcosano si era fermato perun’avaria al motore, sulla destra della carreggiata, vicino al guard‑rail,e occupava solo la corsia di destra, lasciando libera la corsia di sinistraper il sorpasso; la [OSCURATO:PERSONA], condotta da [OSCURATO:PERSONA] eproveniente da tergo, percorreva inizialmente la corsia di sinistra, cheera del tutto libera da ostacoli, ma a una velocità elevata, non adeguataallo stato dei luoghi, caratterizzato dalla curva e dalla presenza diveicoli fermi più avanti, la vettura deviava improvvisamente versodestra, invadendo la corsia occupata dall’autocarro e finiva così perincastrare la parte anteriore sotto la parte posteriore sinistradell’autocarro, con un impatto violento;- quanto ai danni pretesi da Marcosano, il Tribunale ritenevaprovate soltanto alcune voci: le spese per il soccorso stradale (€ 189),per le riparazioni (€ 2.204,30) e una parte del fermo tecnico (€ 600);detraendo il 10% per il concorso di colpa, liquidava € 2.693,97 (oltre ainteressi)per il danno subito e condannava [OSCURATO:PERSONA], FrancescoRana e UnipolSai, in solido, al pagamento di tale somma, imponendoalla compagnia assicuratrice di manlevare i primi due;Numero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026- infine, il giudice d’appello compensava integralmente le spese,«stante la soccombenza reciproca tra le parti derivante dal solo limitatoaccoglimento quantitativo della domanda»;- avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso per cassazione, fondato su cinque motivi;- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano con unicocontroricorso;- non svolgevano difese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] MutuaAssicurazioni e [OSCURATO:SOCIETA];- le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1, comma 1,c.p.c.;- all’esito della camera di consiglio del 3/2/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo il ricorrente deduce «violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 4° comma cpc in relazione all’art. 360 1°comma n. 4 cpc e 111 Cost. … [in quanto] la motivazione della sentenzaè illegittima perché inidonea ad assolvere alla funzione specifica diesplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili», in relazione all’attribuzioneal ricorrente di una corresponsabilità pari al 10%;− col secondo motivo si lamenta «violazione e falsa applicazionedegli artt. 1227 c.c. 40 e 41 c.p. … [perché] la sentenza omette divalutare preliminarmente l’incidenza causale autonoma delcomportamento di Rana. interpreta e applica in modo errato i principiin tema di causalità fondativa/materiale»;− col terzo motivo, si denuncia «violazione e falsa applicazionedegli artt. 2054 c.c., 157 cod. della strada … [in quanto] la sentenzaNumero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026interpreta e applica male i principi in tema di concorso di colpa…prova di aver ‘fatto tutto il possibile per evitare che l’autocarro sifermasse in prossimità della curva»; il giudice d’appello avrebberichiesto una prova impossibile, non prevista dalla legge, ipotizzandoche il ricorrente avrebbe dovuto evitare la fermata nonostante l’avaria;− col quarto motivo il ricorrente deduce l’«omesso esame circa unfatto decisivo … [poiché] il giudice di secondo grado omette diesaminare il fatto che la Skoda di Rana dopo aver investito il pedonefiniva la sua corsa impattando sull’autocarro … e omette di esaminareil fatto che dalle fatture prodotte emerge l’addebito del trasporto qualeprova del danno da fermo tecnico».− i predetti motivi - che possono essere congiuntamente esaminatiin ragione della loro connessione - sono inammissibili;− infatti, questa Corte ha più volte statuito che, «In tema di sinistriderivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice dimerito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente,all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, allasussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loroeventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza odell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singolisoggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto,che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamentoposto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza,correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.» (ex multis,Cass.

Sez. 6, 05/06/2018, n. 14358, Rv. 649340-01);− nel caso de quo, i primi quattro motivi del ricorso - pur serubricati, rispettivamente, come nullità per motivazioneapparente/contrasto irriducibile, violazione di norme sostanziali eomesso esame di fatto decisivo - si risolvono sostanzialmente nellaNumero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026richiesta di una nuova ricostruzione della dinamica del sinistro e di unadiversa graduazione delle responsabilità, sollecitando un sindacato sul“come” il giudice di merito abbia valutato il materiale istruttorio eperitale, così eccedendo i limiti del controllo di legittimità;− le censure aggrediscono l’accertamento di fatto compiuto dalTribunale circa: (a) la posizione dell’autocarro, (b) la traiettoria evelocità della Skoda, (c) l’esistenza di un concorso di colpa del 10% incapo al ricorrente e, dunque, la ricostruzione della dinamica e lagraduazione della colpa;− il giudice di merito ha, infatti, esplicitato gli elementi posti a basedel proprio convincimento (materiale fotografico, posizione finale deiveicoli, testimonianza richiamata) ed ha tratto da essi una valutazionecirca la responsabilità prevalente del conducente dell’autovettura e laresidua incidenza colposa dell’appellante;− le doglianze ricadono esattamente nell’area del giudizio di merofatto sottratto al sindacato di legittimità, poiché mirano, in definitiva,a sostituire alla valutazione del Tribunale una diversa lettura delcompendio istruttorio e una diversa ricostruzione della causalitàmateriale e della ripartizione delle colpe; in altre parole, l’esitocontestato (attribuzione del 10% di responsabilità) discende da unapprezzamento del fatto e del contributo causale e la censura non isolauna regola di diritto violata, ma pretende di ridiscutere il “peso” dellecircostanze;− neppure ricorre alcuna delle anomalie motivazionali rilevanti aisensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., risultando il percorso argomentativointellegibile e ancorato agli elementi di fatto indicati in sentenza;− anche il quarto motivo, formalmente prospettato come omessoesame di fatto decisivo, non si confronta con i rigorosi requisitiindividuati da Cass., Sez.

U., 7/04/2014, n. 8053 (che ha inauguratoun orientamento ormai consolidato), secondo cui il vizio deducibile aiNumero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (come riformato dal d.l. n.83/2012, conv. in l. n. 134/2012) attiene esclusivamente all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione e presenti carattere decisivo; non è invececonsentito dolersi, sotto tale profilo, della mancata o insufficientevalutazione del materiale probatorio né sollecitare una diversaricostruzione del fatto attraverso una rinnovata ponderazione delleprove; difatti, non si individua, nei termini richiesti, un “fatto storico”(circostanza specifica) il cui esame sia stato effettivamente omesso dalgiudice di merito, ma si tende piuttosto a censurare il modo in cui ilTribunale ha apprezzato la sequenza degli accadimenti e a sollecitareuna diversa ponderazione di elementi istruttori (fotografie, CTU,allegazioni e documenti contabili);− col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.3 e 4, c.p.c., si denuncia la «violazione e falsa applicazione degli artt.132 4° comma cpc… 91 e 92 cpc … [in quanto] la motivazione dellasentenza sulla compensazione delle spese è illegittima perché inidoneaad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione», in quanto generica e inidonea a spiegare perché, malgradol’accoglimento parziale dell’appello, fosse stata ravvisata unasoccombenza;− il motivo è fondato;− il giudice d’appello ha basato la decisione di compensare le spesesul presupposto di una soccombenza reciproca, dato il limitatoaccoglimento delle domande dell’appellante;− contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata,questa Corte ha statuito che «In tema di spese processuali,l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domandaarticolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,Numero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domandecontrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o incaso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in piùcapi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa alpagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente,ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, inpresenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.»(Cass. Sez.

U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063-01);− poiché il giudice d’appello ha giustificato la compensazioneunicamente richiamando una reciproca soccombenza nonconfigurabile, la statuizione sulle spese è viziata, restando privadell’indicazione di ulteriori presupposti conformi all’art. 92, comma 2,c.p.c.;− in conclusione, in accoglimento del solo quinto motivo e inrelazione alla censura ivi prospettata, la sentenza impugnata vacassata;− non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito (ai sensi dell’art. 384 c.p.c.) liquidando -in favore del ricorrente e a carico dei controricorrenti e della loroassicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro - le spesedel grado d’appello, nonché i costi del giudizio di legittimità;− le predette spese sono liquidate, secondo i parametri normativi,nella misura indicata nel dispositivo;p. q. m.la Cortedichiara inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivodel ricorso;accoglie il quinto motivo e, per l’effetto, cassa la sentenzaimpugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito,condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], inNumero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026solido tra loro, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del gradod’appello, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, e quelle delgiudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.875,00 per compensi edEuro 200,00 per esborsi, in ogni caso oltre al rimborso forfettario dellespese generali pari al 15% e ad accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 3 febbraio 2026.Il PresidenteLina RubinoNumero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Responsabilità persinistro stradaleDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -danniDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ACDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - R.G.N. 20364/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20364/2022 R.G.proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale exlege- controricorrenti -e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimate -avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 160 del 26 gennaio 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/2/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026RILEVATO CHE:- [OSCURATO:PERSONA] adiva il Giudice di Pace di Trani per richiedere ilrisarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura (Skoda- in quel giudizio, [OSCURATO:PERSONA], convenuto quale proprietariodell’autocarro coinvolto (unitamente alla compagnia assicuratrice RealeMutua Assicurazioni), si costituiva e proponeva una domandariconvenzionale, sostenendo che il sinistro era interamente imputabilealla condotta di [OSCURATO:PERSONA], conducente dell’auto della [OSCURATO:PERSONA]:chiedeva, dunque, che fossero accertate le loro responsabilitàesclusive, nonché la condanna solidale di questi ultimi e dellacompagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento deidanni subiti dal proprio mezzo;- il Giudice di Pace, con la sentenza n. 906 del 22 dicembre 2017,rigettava sia la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], sia lariconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], compensando integralmente lespese del giudizio;- [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello innanzi al Tribunale diTrani, articolando due principali doglianze: da un lato, denunciava laviolazione dell’art. 652 c.p.p., sostenendo che il Giudice di Pace nonaveva attribuito adeguato rilievo alla sentenza penale n. 57/2011, conla quale egli era stato assolto «perché il fatto non sussiste» dall’accusadi lesioni colpose relative allo stesso sinistro; dall’altro, lamentava unaerronea valutazione delle prove, insistendo perché fosse riconosciutala responsabilità esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], conconseguente accoglimento della propria domanda risarcitoria;- si costituivano in secondo grado [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] UnipolSai, contestando le argomentazioni dell’appellante; RealeMutua, invece, aderiva ai motivi di Marcosano;Numero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026- il Tribunale, con la sentenza n. 160/2022, pubblicata il 26gennaio 2022, respingeva il primo motivo ritenendo irrilevante lasentenza penale, poiché essa riguardava un soggetto estraneo algiudizio civile (il pedone [OSCURATO:PERSONA]); accoglieva parzialmenteil secondo motivo, affermando che il sinistro si era verificato perconcorso di colpa, e attribuiva il 90% della responsabilità a FrancescoRana, ravvisando nella condotta di guida una velocità eccessiva e unatraiettoria anomala, e addebitava il 10% della responsabilità a MicheleMarcosano, non essendo stato provato che egli avesse fatto tutto ilpossibile per evitare che l’autocarro si fermasse «in prossimità dellacurva»;- in base alla ricostruzione del sinistro operata dal giudiced’appello, l’autocarro condotto da Marcosano si era fermato perun’avaria al motore, sulla destra della carreggiata, vicino al guard‑rail,e occupava solo la corsia di destra, lasciando libera la corsia di sinistraper il sorpasso; la [OSCURATO:PERSONA], condotta da [OSCURATO:PERSONA] eproveniente da tergo, percorreva inizialmente la corsia di sinistra, cheera del tutto libera da ostacoli, ma a una velocità elevata, non adeguataallo stato dei luoghi, caratterizzato dalla curva e dalla presenza diveicoli fermi più avanti, la vettura deviava improvvisamente versodestra, invadendo la corsia occupata dall’autocarro e finiva così perincastrare la parte anteriore sotto la parte posteriore sinistradell’autocarro, con un impatto violento;- quanto ai danni pretesi da Marcosano, il Tribunale ritenevaprovate soltanto alcune voci: le spese per il soccorso stradale (€ 189),per le riparazioni (€ 2.204,30) e una parte del fermo tecnico (€ 600);detraendo il 10% per il concorso di colpa, liquidava € 2.693,97 (oltre ainteressi)per il danno subito e condannava [OSCURATO:PERSONA], FrancescoRana e UnipolSai, in solido, al pagamento di tale somma, imponendoalla compagnia assicuratrice di manlevare i primi due;Numero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026- infine, il giudice d’appello compensava integralmente le spese,«stante la soccombenza reciproca tra le parti derivante dal solo limitatoaccoglimento quantitativo della domanda»;- avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso per cassazione, fondato su cinque motivi;- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano con unicocontroricorso;- non svolgevano difese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] MutuaAssicurazioni e [OSCURATO:SOCIETA];- le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1, comma 1,c.p.c.;- all’esito della camera di consiglio del 3/2/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo il ricorrente deduce «violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 4° comma cpc in relazione all’art. 360 1°comma n. 4 cpc e 111 Cost. … [in quanto] la motivazione della sentenzaè illegittima perché inidonea ad assolvere alla funzione specifica diesplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili», in relazione all’attribuzioneal ricorrente di una corresponsabilità pari al 10%;− col secondo motivo si lamenta «violazione e falsa applicazionedegli artt. 1227 c.c. 40 e 41 c.p. … [perché] la sentenza omette divalutare preliminarmente l’incidenza causale autonoma delcomportamento di Rana. interpreta e applica in modo errato i principiin tema di causalità fondativa/materiale»;− col terzo motivo, si denuncia «violazione e falsa applicazionedegli artt. 2054 c.c., 157 cod. della strada … [in quanto] la sentenzaNumero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026interpreta e applica male i principi in tema di concorso di colpa…prova di aver ‘fatto tutto il possibile per evitare che l’autocarro sifermasse in prossimità della curva»; il giudice d’appello avrebberichiesto una prova impossibile, non prevista dalla legge, ipotizzandoche il ricorrente avrebbe dovuto evitare la fermata nonostante l’avaria;− col quarto motivo il ricorrente deduce l’«omesso esame circa unfatto decisivo … [poiché] il giudice di secondo grado omette diesaminare il fatto che la Skoda di Rana dopo aver investito il pedonefiniva la sua corsa impattando sull’autocarro … e omette di esaminareil fatto che dalle fatture prodotte emerge l’addebito del trasporto qualeprova del danno da fermo tecnico».− i predetti motivi - che possono essere congiuntamente esaminatiin ragione della loro connessione - sono inammissibili;− infatti, questa Corte ha più volte statuito che, «In tema di sinistriderivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice dimerito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente,all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, allasussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loroeventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza odell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singolisoggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto,che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamentoposto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza,correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.» (ex multis,Cass.

Sez. 6, 05/06/2018, n. 14358, Rv. 649340-01);− nel caso de quo, i primi quattro motivi del ricorso - pur serubricati, rispettivamente, come nullità per motivazioneapparente/contrasto irriducibile, violazione di norme sostanziali eomesso esame di fatto decisivo - si risolvono sostanzialmente nellaNumero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026richiesta di una nuova ricostruzione della dinamica del sinistro e di unadiversa graduazione delle responsabilità, sollecitando un sindacato sul“come” il giudice di merito abbia valutato il materiale istruttorio eperitale, così eccedendo i limiti del controllo di legittimità;− le censure aggrediscono l’accertamento di fatto compiuto dalTribunale circa: (a) la posizione dell’autocarro, (b) la traiettoria evelocità della Skoda, (c) l’esistenza di un concorso di colpa del 10% incapo al ricorrente e, dunque, la ricostruzione della dinamica e lagraduazione della colpa;− il giudice di merito ha, infatti, esplicitato gli elementi posti a basedel proprio convincimento (materiale fotografico, posizione finale deiveicoli, testimonianza richiamata) ed ha tratto da essi una valutazionecirca la responsabilità prevalente del conducente dell’autovettura e laresidua incidenza colposa dell’appellante;− le doglianze ricadono esattamente nell’area del giudizio di merofatto sottratto al sindacato di legittimità, poiché mirano, in definitiva,a sostituire alla valutazione del Tribunale una diversa lettura delcompendio istruttorio e una diversa ricostruzione della causalitàmateriale e della ripartizione delle colpe; in altre parole, l’esitocontestato (attribuzione del 10% di responsabilità) discende da unapprezzamento del fatto e del contributo causale e la censura non isolauna regola di diritto violata, ma pretende di ridiscutere il “peso” dellecircostanze;− neppure ricorre alcuna delle anomalie motivazionali rilevanti aisensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., risultando il percorso argomentativointellegibile e ancorato agli elementi di fatto indicati in sentenza;− anche il quarto motivo, formalmente prospettato come omessoesame di fatto decisivo, non si confronta con i rigorosi requisitiindividuati da Cass., Sez.

U., 7/04/2014, n. 8053 (che ha inauguratoun orientamento ormai consolidato), secondo cui il vizio deducibile aiNumero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (come riformato dal d.l. n.83/2012, conv. in l. n. 134/2012) attiene esclusivamente all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione e presenti carattere decisivo; non è invececonsentito dolersi, sotto tale profilo, della mancata o insufficientevalutazione del materiale probatorio né sollecitare una diversaricostruzione del fatto attraverso una rinnovata ponderazione delleprove; difatti, non si individua, nei termini richiesti, un “fatto storico”(circostanza specifica) il cui esame sia stato effettivamente omesso dalgiudice di merito, ma si tende piuttosto a censurare il modo in cui ilTribunale ha apprezzato la sequenza degli accadimenti e a sollecitareuna diversa ponderazione di elementi istruttori (fotografie, CTU,allegazioni e documenti contabili);− col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.3 e 4, c.p.c., si denuncia la «violazione e falsa applicazione degli artt.132 4° comma cpc… 91 e 92 cpc … [in quanto] la motivazione dellasentenza sulla compensazione delle spese è illegittima perché inidoneaad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione», in quanto generica e inidonea a spiegare perché, malgradol’accoglimento parziale dell’appello, fosse stata ravvisata unasoccombenza;− il motivo è fondato;− il giudice d’appello ha basato la decisione di compensare le spesesul presupposto di una soccombenza reciproca, dato il limitatoaccoglimento delle domande dell’appellante;− contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata,questa Corte ha statuito che «In tema di spese processuali,l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domandaarticolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,Numero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domandecontrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o incaso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in piùcapi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa alpagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente,ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, inpresenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.»(Cass. Sez.

U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063-01);− poiché il giudice d’appello ha giustificato la compensazioneunicamente richiamando una reciproca soccombenza nonconfigurabile, la statuizione sulle spese è viziata, restando privadell’indicazione di ulteriori presupposti conformi all’art. 92, comma 2,c.p.c.;− in conclusione, in accoglimento del solo quinto motivo e inrelazione alla censura ivi prospettata, la sentenza impugnata vacassata;− non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito (ai sensi dell’art. 384 c.p.c.) liquidando -in favore del ricorrente e a carico dei controricorrenti e della loroassicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro - le spesedel grado d’appello, nonché i costi del giudizio di legittimità;− le predette spese sono liquidate, secondo i parametri normativi,nella misura indicata nel dispositivo;p. q. m.la Cortedichiara inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivodel ricorso;accoglie il quinto motivo e, per l’effetto, cassa la sentenzaimpugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito,condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], inNumero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026solido tra loro, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del gradod’appello, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, e quelle delgiudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.875,00 per compensi edEuro 200,00 per esborsi, in ogni caso oltre al rimborso forfettario dellespese generali pari al 15% e ad accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 3 febbraio 2026.Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20364/2022 R.G.proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale exlege- controricorrenti -e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimate -avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 160 del 26 gennaio 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/2/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026RILEVATO CHE:- [OSCURATO:PERSONA] adiva il Giudice di Pace di Trani per richiedere ilrisarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura (Skoda- in quel giudizio, [OSCURATO:PERSONA], convenuto quale proprietariodell’autocarro coinvolto (unitamente alla compagnia assicuratrice RealeMutua Assicurazioni), si costituiva e proponeva una domandariconvenzionale, sostenendo che il sinistro era interamente imputabilealla condotta di [OSCURATO:PERSONA], conducente dell’auto della [OSCURATO:PERSONA]:chiedeva, dunque, che fossero accertate le loro responsabilitàesclusive, nonché la condanna solidale di questi ultimi e dellacompagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento deidanni subiti dal proprio mezzo;- il Giudice di Pace, con la sentenza n. 906 del 22 dicembre 2017,rigettava sia la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], sia lariconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], compensando integralmente lespese del giudizio;- [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello innanzi al Tribunale diTrani, articolando due principali doglianze: da un lato, denunciava laviolazione dell’art. 652 c.p.p., sostenendo che il Giudice di Pace nonaveva attribuito adeguato rilievo alla sentenza penale n. 57/2011, conla quale egli era stato assolto «perché il fatto non sussiste» dall’accusadi lesioni colpose relative allo stesso sinistro; dall’altro, lamentava unaerronea valutazione delle prove, insistendo perché fosse riconosciutala responsabilità esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], conconseguente accoglimento della propria domanda risarcitoria;- si costituivano in secondo grado [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] UnipolSai, contestando le argomentazioni dell’appellante; RealeMutua, invece, aderiva ai motivi di Marcosano;Numero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026- il Tribunale, con la sentenza n. 160/2022, pubblicata il 26gennaio 2022, respingeva il primo motivo ritenendo irrilevante lasentenza penale, poiché essa riguardava un soggetto estraneo algiudizio civile (il pedone [OSCURATO:PERSONA]); accoglieva parzialmenteil secondo motivo, affermando che il sinistro si era verificato perconcorso di colpa, e attribuiva il 90% della responsabilità a FrancescoRana, ravvisando nella condotta di guida una velocità eccessiva e unatraiettoria anomala, e addebitava il 10% della responsabilità a MicheleMarcosano, non essendo stato provato che egli avesse fatto tutto ilpossibile per evitare che l’autocarro si fermasse «in prossimità dellacurva»;- in base alla ricostruzione del sinistro operata dal giudiced’appello, l’autocarro condotto da Marcosano si era fermato perun’avaria al motore, sulla destra della carreggiata, vicino al guard‑rail,e occupava solo la corsia di destra, lasciando libera la corsia di sinistraper il sorpasso; la [OSCURATO:PERSONA], condotta da [OSCURATO:PERSONA] eproveniente da tergo, percorreva inizialmente la corsia di sinistra, cheera del tutto libera da ostacoli, ma a una velocità elevata, non adeguataallo stato dei luoghi, caratterizzato dalla curva e dalla presenza diveicoli fermi più avanti, la vettura deviava improvvisamente versodestra, invadendo la corsia occupata dall’autocarro e finiva così perincastrare la parte anteriore sotto la parte posteriore sinistradell’autocarro, con un impatto violento;- quanto ai danni pretesi da Marcosano, il Tribunale ritenevaprovate soltanto alcune voci: le spese per il soccorso stradale (€ 189),per le riparazioni (€ 2.204,30) e una parte del fermo tecnico (€ 600);detraendo il 10% per il concorso di colpa, liquidava € 2.693,97 (oltre ainteressi)per  il danno subito e condannava [OSCURATO:PERSONA], FrancescoRana e UnipolSai, in solido, al pagamento di tale somma, imponendoalla compagnia assicuratrice di manlevare i primi due;Numero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026- infine, il giudice d’appello compensava integralmente le spese,«stante la soccombenza reciproca tra le parti derivante dal solo limitatoaccoglimento quantitativo della domanda»;- avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso per cassazione, fondato su cinque motivi;- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano con unicocontroricorso;- non svolgevano difese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] MutuaAssicurazioni e [OSCURATO:SOCIETA];- le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1, comma 1,c.p.c.;- all’esito della camera di consiglio del 3/2/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo il ricorrente deduce «violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 4° comma cpc in relazione all’art. 360 1°comma n. 4 cpc e 111 Cost. … [in quanto] la motivazione della sentenzaè illegittima perché inidonea ad assolvere alla funzione specifica diesplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili», in relazione all’attribuzioneal ricorrente di una corresponsabilità pari al 10%;− col secondo motivo si lamenta «violazione e falsa applicazionedegli artt. 1227 c.c. 40 e 41 c.p. … [perché] la sentenza omette divalutare preliminarmente l’incidenza causale autonoma delcomportamento di Rana. interpreta e applica in modo errato i principiin tema di causalità fondativa/materiale»;− col terzo motivo, si denuncia «violazione e falsa applicazionedegli artt. 2054 c.c., 157 cod. della strada … [in quanto] la sentenzaNumero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026interpreta e applica male i principi in tema di concorso di colpa…prova di aver ‘fatto tutto il possibile per evitare che l’autocarro sifermasse in prossimità della curva»; il giudice d’appello avrebberichiesto una prova impossibile, non prevista dalla legge, ipotizzandoche il ricorrente avrebbe dovuto evitare la fermata nonostante l’avaria;− col quarto motivo il ricorrente deduce l’«omesso esame circa unfatto decisivo … [poiché] il giudice di secondo grado omette diesaminare il fatto che la Skoda di Rana dopo aver investito il pedonefiniva la sua corsa impattando sull’autocarro … e omette di esaminareil fatto che dalle fatture prodotte emerge l’addebito del trasporto qualeprova del danno da fermo tecnico».− i predetti motivi - che possono essere congiuntamente esaminatiin ragione della loro connessione - sono inammissibili;− infatti, questa Corte ha più volte statuito che, «In tema di sinistriderivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice dimerito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente,all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, allasussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loroeventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza odell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singolisoggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto,che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamentoposto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza,correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.» (ex multis,Cass. Sez. 6, 05/06/2018, n. 14358, Rv. 649340-01);− nel caso de quo, i primi quattro motivi del ricorso - pur serubricati, rispettivamente, come nullità per motivazioneapparente/contrasto irriducibile, violazione di norme sostanziali eomesso esame di fatto decisivo - si risolvono sostanzialmente nellaNumero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026richiesta di una nuova ricostruzione della dinamica del sinistro e di unadiversa graduazione delle responsabilità, sollecitando un sindacato sul“come” il giudice di merito abbia valutato il materiale istruttorio eperitale, così eccedendo i limiti del controllo di legittimità;− le censure aggrediscono l’accertamento di fatto compiuto dalTribunale circa: (a) la posizione dell’autocarro, (b) la traiettoria evelocità della Skoda, (c) l’esistenza di un concorso di colpa del 10% incapo al ricorrente e, dunque, la ricostruzione della dinamica e lagraduazione della colpa;− il giudice di merito ha, infatti, esplicitato gli elementi posti a basedel proprio convincimento (materiale fotografico, posizione finale deiveicoli, testimonianza richiamata) ed ha tratto da essi una valutazionecirca la responsabilità prevalente del conducente dell’autovettura e laresidua incidenza colposa dell’appellante;− le doglianze ricadono esattamente nell’area del giudizio di merofatto sottratto al sindacato di legittimità, poiché mirano, in definitiva,a sostituire alla valutazione del Tribunale una diversa lettura delcompendio istruttorio e una diversa ricostruzione della causalitàmateriale e della ripartizione delle colpe; in altre parole, l’esitocontestato (attribuzione del 10% di responsabilità) discende da unapprezzamento del fatto e del contributo causale e la censura non isolauna regola di diritto violata, ma pretende di ridiscutere il “peso” dellecircostanze;− neppure ricorre alcuna delle anomalie motivazionali rilevanti aisensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., risultando il percorso argomentativointellegibile e ancorato agli elementi di fatto indicati in sentenza;− anche il quarto motivo, formalmente prospettato come omessoesame di fatto decisivo, non si confronta con i rigorosi requisitiindividuati da Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053 (che ha inauguratoun orientamento ormai consolidato), secondo cui il vizio deducibile aiNumero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (come riformato dal d.l. n.83/2012, conv. in l. n. 134/2012) attiene esclusivamente all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione e presenti carattere decisivo; non è invececonsentito dolersi, sotto tale profilo, della mancata o insufficientevalutazione del materiale probatorio né sollecitare una diversaricostruzione del fatto attraverso una rinnovata ponderazione delleprove; difatti, non si individua, nei termini richiesti, un “fatto storico”(circostanza specifica) il cui esame sia stato effettivamente omesso dalgiudice di merito, ma si tende piuttosto a censurare il modo in cui ilTribunale ha apprezzato la sequenza degli accadimenti e a sollecitareuna diversa ponderazione di elementi istruttori (fotografie, CTU,allegazioni e documenti contabili);− col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.3 e 4, c.p.c., si denuncia la «violazione e falsa applicazione degli artt.132 4° comma cpc… 91 e 92 cpc … [in quanto] la motivazione dellasentenza sulla compensazione delle spese è illegittima perché inidoneaad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione», in quanto generica e inidonea a spiegare perché, malgradol’accoglimento parziale dell’appello, fosse stata ravvisata unasoccombenza;− il motivo è fondato;− il giudice d’appello ha basato la decisione di compensare le spesesul presupposto di una soccombenza reciproca, dato il limitatoaccoglimento delle domande dell’appellante;− contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata,questa Corte ha statuito che «In tema di spese processuali,l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domandaarticolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,Numero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domandecontrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o incaso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in piùcapi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa alpagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente,ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, inpresenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.»(Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063-01);− poiché il giudice d’appello ha giustificato la compensazioneunicamente richiamando una reciproca soccombenza nonconfigurabile, la statuizione sulle spese è viziata, restando privadell’indicazione di ulteriori presupposti conformi all’art. 92, comma 2,c.p.c.;− in conclusione, in accoglimento del solo quinto motivo e inrelazione alla censura ivi prospettata, la sentenza impugnata vacassata;− non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito (ai sensi dell’art. 384 c.p.c.) liquidando -in favore del ricorrente e a carico dei controricorrenti e della loroassicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro - le spesedel grado d’appello, nonché i costi del giudizio di legittimità;− le predette spese sono liquidate, secondo i parametri normativi,nella misura indicata nel dispositivo;p. q. m.la Cortedichiara inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivodel ricorso;accoglie il quinto motivo e, per l’effetto, cassa la sentenzaimpugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito,condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], inNumero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026solido tra loro, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del gradod’appello, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, e quelle delgiudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.875,00 per compensi edEuro 200,00 per esborsi, in ogni caso oltre al rimborso forfettario dellespese generali pari al 15% e ad accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 3 febbraio 2026.Il PresidenteLina RubinoNumero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] - Presidente -Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -  Responsabilità persinistro stradaleDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -danniDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -  Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ACDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - R.G.N. 20364/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20364/2022 R.G.proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale exlege- controricorrenti -e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- intimate -avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 160 del 26 gennaio 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/2/2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti;Numero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026RILEVATO CHE:- [OSCURATO:PERSONA] adiva il Giudice di Pace di Trani per richiedere ilrisarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura (Skoda- in quel giudizio, [OSCURATO:PERSONA], convenuto quale proprietariodell’autocarro coinvolto (unitamente alla compagnia assicuratrice RealeMutua Assicurazioni), si costituiva e proponeva una domandariconvenzionale, sostenendo che il sinistro era interamente imputabilealla condotta di [OSCURATO:PERSONA], conducente dell’auto della [OSCURATO:PERSONA]:chiedeva, dunque, che fossero accertate le loro responsabilitàesclusive, nonché la condanna solidale di questi ultimi e dellacompagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento deidanni subiti dal proprio mezzo;- il Giudice di Pace, con la sentenza n. 906 del 22 dicembre 2017,rigettava sia la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], sia lariconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], compensando integralmente lespese del giudizio;- [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello innanzi al Tribunale diTrani, articolando due principali doglianze: da un lato, denunciava laviolazione dell’art. 652 c.p.p., sostenendo che il Giudice di Pace nonaveva attribuito adeguato rilievo alla sentenza penale n. 57/2011, conla quale egli era stato assolto «perché il fatto non sussiste» dall’accusadi lesioni colpose relative allo stesso sinistro; dall’altro, lamentava unaerronea valutazione delle prove, insistendo perché fosse riconosciutala responsabilità esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], conconseguente accoglimento della propria domanda risarcitoria;- si costituivano in secondo grado [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] UnipolSai, contestando le argomentazioni dell’appellante; RealeMutua, invece, aderiva ai motivi di Marcosano;Numero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026- il Tribunale, con la sentenza n. 160/2022, pubblicata il 26gennaio 2022, respingeva il primo motivo ritenendo irrilevante lasentenza penale, poiché essa riguardava un soggetto estraneo algiudizio civile (il pedone [OSCURATO:PERSONA]); accoglieva parzialmenteil secondo motivo, affermando che il sinistro si era verificato perconcorso di colpa, e attribuiva il 90% della responsabilità a FrancescoRana, ravvisando nella condotta di guida una velocità eccessiva e unatraiettoria anomala, e addebitava il 10% della responsabilità a MicheleMarcosano, non essendo stato provato che egli avesse fatto tutto ilpossibile per evitare che l’autocarro si fermasse «in prossimità dellacurva»;- in base alla ricostruzione del sinistro operata dal giudiced’appello, l’autocarro condotto da Marcosano si era fermato perun’avaria al motore, sulla destra della carreggiata, vicino al guard‑rail,e occupava solo la corsia di destra, lasciando libera la corsia di sinistraper il sorpasso; la [OSCURATO:PERSONA], condotta da [OSCURATO:PERSONA] eproveniente da tergo, percorreva inizialmente la corsia di sinistra, cheera del tutto libera da ostacoli, ma a una velocità elevata, non adeguataallo stato dei luoghi, caratterizzato dalla curva e dalla presenza diveicoli fermi più avanti, la vettura deviava improvvisamente versodestra, invadendo la corsia occupata dall’autocarro e finiva così perincastrare la parte anteriore sotto la parte posteriore sinistradell’autocarro, con un impatto violento;- quanto ai danni pretesi da Marcosano, il Tribunale ritenevaprovate soltanto alcune voci: le spese per il soccorso stradale (€ 189),per le riparazioni (€ 2.204,30) e una parte del fermo tecnico (€ 600);detraendo il 10% per il concorso di colpa, liquidava € 2.693,97 (oltre ainteressi)per  il danno subito e condannava [OSCURATO:PERSONA], FrancescoRana e UnipolSai, in solido, al pagamento di tale somma, imponendoalla compagnia assicuratrice di manlevare i primi due;Numero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026- infine, il giudice d’appello compensava integralmente le spese,«stante la soccombenza reciproca tra le parti derivante dal solo limitatoaccoglimento quantitativo della domanda»;- avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponevaricorso per cassazione, fondato su cinque motivi;- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano con unicocontroricorso;- non svolgevano difese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] MutuaAssicurazioni e [OSCURATO:SOCIETA];- le parti depositavano memorie ex art. 380-bis.1, comma 1,c.p.c.;- all’esito della camera di consiglio del 3/2/2026, il Collegio siriservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo il ricorrente deduce «violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 4° comma cpc in relazione all’art. 360 1°comma n. 4 cpc e 111 Cost. … [in quanto] la motivazione della sentenzaè illegittima perché inidonea ad assolvere alla funzione specifica diesplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili», in relazione all’attribuzioneal ricorrente di una corresponsabilità pari al 10%;− col secondo motivo si lamenta «violazione e falsa applicazionedegli artt. 1227 c.c. 40 e 41 c.p. … [perché] la sentenza omette divalutare preliminarmente l’incidenza causale autonoma delcomportamento di Rana. interpreta e applica in modo errato i principiin tema di causalità fondativa/materiale»;− col terzo motivo, si denuncia «violazione e falsa applicazionedegli artt. 2054 c.c., 157 cod. della strada … [in quanto] la sentenzaNumero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026interpreta e applica male i principi in tema di concorso di colpa…prova di aver ‘fatto tutto il possibile per evitare che l’autocarro sifermasse in prossimità della curva»; il giudice d’appello avrebberichiesto una prova impossibile, non prevista dalla legge, ipotizzandoche il ricorrente avrebbe dovuto evitare la fermata nonostante l’avaria;− col quarto motivo il ricorrente deduce l’«omesso esame circa unfatto decisivo … [poiché] il giudice di secondo grado omette diesaminare il fatto che la Skoda di Rana dopo aver investito il pedonefiniva la sua corsa impattando sull’autocarro … e omette di esaminareil fatto che dalle fatture prodotte emerge l’addebito del trasporto qualeprova del danno da fermo tecnico».− i predetti motivi - che possono essere congiuntamente esaminatiin ragione della loro connessione - sono inammissibili;− infatti, questa Corte ha più volte statuito che, «In tema di sinistriderivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice dimerito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente,all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, allasussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loroeventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza odell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singolisoggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto,che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamentoposto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza,correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.» (ex multis,Cass. Sez. 6, 05/06/2018, n. 14358, Rv. 649340-01);− nel caso de quo, i primi quattro motivi del ricorso - pur serubricati, rispettivamente, come nullità per motivazioneapparente/contrasto irriducibile, violazione di norme sostanziali eomesso esame di fatto decisivo - si risolvono sostanzialmente nellaNumero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026richiesta di una nuova ricostruzione della dinamica del sinistro e di unadiversa graduazione delle responsabilità, sollecitando un sindacato sul“come” il giudice di merito abbia valutato il materiale istruttorio eperitale, così eccedendo i limiti del controllo di legittimità;− le censure aggrediscono l’accertamento di fatto compiuto dalTribunale circa: (a) la posizione dell’autocarro, (b) la traiettoria evelocità della Skoda, (c) l’esistenza di un concorso di colpa del 10% incapo al ricorrente e, dunque, la ricostruzione della dinamica e lagraduazione della colpa;− il giudice di merito ha, infatti, esplicitato gli elementi posti a basedel proprio convincimento (materiale fotografico, posizione finale deiveicoli, testimonianza richiamata) ed ha tratto da essi una valutazionecirca la responsabilità prevalente del conducente dell’autovettura e laresidua incidenza colposa dell’appellante;− le doglianze ricadono esattamente nell’area del giudizio di merofatto sottratto al sindacato di legittimità, poiché mirano, in definitiva,a sostituire alla valutazione del Tribunale una diversa lettura delcompendio istruttorio e una diversa ricostruzione della causalitàmateriale e della ripartizione delle colpe; in altre parole, l’esitocontestato (attribuzione del 10% di responsabilità) discende da unapprezzamento del fatto e del contributo causale e la censura non isolauna regola di diritto violata, ma pretende di ridiscutere il “peso” dellecircostanze;− neppure ricorre alcuna delle anomalie motivazionali rilevanti aisensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., risultando il percorso argomentativointellegibile e ancorato agli elementi di fatto indicati in sentenza;− anche il quarto motivo, formalmente prospettato come omessoesame di fatto decisivo, non si confronta con i rigorosi requisitiindividuati da Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053 (che ha inauguratoun orientamento ormai consolidato), secondo cui il vizio deducibile aiNumero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (come riformato dal d.l. n.83/2012, conv. in l. n. 134/2012) attiene esclusivamente all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risultidal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituitooggetto di discussione e presenti carattere decisivo; non è invececonsentito dolersi, sotto tale profilo, della mancata o insufficientevalutazione del materiale probatorio né sollecitare una diversaricostruzione del fatto attraverso una rinnovata ponderazione delleprove; difatti, non si individua, nei termini richiesti, un “fatto storico”(circostanza specifica) il cui esame sia stato effettivamente omesso dalgiudice di merito, ma si tende piuttosto a censurare il modo in cui ilTribunale ha apprezzato la sequenza degli accadimenti e a sollecitareuna diversa ponderazione di elementi istruttori (fotografie, CTU,allegazioni e documenti contabili);− col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.3 e 4, c.p.c., si denuncia la «violazione e falsa applicazione degli artt.132 4° comma cpc… 91 e 92 cpc … [in quanto] la motivazione dellasentenza sulla compensazione delle spese è illegittima perché inidoneaad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione», in quanto generica e inidonea a spiegare perché, malgradol’accoglimento parziale dell’appello, fosse stata ravvisata unasoccombenza;− il motivo è fondato;− il giudice d’appello ha basato la decisione di compensare le spesesul presupposto di una soccombenza reciproca, dato il limitatoaccoglimento delle domande dell’appellante;− contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata,questa Corte ha statuito che «In tema di spese processuali,l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domandaarticolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,Numero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domandecontrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o incaso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in piùcapi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa alpagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente,ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, inpresenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, comma 2, c.p.c.»(Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061, Rv. 666063-01);− poiché il giudice d’appello ha giustificato la compensazioneunicamente richiamando una reciproca soccombenza nonconfigurabile, la statuizione sulle spese è viziata, restando privadell’indicazione di ulteriori presupposti conformi all’art. 92, comma 2,c.p.c.;− in conclusione, in accoglimento del solo quinto motivo e inrelazione alla censura ivi prospettata, la sentenza impugnata vacassata;− non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito (ai sensi dell’art. 384 c.p.c.) liquidando -in favore del ricorrente e a carico dei controricorrenti e della loroassicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro - le spesedel grado d’appello, nonché i costi del giudizio di legittimità;− le predette spese sono liquidate, secondo i parametri normativi,nella misura indicata nel dispositivo;p. q. m.la Cortedichiara inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivodel ricorso;accoglie il quinto motivo e, per l’effetto, cassa la sentenzaimpugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito,condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], inNumero registro generale 20364/2022Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 7173/2026Data pubblicazione 25/03/2026solido tra loro, a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del gradod’appello, che liquida in Euro 2.900,00 per compensi, e quelle delgiudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.875,00 per compensi edEuro 200,00 per esborsi, in ogni caso oltre al rimborso forfettario dellespese generali pari al 15% e ad accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 3 febbraio 2026.Il PresidenteLina Rubino   
Sentenza Cassazione n. 07173/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris